LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38184-2019 proposto da:
M.A., P.P.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
ALMAVIVA CONTACT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUE MACELLI 66, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO FALASCA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3595/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/10/2019 R.G.N. 2103/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.
RILEVATO
CHE:
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3595/19, respingeva il reclamo proposto da M.A. e P.P.D. avverso la sentenza del Tribunale di Roma resa in sede di opposizione all’ordinanza di reiezione del ricorso proposto dalle predette ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, inteso ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento loro intimato con lettera del 22.12.2016 all’esito di procedura di licenziamento collettivo, con tutte le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie. Il licenziamento collettivo aveva tratto origine della comunicazione di avvio della procedura di riduzione del personale del 5 ottobre 2016 nella quale, descritte le ragioni degli esuberi, concentrati presso le sedi di *****, era stato illustrato il progetto di riorganizzazione aziendale che prevedeva la chiusura delle Unità produttive di ***** e l’intera struttura di ***** (che svolgevano attività di CRM in modalità inbound), rimanendo invece l’unità Business Unit, che svolgeva in modalità outbound attività di ricerche di mercato ed infine l’efficientamento dell’unità produttiva di Palermo; tanto avrebbe comportato la soppressione di 1063 posizioni full time equivalent su ***** (pari a 1666 lavoratori). Si erano illustrate le ragioni per le quali non era possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali.
Per la cassazione di tale sentenza i due lavoratori hanno proposto ricorso affidato a cinque motivi, cui ha resistito Almaviva Contact s.p.a. con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
Il ricorso per cassazione è basato sui seguenti motivi:
1. Esistenza di giudicato interno sul capo 20 nelle pagine 13-15 della sentenza, conseguente improponibilità delle questioni in sede di legittimità.
2. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e artt. 112,132 e 434 c.p.c., omesso esame di un punto decisivo della controversia ed omessa pronuncia su un capo della domanda riguardante la inveridicità e incompletezza della dichiarazione del 5 ottobre conseguentemente violazione e falsa applicazioni della L. n. 223 del 1991, art. 4 comma 3.
3. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e artt. 112,132 e 434 c.p.c., omesso esame di un punto decisivo della controversia ed omessa pronuncia su un capo della domanda riguardante illogicità e irragionevolezza dei criteri di scelta.
4. Falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4 comma 9 in quanto le lavoratrici madri non erano state licenziate nei 120 giorni, i 17 non licenziati figurano nei trasferimenti, il team leader P. non è stato comparato con i team leader della Business Unit ricerche di mercato. Falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 e art. 5. Nullità della sentenza per omesso esame dell’appello.
5. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e artt. 112,132 e 434 c.p.c., oltre ad omesso esame di un punto decisivo della controversia ed omessa pronuncia sulle regole dettate nella L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5.
A.- I motivi vanno esaminati congiuntamente, poiché interconnessi. Essi sono infondati, come ritenuto da questa Corte con plurime sentenze inerenti il medesimo licenziamento collettivo (Cass. n. 15124/21, Cass. n. 15123/21, Cass. n. 14807/21, Cass. n. 148047/21, Cass. nn. 14674-7/21 e numerose altre), le cui motivazioni debbono qui ritenersi richiamate e riportate ex art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 52.
Di conseguenza osserva la Corte:
a) Il primo motivo di censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, non chiarendo affatto i termini fattuali e processuali del dedotto giudicato.
b) la incompletezza della dichiarazione 5.12.16 (di apertura della procedura) è stata già esclusa dalle citate sentenza di questa Corte, cui si rinvia per le approfondite considerazioni sul punto.
c) lo stesso dicasi per le censure (terzo attuale motivo) inerenti la violazione dei criteri di scelta.
d) la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, con riferimento alle lavoratrici madri, tra cui non possono risultare gli attuali ricorrenti, è stato parimenti esaminato e respinto da questa Corte, così come la pretesa mancata comparazione tra i team leaders; cfr. Cass. n. 15124/21 ed altre conformi: “l’adozione (comunicata sia in sede di apertura che di chiusura della procedura di mobilità, a norma della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 3 e 9: Cass. 28 ottobre 2009, n. 22825) di un criterio (puntualmente indicato anche nelle modalità applicative, oltre che nell’individuazione dei criteri di selezione del personale, anche nella specificazione del suo concreto modo di operare: Cass. 19 settembre 2016, n. 18306; Cass. 10 ottobre 2018, n. 25100), diverso da quelli legali operanti sull’intero complesso aziendale, consistente nelle esigenze tecnico-produttive e organizzative, è legittimo perché rispondente a requisiti di obiettività e razionalità: Cass. 20 febbraio 2013, n. 4186; Cass. 28 marzo 2018, n. 7710; Cass. 10 ottobre 2018, n. 25100). Ed esso ne assorbe ogni altro, posto che, per effetto della deliberata chiusura delle due divisioni *****, tutti i lavoratori addetti ad esse sono stati licenziati, ad eccezione di quarantaquattro lavoratrici madri, per il divieto posto dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54”.
e) anche la pretesa nullità della sentenza per omesso esame di un punto decisivo della controversia (rectius: per violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5) non sussiste, essendo state le questioni dell’apertura della procedura e dell’applicazione dei criteri di scelta ampiamente esaminate dal giudice d’appello, con statuizioni corrispondenti ai principi più volte enunciati da questa Corte (v.supra).
D.- Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021