Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.31131 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15755-2015 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO AMERICO, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO AIELLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO – UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA – ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. VOLTA”, in persona del Ministro e rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8252/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/12/2014 R.G.N. 5316/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 8252 del 2014 del 17 dicembre 2014, ha accolto l’appello proposto dal MIUR – Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Ufficio scolastico provinciale di Roma, Istituto di istruzione superiore A. Volta, nei confronti di P.C., avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma, e ha rigettato la domanda proposta dal lavoratore con il ricorso introduttivo del giudizio.

2. Il Tribunale aveva dichiarato la validità ed efficacia del D.M. 31 dicembre 1974 con la quale era stata disposta l’assegnazione del lavoratore all’Istituto A. Volta, e per l’effetto aveva ripristinato lo stesso nelle mansioni di docente teorico pratico per l’Ufficio tecnico presso lo stesso Istituto.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza di appello P.C., prospettando quattro motivi di ricorso.

4. Resiste con controricorso il MIUR – Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio scolastico provinciale di Roma, Istituto di istruzione superiore A. Volta.

4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre premettere che il ricorrente, insegnante di ruolo assegnato all’Istituto Tecnico Industriale A. Volta di Roma, era stato dichiarato soprannumerario – attesa la soppressione dell’indirizzo di edilizia, e conseguentemente della classe di concorso – laboratorio edilizia ed esercitazione tipografica”, da parte del dirigente scolastico dell’Istituto medesimo, al quale era assegnato – ed era stato destinato presso altri Istituti.

Pertanto, il lavoratore aveva agito in giudizio per essere reintegrato nelle proprie mansioni presso l’Istituto Volta, e in subordine presso l’Ufficio tecnico di altro Istituto scolastico di Roma.

2. La Corte d’Appello ha accolto l’impugnazione del MIUR in ragione della previsione di cui al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 5, comma 1, che dispone “Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l’impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa”.

La Corte d’Appello, nell’accogliere l’impugnazione, ha affermato quanto segue.

Dopo aver ricordato il contenuto precettivo del D.P.R. n. 275 del 1999, art. 5, comma 1, ha affermato che, in ragione di tale disciplina, che aveva conferito alle Istituzioni scolastiche l’autonomia sotto il profilo dell’offerta del piano formativo, dell’indirizzo didattico e della gestione organizzativa, il dirigente scolastico legittimamente aveva restituito l’indirizzo di edilizia e della classe di concorso – laboratorio edilizia ed esercitazione topografica, ritenendola non confacente alle esigenze didattiche dell’indirizzo di studio di un Istituto di istruzione superiore di Elettronica e Telecomunicazioni.

Ne’ poteva ritenersi che il docente avesse titolo per accedere alla classe di concorso C260 relativa all’indirizzo Elettronica e Telecomunicazioni, residuata presso l’Ufficio tecnico, dal momento che il P., pacificamente, non possedeva la relativa specializzazione, avendo il titolo di perito industriale capotecnico, con specializzazione in chimica industriale.

Sussistevano, quindi, le ragioni organizzative che legittimavano il trasferimento dell’insegnate presso altri Istituti (IPSIA Diaz di Roma, ITIS Galilei) che prevedono tale indirizzo, non potendosi ritenere che il dirigente scolastico debba mantenere nel medesimo Ufficio l’insegnante, pur in assenza dell’insegnamento corrispondente alla sua professionalità, mediante il sistema del congelamento della classe di concorso, sino al pensionamento del medesimo, pur avendo la disponibilità presso altra struttura scolastica dell’indirizzo in questione.

3. Tanto premesso può passarsi ad esaminare i motivi di ricorso.

4. Con il primo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

Assume il ricorrente che la controversia riguarda la decisione di procedere alla soppressione dell’Ufficio tecnico, atteso che l’Ufficio tecnico dell’Istituto Volta era stato assegnato alla classe di concorso XXII C-laboratorio di elettronica e successivamente (nota Ministero pubblica istruzione n. 4706 del 30 maggio 1978) alla classe di concorso XXXIV C-edilizia ed esercitazioni topografica.

In ragione della restituzione della suddetta classe di concorso, il P. diveniva soprannumerario come comunicatogli il 27 maggio 2009.

La Corte d’Appello non aveva considerato che esso ricorrente aveva conseguito l’idoneità specifica a dirigere l’Ufficio tecnico di qualsiasi Istituto tecnico, atteso il superamento a suo tempo del concorso all’uopo bandito, per il quale non era richiesto il possesso di alcun tipo di specializzazione.

Dunque la modifica dell’indirizzo cui collegare l’Ufficio tecnico non poteva determinare la soppressione del posto di esso ricorrente. Inoltre, presso l’Istituto dove era stato assegnato a svolgere le funzioni di docente vi era un Ufficio tecnico il cui titolare era andato in pensione.

5. Il motivo è inammissibile.

5.1. Dalla sentenza di appello si rileva che il Tribunale ha dato rilievo al decreto 31 dicembre 1974 con il quale il ricorrente veniva nominato insegnante teorico-pratico per l’Ufficio tecnico e assegnato all’ITIS Volta di Roma, e che, invece, la Corte d’Appello rispetto a tale atto ha ritenuto prevalente l’esercizio dell’autonomia scolastica, secondo la disciplina del D.P.R. n. 275 del 1999.

5.2. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’art. 340 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell’affermare che:

il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo;

l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma: nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

5.3. Nella specie, la censura esula dal suddetto paradigma normativo e si sostanzia nella devoluzione della questione della inconferenza, e dunque della erronea applicazione, della disciplina legislativa richiamata dalla Corte d’Appello a fondamento dell’autonomia scolastica, con riguardo alla procedura concorsuale richiamata dal ricorrente e al superamento della stessa, vicende alle quali il motivo fa riferimento, dunque nella loro valenza giuridica, la cui cognizione esorbita dalla censura ex art. 360 c.p.c., n. 5.

5.4. Peraltro, il ricorrente richiama nel ricorso la documentazione (bando di concorso) indicandone la produzione nel primo grado di giudizio, senza tuttavia riprodurne il contenuto e senza dedurre in modo specifico di aver allegato in primo grado, facendone richiamo in appello, la valenza non solo del decreto di nomina, e quindi del conferimento dell’incarico all’Ufficio Tecnico, ma anche del bando e della relativa procedura concorsuale, così come non circostanziato e privo di specificità è il profilo di censura relativo alla sussistenza dell’Ufficio tecnico presso l’Istituto di nuova destinazione.

Tali carenze determinano l’inammissibilità della censura.

6. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione, erronea e falsa applicazione della L. 15 marzo 1997, art. 21 nonché del D.P.R. n. 275 del 1999, art. 5 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi della L. 15 marzo 1999, n. 59, art. 21 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il ricorrente ripercorre il contenuto delle disposizioni richiamate, deducendo sia che le stesse delimitano l’ambito dell’autonomia scolastica, sia che evidenziano più profili dell’autonomia: didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

In particolare, l’autonomia organizzativa deve essere esercitata nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo di indirizzo di studio, delle competenze regionali sul calendario, della soglia di articolazione delle lezioni non inferiore a cinque giorni settimanali e nell’osservazione del monte ore annuo per ciascuna disciplina.

Pertanto l’autonomia scolastica non può consentire all’Amministrazione di assumere qualunque decisione, compresa quella di non assegnare il ricorrente all’Ufficio tecnico, anche eventualmente presso una diversa istituzione scolastica.

7. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. Violazione erronea e falsa applicazione del D.P.R. n. 275 del 1999, art. 5 (art. 360 c.p.c., n. 3).

La Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare le specificità dell’Ufficio tecnico, atteso che il personale assegnato allo stesso non espleta le mansioni di docente ma svolge diverse attività finalizzate anche ad una migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori. Il responsabile dell’Ufficio tecnico non svolge l’attività di docente ed egli stesso aveva partecipato ad una selezione per la nomina di insegnanti tecnico pratici per l’ufficio tecnico negli istituiti tecnici industriali.

8. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., n. 17570 del 2020).

Nella specie, con l’apparente deduzione di vizi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella sostanza si richiede un riesame, inammissibile in sede di legittimità al di fuori delle ipotesi richiamate sopra nel paragrafo 5.2. che non sono ravvisabili nella specie, dell’accertamento effettuato dalla Corte d’Appello circa la sussistenza delle ragioni organizzative che legittimavano il trasferimento del ricorrente, e dell’accertamento in ordine alla mancanza in capo al ricorrente del titolo per accedere alla classe di concorso residuata presso l’Ufficio tecnico.

Come già affermato da questa Corte (cfr., Cass., SU., n. 34476 del 2019. Cass., n. 5987 del 2021. Cass. 8758 del 2017) è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.

9. Con il quarto motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5).

Assume il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe compiuto una erronea ricostruzione della fattispecie concreta, in quanto avrebbe considerato esso ricorrente come un docente di ruolo del MIUR senza considerare la particolarità e specialità del ruolo acquisito dal ricorrente per effetto del concorso bandito nel 1970, tenuto conto di quanto previsto dal bando che non abilitava il ricorrente all’insegnamento ma alla attività degli uffici tecnici.

10. Il motivo è inammissibile per le ragioni esposte nella trattazione del primo motivo di ricorso, in particolare ai paragrafi 5.2. e 5.4.

11. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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