Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31154 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2253-2015 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FRANCO BOUCHE’, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, SEBASTIANO CARUSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9168/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/01/2014 R.G.N. 606/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

RILEVATO

CHE:

G.S. esponeva di prestare servizio alle dipendenza dell’INPS e di avere espletato, in virtù dell’o.d.s. 1.9.98, l’incarico, riservato alla qualifica dirigenziale, della Direzione dell’ufficio Controllo Interno sino al dicembre 2001, data in cui era stata istituita la nuova Area gestione lavoratori autonomi (anch’essa di rilievo dirigenziale) con a capo formalmente il dirigente la Direzione Centrale Dott. S. ma attribuita di fatto alla ricorrente.

Chiedeva il riconoscimento del trattamento retributivo spettante ai dirigenti e la condanna al pagamento delle differenze retributive, con accessori e spese.

L’INPS si costituiva in giudizio deducendo la parziale prescrizione dei crediti; che al personale delle qualifiche ad esaurimento, – quale quella rivestita dalla ricorrente – potevano essere affidate L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2, funzioni vicarie del dirigente ed in tale situazione si inquadrava l’incarico attribuito alla G.; che successivamente con OdS 9.1.01 veniva attribuito alla ricorrente il progetto “Automazione procedura contabile gestione autonomi”, progetto anch’esso rientrante in quelli da attribuire al personale appartenente al ruolo ad esaurimento.

Il Tribunale accoglieva parzialmente, il ricorso e riconosceva il diritto – per espletamento delle mansioni dirigenziali – alle differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale e fino al dicembre 2001, per complessivi Euro 12.338,25, oltre accessori e metà delle spese di lite.

Osservava il primo giudice che l’Ufficio Controllo interno era un ufficio di rilievo dirigenziale, che l’incarico era stato espletato con continuità per tre anni, fino al dicembre 2001: solo a tale epoca, infatti, era stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo dell’Ente di cui alla Delib. organizzativa n. 799 del 1998, permanendo fino a quella data l’operatività dell’Ufficio controllo e la sua responsabilità affidata alla G..

Per il periodo dal gennaio 2002 il giudice rilevava che l’Ufficio area gestione lavoratori autonomi era stato affidato ad interim al Dott. S., il quale quindi ne era l’unico responsabile, essendo irrilevante la partecipazione della G. a riunioni con altri dirigenti di altre aree oppure che firmasse comunicazioni interne.

Proponeva appello l’INPS deducendo che: 1) non era stato tenuto conto che, per effetto della Delib. (ri)organizzativa n. 799 del 1998, l’Ufficio affidato alla ricorrente non aveva più rilevanza dirigenziale; 2) che la preposizione della ricorrente, all’Ufficio Controllo Interno era stata disposta in via provvisoria proprio in ragione della imminente riorganizzazione; 3:) che la G., in quanto funzionario direttivo preposto alla direzione ufficio, aveva fruito di un trattamento economico aggiuntivo con la conseguenza che il trattamento complessivo era congruo e proporzionale ex art. 36 Cost.

L’appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello principale, proponendo altresì appello incidentale in ordine al periodo successivo al gennaio 2002.

Con sentenza depositata il 20.1.14, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello incidentale e, in accoglimento di quello principale, rigettava integralmente il ricorso di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la G., affidato a tre motivi, cui resiste l’INPS con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato.

CONSIDERATO

CHE:

Con i primi due motivi la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59, commi 2, 3, 4 e 5, e degli artt. 3 e 17 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, commi 2, 3, 4, 5 e degli artt. 4, 17 e 25 nonché dell’art. 16 del Regolamento approvato con Delib. n. 799 del 1998; della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15.

Con terzo motivo denuncia motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa fatti controversi e decisivi per il giudizio relativamente alla prevalenza delle funzioni dirigenziali svolte.

I motivi, stante la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati e risultano infondati.

La G. muove dal presupposto che la sentenza impugnata abbia ritenuto ostativo al riconoscimento della sua domanda il fatto che la titolarità all’ufficio cui fu (in tesi) preposta era formalmente attribuita ad un effettivo dirigente (Dott. S.), senza considerare che essa chiedeva la retribuzione equivalente D.Lgs. n. 29 del 1993, ex art. 56, comma 5.

La doglianza è tuttavia priva di pregio in quanto la sentenza di merito ha riconosciuto tale diritto alla G. sino al dicembre 2001, mentre la sentenza impugnata lo ha escluso per il periodo dal gennaio 2002 in poi, allorquando la direzione dell’ufficio venne affidata (sia pure ad interim) ad un effettivo dirigente ( S.).

Ed invero secondo la Corte capitolina l’esistenza di un effettivo dirigente, responsabile di tutti gli atti, anche quelli compiuti dalla dipendente, escludeva quella pienezza di poteri che caratterizza la funzione dirigenziale e dunque lo svolgimento da parte della G. di effettive mansioni dirigenziali ancorché di fatto.

Le altre considerazioni svolte dalla G. appaiono inammissibili in quanto dirette ad una rivisitazione dei fatti accertati in sede di merito.

Il terzo motivo, poi, è formulato con riferimento al vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disponendo il nuovo che oggetto di doglianza possa essere solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio.

Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato, restando così assorbito quello incidentale proposto dall’Istituto in via condizionata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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