Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31161 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11673-2018 proposto da:

P.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 11, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI TIBURZI, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO CONTI;

– ricorrente –

contro

***** S.N.C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO VIOLI, ENRICA BERNARDINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 14/02/2018 R.G.N. 404/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

RILEVATO

CHE:

con sentenza in data 14 febbraio 2018, la Corte d’Appello di Genova ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di P.U. al risarcimento del danno da demansionamento cagionatogli dalla ***** s.n.c. condannando la parte convenuta al pagamento di oltre 240.000.00 Euro e rimettendo la causa al giudice di primo grado con termine di legge per la riassunzione;

– in particolare, la Corte ha ritenuto la nullità della notifica del ricorso per non essere la stessa stata correttamente eseguita nei confronti della società convenuta;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso P.U., affidandolo a tre motivi;

– resiste, con controricorso assistito da memoria, la ***** s.n.c.

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata per violazione della L.Fall., artt. 27 e 43 per non essere stata considerata valida la notifica al curatore effettuata dopo la sentenza di omologa, passata in giudicato, del concordato fallimentare, adducendosi anche la manifesta illogicità e contraddittorietà della decisione nonché inconciliabilità tra motivazione e dispositivo;

– con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 149 e 140 c.p.c.;

– con il terzo motivo si allega la violazione della L.Fall., art. 24, comma 1 nonché la violazione della L.Fall., artt. 92 e segg. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

– il primo motivo, oltre ad essere ere ad essT4 inammissibilmente formulato in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), può essere esaminato congiuntamente al terzo motivo, per ragioni di intima connessione, atteso che entrambi, nella sostanza, contestano l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta invalidità della notifica nei confronti del curatore fallimentare in seguito al passaggio in giudicato dell’omologa del fallimento nonché la conseguente questione dell’attrazione del foro del lavoro;

– giova premettere, con riguardo alla dedotta illogicità della motivazione, che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ne consegue che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale ne suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017);

– deve, nel merito, osservarsi come i due motivi siano infondati;

– invero, dopo l’omologazione del concordato fallimentare il curatore conserva l’unico compito di sorvegliarne l’adempimento secondo quanto stabilito alla sentenza di omologazione; in particolare, ai sensi della L.Fall., art. 116, il curatore è tenuto a rendere il conto;

– egli conserva; seguenti compiti, salvo diverse indicazioni nell’omologa: eseguire l’iscrizione delle ipoteche, sorvegliare il regolare adempimento; riferire al tribunale se le garanzie promesse non vengono prestate o se il fallito non adempia regolarmente agli obblighi derivanti dalla sentenza di omologazione; presentare al Tribunale l’istanza per l’annullamento ove scopra che è stato dolosamente esagerato il passivo o dissimulata una parte rilevante delle attività;

– deve, quindi, escludersi, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17149 del 2019) che possa dirsi valida la notificazione effettuata al curatore fallimentare in seguito all’omologazione, dovendo, invece, la stessa essere rivolta al debitore tornato in bonis per poter essere reputata valida ed efficace atteso che, come dichiarato dai giudice di secondo grado, la notifica alla società in persona del curatore non poteva che reputarsi nulla essendo stato il ricorso introduttivo di primo grado depositato dopo che era stato emesso, in data 19/06/2013, il decreto di omologazione del concordato fallimentare ed era stato notificato il 31/10/2013, quando il curatore era ormai privo del potere di stare in giudizio in luogo della società;

– consegue a tale accertamento l’esclusione di qualsivoglia rilievo all’ulteriore questione, che avrebbe potuto reputarsi rilevante solo là dove fosse stata corretta ed idonea la notifica al curatore fallimentare, relativa alla competenza giurisdizionale del giudice del lavoro;

– anche il secondo motivo è infondato;

– la Corte si è conformata, al riguardo, alla giurisprudenza di legittimità (cfr., sul punto, fra le altre, Cass. 2232 del 2017) secondo cui, in caso di notificazione degli atti processuali ad una società, il vano esperimento delle forme previste dall’art. 145 c.p.c., commi 1 e 2, consente l’utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale;

– in particolare, la norma novellata (per effetto della riforma attuata con la L. n. 263 del 2005), applicabile alia fattispecie per cui è causa, prevede espressamente, con riguardo alla persona giuridica e all’ente non personificato, la notificazione ex art. 140 c.p.c.: ma tale forma notificatoria operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società, o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt. 138,139 e 141 c.p.c. – non può attuarsi nei confronti dell’ente in quanto tale;

– più di preciso, il vano esperimento delle forme previste dall’art. 145, commi 1 e 2 per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l’utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale (Cass. 7 giugno 2012, n. 9237; Cass. 13 settembre 2011, n. 18762);

– in particolare, la Corte ha osservato, al riguardo, come fosse indubbio che la prima notifica, eseguita nei confronti della società, avesse avuto esito negativo, avendo l’ufficiale giudiziario dato atto di non aver potuto procedere alla notifica alla ***** s.n.c., in *****, in quanto “non più all’indirizzo indicato da alcuni anni, come da informazioni assunte”;

– quanto alla seconda notifica, effettuata in seguito alla rinnovazione disposta dal primo giudice, ha rilevato il giudice di secondo grado che la stessa era stata eseguita nei confronti della ***** s.n.c., in via *****, a mezzo posta ex art. 149 c.p.c.;

– in particolare, avendo l’ufficiale giudiziario dato atto di aver proceduto alla notifica a mezzo del servizio postale, alla relata risultava allegato l’avviso di ricevimento, nel quale l’agente postale dava atto di non aver consegnato il plico per, temporanea assenza del destinatario e mancanza delle persone abilitate, di aver immesso l’avviso in cassetta, di aver depositato il plico presso l’ufficio postale, di aver spedito la comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata nonché del mancato ritiro della stessa entro dieci giorni dal deposito ed ha dato atto della presenza nella documentazione dell’avviso di ricevimento relativo a tale ultima raccomandata in cui l’agente postale dava atto di aver immesso l’avviso nella cassetta;

– la Corte ha, quindi, correttamente concluso trattarsi di notifica a mezzo posta espletata secondo le modalità della compiuta giacenza escludendo la pertinenza di qualsiasi richiamo all’art. 140 c.p.c.;

– il giudice di secondo grado ha, quindi, evidenziato come nel ricorso da notificare non fosse mai indicato il nominativo del rappresentante legale della società *****, né tampoco venissero specificati residenza, domicilio e dimora abituale di quest’ultimo secondo quanto previsto dall’art. 145 c.p.c., comma 1 seconda parte, come modificato dalla L. 28 dicembre 200, n. 263, perché potesse dirsi validamente effettuata la notifica alla persona fisica rappresentante dell’ente;

– in particolare, ha osservato la Corte come nella relata, nonché nell’avviso di ricevimento, fosse indicato come destinatario la ***** s.n.c., in persona del legale rappresentate pro tempore, talché, destinatario della notifica doveva reputarsi la società e non una persona fisica quale il suo rappresentante legale, a nulla rilevando il riferimento a Pa.Ma. trattandosi esclusivamente di un nominativo che faceva parte della mera denominazione della società, che, infatti, nel certificato della Camera di commercio viene indicata come “***** s.n.c.):

– l’irrilevanza di tale richiamo, non interpretabile, secondo la Corte, quale individuazione dello stesso Pa. come persona fisica e rappresentante della società destinataria della notifica, trova, secondo il giudice d’appello, ulteriore conferma nel fatto che, sempre nella relata, veniva indicata la società in persona del legale rappresentante p.t., indicazione da reputarsi incompatibile con l’intento di notificare l’atto al Pa. quale legale rappresentante della società;

– d’altro canto, secondo la Corte, che l’indirizzo indicato nella relata corrispondesse al luogo di residenza del Pa. stesso e degli altri soci illimitatamente responsabili, è circostanza che, in mancanza della individuazione, quale destinatario della notifica, di una persona fisica quale rappresentante dell’ente, non era da reputarsi profilo sufficiente per poter ritenere che la notifica fosse stata fatta al Pa. quale persona fisica e non, invece, alla società;

in nessun caso ha, poi, correttamente ritenuto la Corte, poteva reputarsi valida la notifica in quanto effettuata alla società, essendo pacifico, invece, che fosse stata eseguita nel luogo di residenza dei soci e non presso la sede della società medesima;

– invero, essa sarebbe stata da reputarsi nulla in quanto effettuata a mezzo del servizio postale con gli avvisi di deposito di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 atteso che, come ritenuto da questa Corte, deve reputarsi valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi presso l’ufficio postale; l’art. 145 c.p.c., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 c.p.c., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante (sul punto, Cass. n. 18762 del 2011);

– proprio in applicazione di tale principio, nella fattispecie da ultimo richiamata, questa Corte ha confermato la decisione del giudice di secondo grado che aveva ritenuto nulla la notificazione dell’avviso dell’udienza della fase prefallimentare effettuata alla società debitrice a mezzo dell’ufficiale postale, il quale, non avendo trovato alcuna persona idonea a ricevere il plico presso la sede della società, aveva provveduto al suo deposito presso l’ufficio postale ed all’avviso relativo con lettera raccomandata (v. Cass. n. 18762/2011 cit.; sul punto, altresì, Cass. n. 9237 del 2012);

– il giudice di secondo grado si è quindi adeguato alla giurisprudenza di questa Corte (fra le altre, Cass. n. 9009 del 2017) secondo cui la notificazione a società priva di personalità giuridica è correttamente eseguita, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 2 (come riformato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2), presso la sede della stessa o, in alternativa, ai sensi degli artt. 138,139 e 141 c.p.c., alla persona fisica del legale rappresentante, purché ne siano indicati nell’atto la qualità, la residenza, il domicilio o la dimora abituale;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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