Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31157 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4696-2017 proposto da:

A4 HOLDING S.P.A., AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.P.A. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato SERGIO RUSSO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

R.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARBARA BORIN, ANTONIO GENNARI, GIOVANNI GIOVANNELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 375/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/08/2016 R.G.N. 826/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

RILEVATO

Che:

con sentenza in data 26 ottobre 2016, la Corte di Appello di Venezia in accoglimento dell’appello proposto da R.N. ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato con la A4 Holding S.pa;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la A4 Holding S.p.A., già Società per Azioni Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, affidandolo a cinque motivi; ha resistito con controricorso R.N..

CONSIDERATO

Che:

va preliminarmente rilevato come la difesa della A 4 Holding S.p.A. anche per conto della BS-VR-VI-PD S.p.A. abbia depositato verbale di conciliazione giudiziale fra le parti, formalizzato innanzi al Tribunale di Verona rinunciando al ricorso;

la rinuncia al ricorso risulta ritualmente formulata ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. con dichiarazione sottoscritta da difensore munito di mandato speciale e sottoscritta altresì per accettazione;

le parti hanno concluso accordo conciliativo in sede giudiziale concordando, inoltre, sulla compensazione integrale delle spese di lite;

quindi, a norma dell’art. 390 c.p.c., il processo deve essere dichiarato estinto.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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