LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24897-2018 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO RUSCONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 96,72317 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/08/2018 R.G.N. 194/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
– che, con sentenza del 22 agosto 2017, la Corte d’Appello di Bologna, investita del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione resa dalla Corte d’Appello di Firenze sulla domanda proposta da R.B. nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di legittimità del licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto, cassazione disposta in punto risarcimento del danno, limitato, vigente il regime sanzionatorio di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 nel testo originario, ad otto mensilità, in difetto di pur generiche allegazioni in ordine all’aliunde perceptum, in relazione al quale era stata disposta la limitazione del risarcimento, condannava la Banca datrice al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata nel periodo compreso tra la data del licenziamento del 7.4.2005 e quella del 13.6.2013, di richiesta dell’indennità sostitutiva della reintegrazione, detratte le otto mensilità già riconosciute;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la perdurante insussistenza di allegazioni neppure generiche da parte della Banca convenuta in riassunzione in punto di aliunde perceptum, dovendosi pertanto escludere a tale titolo ogni limitazione del risarcimento dovuto L. n. 300 del 1970, ex art. 18, vecchio testo;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Banca, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il R.;
– che la Banca ricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
– che, con l’unico motivo, la Banca ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza, imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine alla questione tempestivamente sollevata della determinazione del danno risarcibile da operarsi, a detta della Banca ricorrente, tenendo conto dell’impossibilità di equiparare la situazione in cui il licenziamento debba dirsi illegittimo per radicale carenza del presupposto che lo avrebbe dovuto sorreggere (la giusta causa o il giustificato motivo) a quella in cui, ricorrendo il presupposto legittimante (nella specie il superamento del periodo di comporto), l’illegittimità del recesso discenda da un comportamento inadempiente del datore meramente accessorio (come nella specie la mancata segnalazione dell’approssimarsi della scadenza del comporto);
che il motivo risulta infondato, dovendo ritenersi legittima l’impostazione della Corte territoriale intesa a considerare la rilevanza esclusiva ai fini sanzionatori del dato essenziale dell’illegittimità del licenziamento, atteso che il comportamento inadempiente assunto dal soggetto datore in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, che impongono al medesimo un atteggiamento atto a favorire la conservazione del posto di lavoro da parte del dipendente, riverbera quale carenza del presupposto legittimante l’esercizio del potere di recesso, risultando del tutto equiparabile alle ipotesi del difetto della causa giustificativa del recesso (assenza di giusta causa o di giustificato motivo) che legittima l’applicazione integrale del regime risarcitorio previsto ratione temporis dalla L. n. 300 del 1970, art. 18; che il ricorso va dunque rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021