LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22481-2020 proposto da:
DOGRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI N. 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO FUMAROLA;
– ricorrente –
contro
DEDEM AUTOMATICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAVINIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BIZZARRI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4906/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 05/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la società contribuente ricorreva avverso gli avvisi di accertamento emessi dalla DOGRE s.r.l. (concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e le pubbliche affisisoni del comune di Sesto San Giovanni) relativi alla pubblicità posta sopra delle cabine per foto automatiche;
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l’appello affermando che i mezzi divulgativi usati dalla parte contribuente sono finalizzati solo ad indicare l’attività che si svolge al suo interno e gli avvisi sono di superficie inferiore a 5 metri quadrati.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la DOGRE s.r.l., affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la DEDEM Automatica s.r.l. si costituiva con controricorso insistendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, del D.L. n. 13 del 2002, art. 2 bis, comma 6, convertito in L. n. 75 del 2002 e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis, in quanto i distributori automatici per le foto non possono considerarsi sede dell’attività e dunque ad essi non è applicabile l’esenzione dall’imposta sulla pubblicità.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte infatti, al quale il Collegio ritiene di dover dare continuità:
in tema di imposta sulla pubblicità, le apparecchiature automatiche erogatrici di fototessere, facendo parte di quel “complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” che secondo la definizione dell’art. 2555 c.c. costituiscono l’azienda, non rientrano nella nozione né di sede legale né di quella effettiva ove si svolge l’attività sociale e non costituiscono neppure loro pertinenze, stante la loro ampia diffusione nel territorio nazionale, tale da precludere, a monte, la configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore con la sede sociale; ne consegue l’inapplicabilità dell’esenzione fiscale – di stretta interpretazione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1-bis, per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi di superficie complessiva sino a cinque metri quadri (Cass. n. 32086 del 2019; Cass. n. 24282 del 2019; Cass. n. 15460 del 2019);
in tema di imposta sulla pubblicità, l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1-bis, per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, non trova applicazione per i pannelli apposti su distributori automatici i quali non possono considerarsi né sede legale, né sede effettiva di svolgimento dell’attività commerciale, e neppure pertinenze delle stesse, in ragione della loro ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale: fattispecie in tema di cabine per fototessera (Cass. n. 32086 del 2019; Cass. n. 24282 del 2019; Cass. n. 7778 del 2019).
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale affermando che i mezzi divulgativi sono finalizzati ad indicare l’attività che si svolge all’interno delle cabine per fototessera non si è conformata ai suddetti principi in quanto tali cabine non rientrano nella nozione né di sede legale né di quella effettiva ove si svolge l’attività sociale e non costituiscono neppure loro pertinenze, stante la loro ampia diffusione nel territorio nazionale, tale da precludere, a monte, la configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore con la sede sociale; ne consegue, nel caso di specie, l’inapplicabilità dell’esenzione fiscale – di stretta interpretazione – prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1-bis, per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi di superficie complessiva sino a cinque metri quadri, dal momento che le suddette cabine per fototessere attengono strettamente alla fase della produzione di un servizio e non certo alla direzione e al coordinamento dei fattori della produzione, che è l’attività tipicamente svolta nella sede sociale e che sola giustificherebbe la suddetta esenzione.
Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021