Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31167 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20223-2018 proposto da:

P.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO MASCHERONI;

– ricorrente –

contro

I.P.I. IMPRESA PULIZIE INDUSTRIALI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DE GERONIMO, MARIA CRISTINA DE GERONIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 268/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 30/03/2018 R.G.N. 113/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza n. 268 del 2018 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede n. 206/2016, con la quale era stata rigettata la domanda proposta da P.G., nei confronti della Impresa di Pulizie Industriali srl, diretta ad ottenere la declaratoria della nullità del termine apposto al contratto stipulato il 7.7.2011, con conseguente istanza di conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato e riammissione in servizio, oltre al risarcimento del danno.

2. I giudici di seconde cure, a fondamento del decisum, hanno ritenuto soddisfatta, quanto alla specificazione, l’esigenza sottesa alla apposizione della clausola, costituita da ragioni sostitutive del personale assente per ferie; hanno rilevato, attraverso l’esame delle risultanze istruttorie, la sussistenza concreta ed effettiva di tale esigenza; hanno dato atto che era stata rispettata la clausola di contingentamento prevista dal CCNL; hanno, infine, sottolineato che la società aveva depositato il documento di valutazione dei rischi e che non era stato allegato né era emersa la necessità di un aggiornamento dello stesso.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione P.G. affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la I.P.I. Imprese Pulizie Industriali srl.

4. Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 comma 2; la falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c., commi 4 e 5; la generica indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni legittimanti l’apposizione del termine. Deduce che la Corte ha erroneamente ritenuto legittima la causale del contratto e l’apposizione del termine finale, previa escussione di testimoni, pur non essendo presente nel contratto di lavoro, recante come motivazione la sostituzione di lavoratori assenti per ferie, l’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) idonei a determinare le mansioni e il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente.

3. Con il secondo si censura la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 7; la violazione dell’art. 11, commi 3 e 4 CCNL aziende di pulizia private del 2008. Si sostiene che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto legittima l’apposizione del termine finale al contratto di lavoro, pur non essendo stata fornita alcuna prova, da parte dell’azienda, del rispetto del limite percentuale di contingentamento previsto dal CCNL 2008 (art. 11), nel senso che non si doveva superare mediamente, nell’anno di riferimento, il 12% del totale del personale in forza al 31 dicembre dell’anno precedente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno, sia a tempo parziale, inquadrato dal livello 1 al livello 5 in tutte le aree operative funzionali.

1. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 3 e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 e succ. modif.: mancata preventiva effettuazione e aggiornamento della procedura di valutazione dei rischi. Afferma che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto legittima l’apposizione del termine finale al contratto di lavoro pur non essendo stata fornita alcuna prova, da parte dell’azienda, della preventiva effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 e succ. modif., in quanto il documento prodotto dalla società era privo di data.

2. Il primo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della gravata sentenza dove, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, è stato dato atto che nel contratto venivano indicati: a) il periodo di durata del rapporto (dall’8.7.2011 al 30.9.2011); b) la necessità di sostituire personale assente per ferie estive (con specificazione del motivo di assenza da cui desumere il correlato diritto alla conservazione del posto); c) il luogo della prestazione (Comune di Catania); d) le mansioni attribuite (operatore ecologico di 1 livello).

3. Con un corretto iter logico-giuridico la Corte territoriale ha, poi, riscontrato in fatto le ragioni sostitutive attraverso l’esame delle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado (Cass. n. 1577/2010; Cass. n. 1246/2016).

4. Anche il secondo ed il terzo motivo, da scrutinarsi congiuntamente per la loro interferenza, sono inammissibili.

5. Invero, le violazioni di legge denunciate sono insussistenti, in difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalle disposizioni di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2012).

6. In realtà, i due motivi scrutinati sono essenzialmente intesi alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e alla contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011).

7. E ciò per la corretta ed esauriente argomentazione, senza alcun vizio logico nel ragionamento decisorio, delle ragioni espresse dalla Corte territoriale con riguardo al rispetto sia del limite di contingentamento sia del documento di valutazione dei rischi.

8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

9. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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