LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34983-2018 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SOLFANELLI, (studio Piacci De Vivo – Petracca) che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.A.I. RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato MARIA VITTORIA PIACENTE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5356/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA R.G.N. 4929/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 27 novembre 2017, in sede di rinvio, ha confermato la dichiarazione di sussistenza tra M.A. e la RAI Radiotelevisione Italiana spa di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 17 settembre 1997, con condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria di cui alla L. n. 183 del 2010 pari a sei mensilità e condanna della M. alla restituzione del differenziale già percepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la M., cui ha resistito con controricorso la RAI;
3. è stata depositata presso la cancelleria di questa Corte istanza congiunta dei procuratori delle parti, avvocati Solfanelli e Piacente, con richiesta di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione e compensazione delle spese di lite, come da verbale sottoscritto il 15 luglio 2020 presso la sede di Unindustria di Roma.
CONSIDERATO
CHE:
1. dal verbale redatto in sede sindacale in data 15 luglio 2020, prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite; esso, unitamente all’istanza congiunta dei procuratori delle parti, si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo, senza provvedere sulle spese in quanto già regolate in sede di conciliazione; in ragione della pronuncia di cessazione della materia del contendere non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021