LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13077-2018 proposto da:
B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO DE FELICE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1046/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 23/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che B.D. propone ricorso per cassazione nel confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Belluno. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2004.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria;
che, col primo, il B. invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sul thema decidendum, costituito dalla mancanza della qualifica dirigenziale in capo a chi aveva sottoscritto l’avviso, il che avrebbe dovuto determinare la compensazione delle spese;
che, col secondo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non avendo i giudici di secondo grado fatto buon governo delle norme in tema di compensazione;
che, mediante il terzo, il contribuente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 sexies, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe omesso di applicare la riduzione del 20%, prevista nella liquidazione delle spese a favore dell’Ente impositore;
che l’Agenzia non si è costituita;
che il primo motivo non è fondato;
che il mancato esame, da parte del giudice di merito, di una questione puramente prodromica non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (Sez. 6-2, n. 6174 del 14/03/2018);
che la violazione dell’art. 112 c.p.c. implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ossia nella specie l’utilizzo o no della facoltà di compensare le spese di lite, tant’ è che è lo stesso ricorrente, in sede d’appello, ad aver chiesto conto della mancata applicazione del criterio compensativo, mentre il problema della qualifica dirigenziale costituiva solo uno dei presupposti per la richiesta;
che il secondo motivo è anch’esso infondato;
che, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, e tanto a prescindere dal fatto che la CTR, nella specie, ha partitamente esaminato le ragioni che l’avevano indotta a non riformare la sentenza di primo grado;
che il terzo motivo, come prospettato (ed ancorché, nella memoria, il ricorrente ne contesti sorprendentemente la stessa esistenza), è inammissibile, giacché in tema di liquidazione delle spese processuali non può essere proposto, per violazione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione che, nel censurarne la complessiva quantificazione operata del giudice di merito, non indichi le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota spese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore (Sez. 1, n. 20808 del 02/10/2014);
che, nella specie, avendo la CTR effettuato una valutazione omnicomprensiva delle spese legali (profilo non censurato nella presente sede) e non avendo il ricorrente esposto nel dettaglio le spese vive, diritti ed onorari (sui quali ultimi va correttamente applicata la decurtazione, cfr. Sez. 5, n. 5957 del 14/03/2007) spettanti rispetto a quella determinata fase del giudizio, non è possibile neppure accertare se la decurtazione sia stata operata a monte oppure no;
che va pertanto il ricorso va rigettato;
che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, in mancanza di attività difensiva di quest’ultima;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021