Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31165 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17125-2016 proposto da:

M.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GAROFALO;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL N *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO TUNDO;

– controricorrente –

nonché contro ASL NAPOLI ***** (già ASL *****);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3853/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2015 R.G.N. 2089/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 30.6.2015, rigettava il gravame proposto da M.G., medico chirurgo convenzionato con il servizio sanitario dell’ASL Napoli *****, distretto ***** di *****, per la medicina di base, avverso la decisione del Tribunale partenopeo che aveva respinto la domanda del predetto, intesa ad ottenere, ai sensi del D.P.R. 28 agosto 1990, n. 314, art. 41, lett. c, , la condanna della suddetta ASL al pagamento della somma specificamente indicata in ricorso a titolo di indennità di piena disponibilità per gli anni 1989, 1990 e 1995, oltre accessori, nonché la condanna della stessa ASL al pagamento della somma indicata in ricorso a titolo di differenze di compenso per un numero di assistititi maggiore di quelli riconosciuti e per gli anni dal 1991 al 1994;

2. la Corte distrettuale osservava che la norma di cui al D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41, lett. c), prevedeva che l’indennità in questione competeva ai sanitari che svolgessero esclusivamente attività di medico di medicina generale e che non avessero altro tipo di rapporto – di dipendenza o convenzione – con il SSN;

3. evidenziava che nella specie non era in contestazione tra le parti ed, anzi, era documentalmente provato che il M., quanto meno per il periodo dal l’11.2.1988 al 4.5.1993, aveva svolto l’incarico di Coadiutore Sanitario prima per il Comune di ***** e, successivamente, per il Comune di *****, prestando la sua opera professionale per circa 120/130 ore mensili, e che tale circostanza emergeva da altro ricorso nei confronti dell’ex USL n ***** nell’ambito di giudizio dichiarato estinto per mancata riassunzione a seguito di sospensione per espletamento di T.O.C.;

4. in relazione a tale periodo non potevano, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti di legge per l’indennità richiesta ed altrettanto era a dirsi per il periodo dal giugno 1993 in poi, in quanto non vi era prova di quanto costituiva oggetto del ricorso di primo grado, ricorso che non era stato rinvenuto agli atti, pur dando atto il giudice di primo grado che gli anni cui si riferiva la richiesta erano solo quelli del 1989, 1990 e 1995, che erano quelli indicati anche nella richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, e che, per l’anno 1995, la indennità era stata corrisposta;

5. analoghe richieste con riguardo soltanto a tali anni erano stati oggetto di precedente ricorso ordinario del 12.2.2001;

6. anche in relazione al secondo motivo di gravame, relativo ai compenso per numero di assistiti ed alla richiesta del compenso per gli anni 1991 e 1992 relativamente ad un numero maggiore dei 1500 assistiti presi in carico, la Corte rilevava che la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito come la condotta contra legem del sanitario non poteva essere fonte di diritti soggettivi e che, quanto alla mancata percezione di compensi nei limiti del massimale, la pretesa non era fondata, atteso che nessuna prova era stata fornita in ordine al numero di assistiti per i quali era stato corrisposto il compenso inferiore a quello corrispondente al numero effettivamente in carico;

7. di tale decisione domanda la cassazione il M., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Gestione Liquidatoria della ex USL *****, che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 bis. 1 c.p.c; l’ASL è rimasta intimata;

8. In data 15.12.2021 è stata depositata memoria di costituzione di nuovo difensore, avv. Vincenzo Capuano, in sostituzione del precedente, Avv. Francesco Garofalo.

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, il M. denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41, lett. c), osservando che la Corte distrettuale aveva escluso il diritto di esso ricorrente in quanto dalla copia di un ricorso allegato alla produzione delle resistenti emergeva che esso ricorrente aveva svolto nel periodo in esame l’incarico di Coadiutore Sanitario, prima per il Comune di ***** e poi per quello di *****, dal 11.2.1988 al 4.5.1993, non mancando di considerare che nel caso di specie esso istante non aveva avuto alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzione, ad eccezione di quello per la medicina generale quale medico di base, e che il servizio di Guardia medica era cessato il 30.4.1988;

1.2. osserva che la copia del ricorso del 1.4.1994 non poteva provare alcunché nel presente giudizio, riguardando l’atto prestazioni professionali per lo svolgimento di un servizio per il quale il M. era stato comandato dalle autorità giudiziarie e sanitarie per sopperire ad uno stato di necessità a causa di una grave situazione di emergenza sanitaria dovuta all’inquinamento delle coste di alcuni litorali dell’isola e che di ciò vi era prova documentale; aggiunge che le prestazioni in questione non possano inquadrarsi in alcuna convenzione, né possano considerarsi svolte in rapporto di dipendenza con la P.A., per non essere state le stesse riconosciute da alcuna sentenza in quanto l’indicato ricorso non ha avuto alcun seguito; osserva che, quanto all’omesso rinvenimento del ricorso di primo grado, la Corte d’appello avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo e dare disposizioni alla Cancelleria per la ricerca dei documenti mancanti nel fascicolo d’ufficio;

2. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 314 del 1990, artt. 13 e 15 anche con riferimento alla L. sul S.S.N. n. 833 del 1978, art. 25 per quanto riguarda il capo di domanda attinente al numero effettivo di assistiti superiori alle 1500 unità, per il quale egli aveva prestato la sua attività negli anni 1991/1994; osserva che l’acquisizione delle scelte del medico di base da parte dell’assistito non dipenda dal sanitario, ma attenga al rapporto tra i cittadini e la P.A. e che il sanitario scelto non possa interferire nel relativo meccanismo per non essere a conoscenza di quanti pazienti abbia in carico, essendo tali controlli demandati a personale amministrativo della ASL; aggiunge che la P.A. non possa aderire alla richiesta dei cittadini di scegliere il medico qualora quest’ultimo abbia già raggiunto il massimale e che il D.P.R. n. 314 del 1990, art. 15 sancisce che l’assistibile può revocare la sua scelta in ogni momento, nel mentre il medico prescelto può ricusare la scelta in base a motivazione ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 25 per turbativa del rapporto di fiducia, non sussistendo altri casi di ricusazione, oltre questi tassativamente previsti; assume che i tabulati indicanti gli assistiti non erano mai pervenuti e che le resistenti non abbiano fornito alcuna prova al riguardo;

2.1. alla stregua di tali osservazioni, rileva che non sussisteva pertanto alcuna condotta contra legem da parte del sanitario, come richiesto dalle sentenze della S. C. richiamate;

3. con il terzo motivo, il M. si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 314 del 1990, art. 14, n. 7 laddove sono previste le deroghe al massimale dei 1500 assistiti, adducendo il ricorrente che doveva ritenersi opinabile quanto rilevato dalla Corte distrettuale, che aveva escluso che le deroghe potessero era relative ai casi di rapporto di parentela o di convivenza degli assistiti, che legittimavano il superamento del massimale per figlio, coniuge o convivente degli stessi già in carico al medesimo medico di base;

4. con il quarto motivo, il ricorrente ascrive alla decisione impugnata violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., rilevando che la sua retribuzione doveva essere parametrata al numero effettivo di assistiti in favore dei quali era stata resa la sua attività professionale, secondo i principi di cui all’art. 36 Cost. e art. 2099 c.c.;

5. quanto al primo motivo, è sufficiente osservare, per disattendere le censure in esso contenute, che non risulta trascritto il ricorso introduttivo, adempimento tanto più necessario proprio per la rilevata assenza del relativo atto nel fascicolo d’ufficio; pur osservando il ricorrente che anche in un precedente ricorso la richiesta di differenze economiche era stata formulata pure per anni diversi dal 1989, 1990 e 1995, la relativa affermazione è rimasta apodittica in quanto non supportata da idonea specificazione del tenore dell’atto, che non risulta neanche ritrascritto; e ciò in dispregio del principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, in ragione del principio di autosufficienza, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito, (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

5.1 nello stesso motivo, si assume, poi, che la indennità richiesta doveva essere riconosciuta per l’intero periodo, per non avere l’istante avuto alcun rapporto di dipendenza o convenzione con il S.S.N., per esservi stata convenzione unicamente quale medico di medicina generale;

5.2. anche tale critica pecca di genericità e non risulta supportata da idonea documentazione, della quale non si trascrivono i contenuti;

al D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41, lett. c) così dispone: “C) Indennità di piena disponibilità:

Ai sanitari che svolgono attività di medico di medicina generale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto, di dipendenza o convenzione, con il Servizio sanitario nazionale – ad esclusione di rapporti nell’ambito della guardia medica e della medicina dei servizi, di quelli di medico-generico di ambulatorio di cui alla norma finale annessa all’accordo con gli specialisti ambulatoriali nonché di rapporti intrattenuti con il Ministero della sanità per l’erogazione dell’assistenza medico-generica a questo demandata dalla L. n. 833 del 1978 – o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta per ciascun assistibile in carico e fino alla concorrenza del massimale di 1.500 scelte, una indennità annua”, nelle misure poi di seguito specificate…”;

5.2.1. correttamente è stato, quindi, ritenuto che il M. non potesse vantare una situazione idonea a fondare la sua richiesta non potendo ritenersi irrilevante ai detti fini l’ulteriore rapporto intrattenuto con il Comune di *****, in quanto la norma indica come ostativi all’erogazione dell’indennità rapporti di dipendenza o convenzione con il S.S.N. o con altre istituzioni pubbliche o private, ad eccezione dei rapporti per la guardia medica e medicina dei servizi o di medico generico di ambulatorio;

6. con riferimento alle doglianze prospettate con il secondo motivo, la giurisprudenza di questa Corte è chiara nell’affermare che “il sanitario che abbia assunto in carico un numero di assistiti in misura eccedente il massimale – di cui all’accordo nazionale stipulato ai sensi della L. 23 dicembre, n. 833, art. 48 – non ha diritto al risarcimento dei danni per i compensi non percepiti, in quanto trattasi di pretesa fondata su una condotta contraria alla legge, senza che assuma rilievo l’eventuale violazione, da parte dell’ASL, dell’obbligo di trasmettere il tabulato periodico dei nominativi degli assistiti in carico al sanitario convenzionato, al quale deve essere noto quanti e quali pazienti abbia in carico. Ne’, in tale evenienza, è esperibile l’azione di arricchimento senza causa, difettando il presupposto della diminuzione patrimoniale, la cui prova ricade sull’attore, non potendo presumersi alcuna perdita sulla sola base del numero degli assistiti eccedenti il massimale, che non necessariamente si sono giovati delle cure mediche” (Cfr. Cass. 9.4.2014 n. 8366);

7. il terzo motivo è palesemente infondato, in quanto non è neanche indicato, attraverso la trascrizione delle parti rilevanti degli atti di cui ai precedenti gradi di merito, se la relativa questione e la situazione in fatto che ne costituisce il fondamento sia stata compiutamente dedotta in tale precedente fase del giudizio, e peraltro non si fa neanche cenno alla sua avvenuta dimostrazione;

8. infine, con riferimento alla questione che costituisce l’oggetto del quarto motivo, vale osservare che la mancata remunerazione per un numero maggiore di assistiti integrerebbe, in ogni caso – proprio Or quanto già ricordato con riguardo ad un comportamento del sanitario contra legem – la conseguenza della violazione del limite imposto dalla legge, ogni altro rilievo formulato al riguardo non risultando poi supportato dall’indicazione di circostanze specifiche, che avrebbero anche dovuto essere oggetto di asseverazione; non è stata neanche prospettata alcuna incidenza della assunta mancata remunerazione sulla retribuzione complessiva in termini di proporzionalità ed idoneità della stessa ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa, in coerenza con quanto richiesto allorché si assuma un tale tipo di lesione;

8.1. non risulta, invero, articolata una puntuale contestazione indirizzata a confutare tale ragione del decidere, e ciò è anche conforme ai principi affermati dal Giudice delle Leggi, che ha chiarito che il giudizio sulla conformità di un trattamento all’art. 36 Cost. non può essere svolto per singoli istituti, ma che occorre valutare l’insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza (cfr. Corte Cost. nn. 366 e 287 del 2006, n. 470 del 2002 e n. 164 del 1994);

9. alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto;

10. le spese seguono la soccombenza del M. e si liquidano come in dispositivo; nulla va statuito nei confronti della Asl NA *****, rimasta intimata;

11. sussistono per il ricorrente le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.250,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese generali in misura del 15%. Nulla nei confronti della ASL Napoli *****.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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