Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.31128 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28886-2018 proposto da:

D.M.R., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

SOGEI – SOCIETA’ GENERALE DI INFORMATICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA NEGRI, MARCELLO GIUSTINIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 866/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/03/2018 R.G.N. 4669/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BENEDETTO SPINOSA;

udito l’Avvocato EMANUELA SPINELLI, per delega verbale Avvocato MARCELLO GIUSTINIANI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 866/2018, in accoglimento dell’impugnazione della SOGEI S.p.A. ed in riforma della pronuncia del locale Tribunale, respingeva la domanda proposta dagli odierni ricorrenti (formalmente assunti in tempi diversi da differenti datori di lavoro, ma utilizzati sempre quali addetti alla commessa SOGEI) intesa ad accertare la violazione della L. n. 1369 del 1960 e del D.Lgs. n. 276 del 2003 e ad ottenere la declaratoria di sussistenza tra i ricorrenti e la SOGEI S.p.A. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente ordine alla società di regolarizzare il rapporto presso i competenti enti previdenziali con inquadramento nel VI livello del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata, ovvero nel diverso livello ritenuto di giustizia.

2. A sostegno delle avanzate pretese i ricorrenti avevano dedotto: che la SOGEI aveva commesso a COS s.r.l. (poi incorporata in Almaviva Contact S.p.A.) il servizio di help desk telefonico per la risoluzione dei problemi relativi ai software forniti dalla SOGEI al Ministero delle Finanze; che il servizio era articolato su tre livelli a seconda della complessità del problema da esaminare, al terzo dei qualì erano preposti solo gli analisti della SOGEI, mentre era sempre quest’ultima a decidere quali operatori dell’appaltatore dovessero essere inseriti nel secondo livello; – che la SOGEI si era sempre occupata della formazione degli operatori dell’appaltatore; – che tutta l’attività di help desk era registrata su server della SOGEI ed era visibile ai suoi dipendenti in tempo reale; – che era stato altresì introdotto il c.d. presidio, ossia una saletta separata nella quale i dipendenti della società allora resistente monitoravano le attività di help desk anche attraverso l’invio delle c.d. “ronde” nella stanza ove lavoravano i ricorrenti; – che questi ultimi erano stati assegnati al primo livello ovvero al “gruppo specialistico” per decisione dei dipendenti della SOGEI, con assoggettamento alle direttive nonché a determinati orari imposti sempre dalla SOGEI; – che, in tale contesto, la società appaltatrice si era limitata alla mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro.

3. Il Tribunale accoglieva in parte le domande (riconoscendo l’inquadramento nel V livello retributivo), riconoscendo l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le decorrenze indicate nei ricorsi introduttivi.

4. La Corte d’appello di Roma riteneva fondata l’impugnazione della SOGEI S.p.A..

Rilevava che i lavoratori non avevano dato alcuna prova della tipologia di rapporto di lavoro (subordinato) instaurato con la società appaltatrice, requisito considerato necessario ai fini dell’applicazione tanto della L. n. 1369 del 1960, quanto del D.Lgs. n. 267 del 2003, e non avevano mai prodotto i documenti relativi allo stesso (contratti di assunzione, buste paga, estratto contributivo).

Evidenziava, inoltre, che i dati di causa, e così i documenti prodotti e gli esiti della prova testimoniale espletata nel corso di giudizio di prime cure, escludevano il superamento dei limiti del contratto di appalto e un’ingerenza del personale dell’impresa committente nella linea gerarchico-organizzativa dell’attività svolta dai lavoratori.

Valorizzava la circostanza che non vi era coincidenza tra l’oggetto del servizio appaltato con quello svolto dalla stessa SOGEI nei confronti del MEF.

Riteneva che nel servizio di call center il fattore di organizzazione era irrilevante poiché ciò che importava era la capacità di organizzare la continuità dell’help disk, l’efficienza dei tempi di risposta, la capacità di distinguere tra soluzioni pronte e quelle da dirottare al gruppo degli specialisti.

Affermava che non era emerso che gli operatori telefonici potessero accedere agli applicativi SOGEI e che non risultava alcuna promiscuità tra personale COS e personale SOGEI.

Rilevava che il personale SOGEI interveniva solo quando si trattava di problemi sul sistema e non certo per organizzare o gestire il call center e la relativa tempistica, attività tutte svolte solo dalla COS, che organizzava i turni e le fasce orarie ai fini della regolarità del servizio e gestiva i rapporti di lavoro quanto alle presenze e alle ferie.

Escludeva che il potere di controllo esercitato dal committente avesse esorbitato i limiti derivanti dalla tipologia dei diritti e doveri inerenti al contratto di appalto.

Aggiungeva che il rischio d’impresa, anche in relazione ai costi da sostenere per assicurare un continuo ed efficiente servizio di help disk, era ricaduto sull’impresa appaltatrice, mentre la SOGEI (che non possedeva il know how necessario per organizzare il servizio di assistenza telefonica) pagava un corrispettivo non commisurato ai costi complessivi che l’appaltatrice avrebbe sostenuto, ma solo corrispondente al numero di ore di servizio complessivo prestato.

Evidenziava che l’oggetto dell’appalto era una attività di assistenza telefonica di tipo elementare ed esecutivo, rispetto alla quale l’elemento preponderante, se non essenziale, era il know how concernente l’organizzazione e nel quale era necessario conoscere come organizzare il servizio per un settore di questo tipo.

Rilevava che non erano emersi i contorni di un appalto illecito, difettando in tal senso la prova che l’organizzazione del lavoro fosse gestita dalla SOGEI S.p.A. (committente) in violazione della normativa di settore.

In particolare, sottolineava che era del tutto da escludere un’ingerenza del personale dell’impresa committente nella linea gerarchico-organizzativa dell’attività svolta, anche tenuto conto del fatto che i rapporti con l’utilizzatrice del servizio erano limitati allo stretto necessario dell’eventuale smistamento delle interrogazioni ai tecnici e che i poteri di controllo erano rimessi all’impresa appaltatrice, su cui gravava il rischio economico d’impresa.

5. Per la cassazione della sentenza i lavoratori di cui in epigrafe hanno proposto ricorso con un unico motivo.

6. La SOGEI ha resistito con controricorso.

7. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria per iscritto concludendo per il rigetto del ricorso.

8. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20-29 violazione dell’art. 434 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Censurano la sentenza per aver fatto malgoverno degli atti e documenti di causa ed anche per aver sostanzialmente ritenuto che gravasse sui lavoratori l’onere della prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le società appaltatrici.

Sostengono che le risultanze di causa depongono tutte per il carattere fittizio dell’appalto.

Assumono che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che l’appalto in questione avesse ad oggetto prestazioni di carattere semplice di tipo esecutivo, essendo tale convincimento avulso dalle risultanze istruttorie e privo dell’indicazione delle fonti da cui era stato ricavato.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Sono denunciate la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, senza che sia adeguatamente specificato quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile a vizi di così diversa natura lamentati, in tal modo non consentendo una sufficiente identificazione del devolutum e dando luogo alla convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità (v. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass. 13 luglio 2016, n. 14317; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862).

2.2. Al suddetto profilo di inammissibilità se ne aggiunge un altro in ragione del fatto che il motivo, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, in realtà suggerisce esclusivamente una rivisitazione del materiale istruttorio che ha condotto la Corte territoriale ad escludere la sussistenza di un diretto rapporto di subordinazione tra i ricorrenti e la SOGEI affinché se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.

In altre parole, il ricorso oppone al motivato apprezzamento della Corte territoriale proprie difformi valutazioni delle prove, ma tale modus operandi non è neppure idoneo a segnalare un vizio di motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Come è noto, con la sentenza n. 34476/2019 le Sezioni Unite di questa Corte hanno riassunto i principi, ormai consolidati, affermati in relazione alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ad opera del D.L. n. 83 del 2012 e, rinviando a Cass., Sez. Un., n. 8053/2014, Cass., Sez. Un., n. 9558/2018, Cass., Sez. Un., n. 33679/2018, hanno evidenziato che: a) il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; b) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; c) neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; d) nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e) tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Quest’ultimo vizio, non riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5 va denunciato ai sensi del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 ed è ravvisabile solo qualora la carenza o la contraddittorietà siano tali da indurre la mancanza di un requisito essenziale della decisione.

L’assenza di precise indicazioni inerenti ad una delle ipotesi sopra enunciate rende perciò inammissibili le censure anche con riguardo alla denunciata erronea valutazione delle circostanze che avrebbero asseritamente contrastato l’affermata estraneità della SOGEI alla gestione organizzativa ed amministrativa dei lavoratori alle dipendenze della COS. Si tratta infatti di profili strettamente attinenti al merito della controversia che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.

2.3. Si aggiunga che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo ove si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 10 febbraio 2020, n. 3078).

2.4. E’ pur vero che nella disciplina di cui alla L. n. 1369 del 1960 sussisteva una ipotesi tipica di difetto di imprenditorialità, nel senso che operava la presunzione di cui all’art. 1, comma 3, che considerava appalto di manodopera quello caratterizzato dall’utilizzo, nell’esecuzione del contratto, di macchinari e mezzi di appartenenza del committente. L’intento del legislatore era stato quello di impedire che la natura imprenditoriale della prestazione dell’interposto potesse essere simulata mediante l’artifizio consistente nel farlo apparire come autore e titolare di una organizzazione produttiva predisposta in realtà dall’imprenditore interponente.

2.5. Il successivo evolversi dei modelli organizzativi, caratterizzati, tra l’altro, dalla segmentazione dei processi produttivi e dal crescente impiego delle tecnologie informatiche, nonché dalla riduzione della rilevanza dei beni materiali in conseguenza della crescente crescita del terziario e dei servizi, ha portato al vaglio dell’esame della giurisprudenza numerosi casi in cui lo svolgimento di certe attività poteva prescindere dal possesso di beni materiali, essendo necessari (in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio) solo l’organizzazione o un complesso di conoscenze (know-how).

2.6. Così la giurisprudenza ha ridimensionato la portata del rigore interpretativo della presunzione ex art. 1, comma 3, attraverso un approccio volto all’individuazione della fattispecie lecita.

E’, stato, infatti, ritenuto che in tema d’interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 1, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore. In assenza di tale presupposto, la configurabilità di detta fattispecie vietata può essere esclusa quando, nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature (nella specie, informatiche) da parte dell’appaltante, sia verificabile un rilevante apporto da parte dell’appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), know how, software ed in genere beni immateriali, aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto (Cass. 11 maggio 1994, n. 4585; Cass. 13 maggio 2009, n. 11022; Cass. 15 luglio 2009, n. 16488; Cass. 19 marzo 2010, n. 6726; Cass. 7 novembre 2013, n. 25064).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte formatasi nella vigenza della L. n. 1369 del 1960, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d’impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cass. 28 agosto 2003, n. 12664). Sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell’appaltante sulle persone dipendenti dall’altro soggetto (Cass. 25 giugno 2001, n. 8643).

2.7. Il legislatore del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, ha codificato, mutuandolo dalla giurisprudenza formatasi con riferimento alla L. n. 1369 del 1960, il principio della relatività degli indici e dei criteri qualificatori della genuinità dell’appalto in virtù del quale la liceità va valutata caso per caso, in ragione delle concrete esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto. Dall’applicazione dell’indicato criterio di relatività deriva, dunque, che ai sensi della nuova disciplina, non è più elemento di illiceità (ex lege) dell’appalto la titolarità da parte dell’appaltante dei mezzi necessari, a condizione che comunque sussista l’apporto organizzativo dell’appaltatore, vale a dire quel quid pluris che fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al perseguimento del risultato oggetto dell’appalto.

Così il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, ha richiamato i due principali elementi che per la disciplina di cui all’art. 1655 c.c. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all’appaltatore dell’esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell’appalto e l’assunzione del rischio di impresa.

2.8. Ciò precisato, è da rilevare che, nonostante i riferimenti normativi contenuti nella intestazione del motivo di ricorso, l’esposizione delle censure è priva di chiarezza ed esaustività in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che giustificano le pretese dei ricorrenti (e di ciascuno di essi in relazione alle distinte posizioni) e non offre alcun elemento per ricondurre le fattispecie in concreto all’una ovvero all’altra normativa di riferimento al fine di consentire di enucleare la dedotta violazione di legge.

Peraltro, per quanto sopra evidenziato, nella giurisprudenza di questa Corte l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di attrezzature fornite dall’appaltante non implica l’illiceità deil’appalto ove il compimento dell’opera non richieda l’uso di attrezzature o macchinari notevoli, ma possa essere realizzato anche con l’uso di mezzi modesti, ferma restando la necessaria esistenza in capo all’appaltatrice di un’autonoma organizzazione con assunzione del relativo rischio di impresa (si veda, con riguardo alla L. n. 1269 del 1960, Cass. 3 luglio 2009, n. 15693 nonché la già citata Cass. n. 16488/2009). Tale criterio ha assunto, come detto, pregnanza ancora maggiore con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003 laddove la descritta presunzione della L. n. 1369 del 1960 – concepita, come ricordato, in un’epoca non ancora pervasa dalla automazione della produzione e dalle tecnologie informatiche – è stata oggetto di abrogazione e “non è più richiesto che l’appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell’appaltante, è possibile provare altrimenti – purché vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa – la genuinità dell’appalto… così, mentre in appalti che richiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali cd. pesanti, il requisito dell’autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. Leggeri in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti” (in termini, da ultimo, Cass. 14 agosto 2019, n. 21413; Cass. 21 ottobre 2020, n. 22989);

2.9. Nel caso in esame la Corte territoriale, con accertamento in fatto non rivedibile in questa sede di legittimità e con motivazione che di certo supera il minimo costituzionale del sindacato ex art. 360 c.p.c., n. 5, di cui sopra si è detto, ha escluso un’ingerenza del personale dell’impresa committente nella linea gerarchico-organizzativa dell’attività svolta e, dunque, il carattere fittizio dell’appalto, ritenendo che fosse ricaduto sulla società COS (Almaviva) il rischio economico d’impresa, anche alla luce della rilevata sua autonomia organizzativa e dell’effettività imprenditoriale, della proprietà dei locali e di tutti i mezzi necessari allo svolgimento dell’appalto – computers, programmi di base e di funzionamento, apparecchi telefonici e cuffie – ed escludendo ogni decisività alla circostanza che fosse di proprietà della SOGEI il software (service center), e cioè lo strumento attraverso il quale viene erogato il servizio di assistenza da remoto appaltato a detta società dal MEF e dalla prima subappaltato.

Quanto a tale strumento (al cui applicativo gli operatori telefonici non avevano alcuna possibilità di accesso) la Corte territoriale ha evidenziato che lo stesso era recessivo rispetto al fattore, del tutto autonomo, di organizzazione del servizio di help desk (gestione turni, orari, permessi e ferie degli operatori) e al relativo know how, nell’ottica di una risposta immediata al cliente, della capacità di distinguere tra soluzioni pronte e altre da dirottare al gruppo degli specialisti.

In sostanza si trattava di uno strumento che serviva a predeterminare le modalità operative del servizio di help desk, in funzione di una corretta esecuzione dello stesso, servizio che però in concreto si sviluppava con caratteristiche autonome (per struttura organizzativa e mezzi) e senza ingerenza della SOGEI, che si limitava ad un mero supporto formativo iniziale circa il software di base.

3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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