LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13384-2017 proposto da:
D.G.C., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
SOGEI – SOCIETA’ GENERALE DI INFORMATICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCELLO GIUSTINIANI, ANTONELLA NEGRI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5297/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/11/2016 R.G.N. 711/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato BENEDETTO SPINOSA;
udito l’Avvocato EMANUELA SPINELLI, per delega verbale Avvocato MARCELLO GIUSTINIANI.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5297/2016, confermava la pronuncia del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta (tra gli altri) dagli odierni ricorrenti intesa ad accertare la violazione della L. n. 1369 del 1960 (per la sola D.S.) e del D.Lgs. n. 276 del 2003 (per la predetta e per tutti gli altri ricorrenti), ad ottenere la declaratoria di sussistenza tra i ricorrenti e la SOGEI S.p.A. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con ordine alla società di regolarizzare il rapporto presso i competenti enti previdenziali con inquadramento nel VI livello del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata, ovvero nel diverso livello ritenuto di giustizia.
2. A sostegno delle avanzate pretese i ricorrenti avevano dedotto: – che la SOGEI aveva commesso a COS s.r.l. (poi incorporata in Almaviva Contact S.p.A.) il servizio di help desk telefonico per la risoluzione dei problemi relativi al software fornito dalla SOGEI al Ministero delle Finanze; – che il servizio era articolato su tre livelli a seconda della complessità del problema da esaminare, al terzo dei quali erano preposti solo gli analisti della SOGEI, mentre era sempre quest’ultima a decidere quali operatori dell’appaltatore dovessero essere inseriti nel secondo livello; – che su tale rapporto, durato fino al 28.3.2003, altri lavoratori avevano ottenuto sentenza favorevole dal Tribunale di Roma, che aveva accertato la violazione della legge sull’intermediazione di manodopera; – che dall’1.4.2003 il servizio era stato trasferito in un’altra sede ed era stato aggiunto, per decisione della SOGEI, il c.d. “gruppo specialistico”, cui venivano inoltrati i problemi non risolti dal primo livello di intervento, con utilizzo del software “service center” personalizzato per la SOGEI; – che detta società aveva organizzato e gestito tramite i propri dipendenti la formazione degli operatori dell’appaltatore con corsi iniziali di due mesi e successivi corsi di aggiornamento; – che tutta l’attività di help desk era registrata su server della SOGEI ed era visibile ai suoi dipendenti in tempo reale; che era stato altresì introdotto il c.d. presidio, ossia una saletta separata nella quale i dipendenti della società allora resistente monitoravano le attività di help desk anche attraverso l’invio delle c.d. “ronde” nella stanza ove lavoravo i ricorrenti; – che questi ultimi erano stati assegnati al primo livello ovvero al “gruppo specialistico” per decisione dei dipendenti della SOGEI, con assoggettamento alle direttive nonché a determinati orari imposti sempre da detta società; – che in tale contesto, la società appaltatrice si era limitata alla mera gestione del rapporto di lavoro.
3. Il Tribunale respingeva le domande, affermando l’autonomia organizzativa e l’assunzione del rischio in capo alla società appaltatrice, l’inesistenza di un potere direttivo, proprio del datore di lavoro, in capo alla committente nei confronti dei dipendenti di COS e ritenendo, pertanto, l’appalto intercorso tra quest’ultima e la SOGEI S.p.A. legittimo, con la conseguente esclusione della denunciata violazione della L. n. 1369 del 1960 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20-20.
4. La Corte d’appello di Roma confermava tale decisione ritenendo l’appalto in oggetto genuino come appalto di servizio.
5. Premetteva la Corte territoriale l’esame della normativa concernente il divieto di stipulare contratti di appalto di manodopera di cui alla L. n. 1369 del 1970 e precisava che la somministrazione di lavoro introdotta con il D.Lgs. n. 276 del 2003 aveva sancito la fine del divieto di interposizione di cui alla previgente disciplina.
Riteneva l’appalto di manodopera regolato, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, per differenza dalla somministrazione, a sua volta lecita solo nei casi e con le modalità espressamente previste dalla legge.
Evidenziava che, a tal fine, occorreva tener presente che appalto e somministrazione si differenziano per la diversa natura dell’obbligazione dedotta nei rispettivi contratti, ma che solo per la somministrazione è prevista la liceità della dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione.
Riteneva che, al di fuori delle ipotesi normativamente previste ed espressamente autorizzate, restasse tuttavia il divieto di appalto di manodopera.
Escludeva però, nello specifico, che tale divieto fosse stato violato.
In particolare, evidenziava che il rischio d’impresa, anche in relazione ai costi da sostenere per assicurare un continuo ed efficiente servizio di help desk, fosse in concreto ricaduto sull’impresa appaltatrice, mentre la SOGEI (che non possedeva il know how necessario per organizzare il servizio di assistenza telefonica) pagava un corrispettivo non commisurato ai costi complessivi che l’appaltatrice avrebbe sostenuto, ma solo corrispondente al numero di ore di servizio complessivo prestato.
Riteneva corretta la valutazione del materiale istruttorio effettuata dal Tribunale evidenziando come non fosse emersa alcuna ingerenza da parte della SOGEI nella gestione amministrativa e nelle decisioni relative ai turni ed alle presenze dei lavoratori assunti dall’appaltatrice ed impiegati nell’appalto.
Rilevava che la formazione degli operatori ed addetti al call center ed al servizio di help desk di primo livello era organizzata e seguita da tutors dipendenti dell’appaltatrice, così come era un dipendente dell’appaltatrice che individuava gli operatori di I livello da inserire in un gruppo di risposta di II livello e che l’suddetti tutors si occupavano anche della programmazione dei turni di presenza, delle ferie o dei permessi.
Riteneva che, in tale contesto, l’appartenenza (ovvero la disponibilità in capo) a SOGEI dei locali, degli arredi, dei personal computers non era un elemento in sé decisivo per la configurabilità di un appalto illecito di manodopera, ciò specie considerando che l’oggetto dell’appalto era una attività di assistenza telefonica di tipo elementare ed esecutivo, rispetto alla quale le attrezzature ed anche il software rivestono una rilevanza funzionale secondaria.
6. Per la cassazione della sentenza i lavoratori di cui in epigrafe hanno proposto ricorso con quattro motivi.
7. La SOGEI ha resistito con controricorso.
8. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria per iscritto concludendo per il rigetto del ricorso.
9. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano erronea o insufficiente indicazione della regola di diritto, violazione del D.Lgs. n. n. 276 del 2003, artt. 20,21 e 29.
Censurano la sentenza impugnata ritenendo che la stessa difetti nella analisi sistematica degli articoli indicati in rubrica.
Sostengono che alla luce delle nuove norme regolatrici della fattispecie, il tipo di somministrazione a tempo indeterminato sarebbe il favorito rispetto al tipo contrattuale appalto, diventando l’appalto lecito una eccezione al paradigma normativo dell’art. 2094 c.c. così che chi invochi l’eccezione la deve provare.
Assumono che nel caso in esame ricorrevano due delle ipotesi elencate nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20: la lett. g (call center) e la lett. a (consulenza nel settore informatico) tra le quali nell’art. 29 è posto un collegamento testuale e funzionale.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 3, comma 1, e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29.
Sostengono che la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato insussistente il rischio d’impresa, senza indicare quale fosse l’alea dei costi dell’appaltatore e senza spiegare perché il servizio di call center fornisse un risultato produttivo autonomo.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 con riferimento al malgoverno delle risultanze istruttorie.
In particolare, censurano la sentenza impugnata per non aver esposto le ragioni per le quali dalle risultanze processuali si dovesse ritenere la scarsa utilità dei mezzi nell’esecuzione dell’appalto.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano l’omessa pronuncia sull’inquadramento contrattuale.
Sostengono che la sentenza impugnata, sull’erroneo presupposto della liceità della fattispecie, non si è pronunciata sulla domanda di inquadramento nella VI categoria del c.c.n.l. metalmeccanici.
5. I primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente stante l’intrinseca connessione, sono infondati.
5.1. E’ pur vero che nella disciplina di cui alla L. n. 1369 del 1960 sussisteva una ipotesi tipica di difetto di imprenditorialità, nel senso che operava la presunzione di cui all’art. 1, comma 3 che considerava appalto di manodopera quello caratterizzato dall’utilizzo, nell’esecuzione del contratto, di macchinari e mezzi di appartenenza del committente. L’intento del legislatore era stato quello di impedire che la natura imprenditoriale della prestazione dell’interposto potesse essere simulata mediante l’artifizio consistente nel farlo apparire come autore e titolare di una organizzazione produttiva predisposta in realtà dall’imprenditore interponente.
5.2. Il successivo evolversi dei modelli organizzativi, caratterizzati, tra l’altro, dalla segmentazione dei processi produttivi e dal crescente impiego delle tecnologie informatiche, nonché dalla riduzione della rilevanza dei beni materiali in conseguenza della crescente crescita del terziario e dei servizi, ha portato al vaglio dell’esame della giurisprudenza numerosi casi in cui lo svolgimento di certe attività poteva prescindere dal possesso di beni materiali, essendo necessari (in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio) solo l’organizzazione o un complesso di conoscenze (know-how).
5.3. Così la giurisprudenza ha ridimensionato la portata del rigore interpretativo della presunzione ex art. 1, comma 3, attraverso un approccio volto all’individuazione della fattispecie lecita.
E’, stato, infatti, ritenuto che in tema d’interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 1, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore. In assenza di tale presupposto, la configurabilità di detta fattispecie vietata può essere esclusa quando, nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature (nella specie, informatiche) da parte dell’appaltante, sia verificabile un rilevante apporto da parte dell’appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), know how, software ed in genere beni immateriali, aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto (Cass. 11 maggio 1994, n. 4585; Cass. 13 maggio 2009, n. 11022; Cass. 15 luglio 2009, n. 16488; Cass. 19 marzo 2010, n. 6726; Cass. 7 novembre 2013, n. 25064).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte formatasi nella vigenza della L. n. 1369 del 1960, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d’impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cass. 28 agosto 2003, n. 12664). Sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell’appaltante sulle persone dipendenti dall’altro soggetto (Cass. 25 giugno 2001, n. 8643).
5.4. Il legislatore del D.Lgs. n. 276 del 2003 all’art. 29, comma 1, ha codificato, mutuandolo dalla giurisprudenza formatasi con riferimento alla L. n. 1369 del 1960, il principio della relatività degli indici e dei criteri qualificatori della genuinità dell’appalto in virtù del quale la liceità va valutata caso per caso, in ragione delle concrete esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto. Dall’applicazione dell’indicato criterio di relatività deriva, dunque, che ai sensi della nuova disciplina, non è più elemento di illiceità (ex lege) dell’appalto la titolarità da parte dell’appaltante dei mezzi necessari, a condizione che comunque sussista l’apporto organizzativo dell’appaltatore, vale a dire quel quid pluris che fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al perseguimento del risultato oggetto dell’appalto.
Così il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, ha richiamato i due principali elementi che per la disciplina di cui all’art. 1655 c.c. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all’appaltatore dell’esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell’appalto e l’assunzione del rischio di impresa.
5.5. Ciò precisato, è da rilevare che le censure, specialmente nella parte relativa alla denunciata violazione della L. n. 1369 del 1960, sono prive di chiarezza ed esaustività in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che giustificano le pretese di quella ricorrente (e cioè la D.S.) la cui posizione sarebbe ricaduta (anche) sotto la vigenza di detta normativa.
Peraltro, per quanto sopra evidenziato, nella giurisprudenza di questa Corte l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di attrezzature fornite dall’appaltante non implica l’illiceità dell’appalto ove il compimento dell’opera non richieda l’uso di attrezzature o macchinari notevoli, ma possa essere realizzato anche con l’uso di mezzi modesti, ferma restando la necessaria esistenza in capo all’appaltatrice di un’autonoma organizzazione con assunzione del relativo rischio di impresa (si veda, con riguardo alla L. n. 1269 del 1960, Cass. 3 luglio 2009, n. 15693 nonché la già citata Cass. n. 16488/2009). Tale criterio ha assunto, come detto, pregnanza ancora maggiore con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003 laddove la descritta presunzione della L. n. 1369 del 1960 – concepita, come ricordato, in un’epoca non ancora pervasa dalla automazione della produzione e dalle tecnologie informatiche – è stata oggetto di abrogazione e “non è più richiesto che l’appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell’appaltante, è possibile provare altrimenti – purché vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa – la genuinità dell’appalto… così, mentre in appalti che richiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali cd. pesanti, il requisito dell’autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. leggeri in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti” (in termini, da ultimo, Cass. 14 agosto 2019, n. 21413; Cass. 21 ottobre 2020, n. 22989);
5.6. Nel caso in esame la Corte territoriale, con accertamento in fatto non rivedibile in questa sede di legittimità, ha escluso un’ingerenza del personale dell’impresa committente nella linea gerarchico-organizzativa dell’attività svolta e, dunque, il carattere fittizio dell’appalto, ritenendo che fosse ricaduto sulla società COS (Almaviva) il rischio economico d’impresa, anche alla luce della rilevata sua autonomia organizzativa e dell’effettività imprenditoriale, rischio derivante dal fatto che, per consentire alla SOGEI di adempiere le obbligazioni assunte nell’ambito dei rapporti di concessione con il Ministero, era necessario garantire la copertura e, quindi, la continuità e il grado di efficienza del servizio di help desk per tutti gli orari previsti e per l’intera durata del contratto.
Ad avviso della Corte territoriale, in sostanza, il servizio di call center era caratterizzato da un risultato produttivo autonomo che non si compendiava nella mera sommatoria delle prestazioni dei lavoratori addetti, ma postulava un’adeguata organizzazione che comportava costi e rischio di impresa, essendo da escludere ogni decisività al fatto che fossero di proprietà della SOGEI i locali ove gli appellanti avevano prestato servizio ed i relativi arredi ed anche il software (service center, linee business della SOGEI, applicative e tecniche, per gestire l’assistenza con l’obiettivo di garantire il monitoraggio ed il rispetto dei livelli previsti dall’Amministrazione finanziaria), trattandosi di circostanze che trovavano giustificazione nella qualità e nella natura del servizio appaltato e che erano nel complesso recessive rispetto al fattore, del tutto autonomo, di organizzazione del servizio di help desk (gestione turni, orari, permessi, ferie degli operatori, formazione seguita da tutors dipendenti dell’appaltatrice) e al relativo know how, nell’ottica di una risposta immediata al cliente, della capacità di distinguere tra soluzioni pronte e altre da dirottare al gruppo degli specialisti.
Invero, nella ricostruzione di cui al controricorso della SOGEI, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, i locali, gli arredi e i computer non sarebbero appartenuti alla SOGEI, ma alla stessa appaltatrice (richiamando, a tal fine, il contenuto dei contratti che dimostrerebbero l’appartenenza alla COS-Almaviva di tali mezzi oltre che del know how utilizzato).
La circostanza, relegata ugualmente sul piano dell’accertamento in fatto, non e’, tuttavia, rilevante atteso che, nella ricostruzione dei giudici di appello, era decisivo – ai fini dell’esclusione di un appalto illecito – che si era trattato di assistenza telefonica di tipo elementare ed esecutivo, rispetto alla quale tanto le attrezzature quanto lo stesso software assumono una rilevanza funzionale secondaria, essendo l’elemento preponderante costituito dal know how inerente all’organizzazione.
Peraltro, nella specie, il software SOGEI serviva a predeterminare le modalità operative del servizio di help desk, in funzione di una corretta esecuzione dello stesso, servizio che però in concreto, come accertato dai giudici di merito, si sviluppava con caratteristiche autonome (per struttura organizzativa e mezzi) e senza ingerenza della SOGEI.
5.6. Era, quindi, sussistente il requisito dell’autonomia organizzativa, correttamente calibrato non sulla titolarità, ma sull’organizzazione dei mezzi, tipico degli appalti cd. leggeri in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, con la conseguenza che è sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (in termini, da ultimo, Cass. 9 gennaio 2020, n. 251; Cass. 14 agosto 2019, n. 21413).
5.7. Il suddetto accertamento in fatto supera ogni questione di corretta distribuzione dell’onere della prova, non avendo la Corte territoriale deciso la lite facendo applicazione di tale regola residuale.
5.8. Ne’ fondatamente, rispetto a tale ricostruzione, richiamano i ricorrenti la previsione di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 3, il quale prevede, alla lett. a), la somministrazione per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati e, alla lett. g), la somministrazione per la gestione di call center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per dedurre che secondo il legislatore il tipo contrattuale somministrazione a tempo indeterminato sarebbe favorito rispetto al tipo appalto, diventando così l’appalto lecito una eccezione al paradigma normativo dell’art. 2094 c.c. con la conseguenza “che chi invochi l’eccezione la deve provare”.
In realtà, non si rinviene nell’ambito dell’impianto normativo di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003 alcun rapporto di regola-eccezione tra ipotesi di somministrazione a tempo indeterminato (anche) per la gestione dei servizi di call center rispetto a quelle dell’appalto di servizi e, di per sé, la previsione di specifiche ipotesi di somministrazione non esclude la possibilità del ricorso, per le medesime attività, ad un appalto ai sensi dell’art. 29 medesimo D.Lgs., che si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.
Senza dire che, come da questa Corte già affermato, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 l’appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore”, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza che l’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la “confezione del prodotto”, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore (Cass. 10 giugno 2019, n. 15557) ed è ravvisabile, di contro, una interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente (Cass. 25 giugno 2020, n. 12551).
5.9. Per il resto, e specie quanto al rischio di impresa, le censure ridondano in una critica al percorso motivazionale della Corte territoriale trovando, in ciò, anche lo sbarramento della doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, norma introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a) convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134.
In ogni caso la Corte territoriale, dopo aver spiegato le ragioni per cui il servizio di call center fornisse un risultato autonomo, ha ben chiarito perché il rischio di impresa fosse ricaduto sull’impresa appaltatrice e non sulla SOGEI anche con riferimento all’atteggiarsi dei costi, evidenziando al riguardo che la COS si era assunta l’onere dei costi del personale ove fossero risultati superiori al prezzo massimo concordato.
6. Il terzo motivo è inammissibile.
I ricorrenti, ad onta della denunciata violazione di legge, in sostanza lamentano il malgoverno delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in questa sede di legittimità.
7. E’, infine, inammissibile il quarto motivo essendo relativo ad una questione non esaminata dai giudici di merito perché assorbita.
8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
9. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021