LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15190/2018 proposto da:
AIR ITALY S.P.A., (già Meridiana Fly s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE n. 23, presso lo studio degli Avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, ENRICO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO, che la rappresentano e difendono.
– ricorrente principale –
contro
G.K., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANDREA BORDONE, MARZIA GIOVANNINI.
– controricorrente –
nonchè da con RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.:
G.K., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANDREA BORDONE, MARZIA GIOVANNINI.
– ricorrente incidentale –
contro
AIR ITALY S.P.A. (già Meridiana Fly s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE n. 23, presso lo studio degli Avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, ENRICO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO, che la rappresentano e difendono.
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 614/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/03/2018 R.G.N. 1283/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per rigetto del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA;
uditi gli Avvocati ANDREA BORDONE, MARZIA GIOVANNINI.
FATTI DI CAUSA
1. Con lettera del 6.5.2016 la Meridiana Fly spa contestò al proprio dipendente, G.K., Pilota Comandante posto in Cassa Integrazione straordinaria a rotazione, il seguente addebito: “Lei sospeso dallo svolgimento di attività lavorativa e collocato in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ha comunicato in data 1.11.2015 l’inizio di una nuova attività lavorativa remunerata a favore di altro datore di lavoro precisandoci di essere stato assunto con decorrenza dall’1.11.2015 e sino al 31.10.2016. Abbiamo invece appreso da una specifica comunicazione della Sua nuova datrice di lavoro Quatar Airways, che la Sua assunzione è avvenuta con contratto che non prevede alcun termine di scadenza predeterminato. Come a Lei ben noto l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tra l’altro con soggetto che ad oggi opera in palese concorrenza con la nostra Azienda, la Quatar Airways, a prescindere dagli effetti che può determinare sui Suoi diritti inerenti i trattamenti di sostegno del reddito, è assolutamente incompatibile con la permanenza del rapporto di lavoro con la nostra Società. Orbene il Suo comportamento, che La vede, da una parte, instaurare un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato con società concorrente e, dall’altra, comunicare all’azienda e all’INPS informazioni non corrispondenti al vero, anche a prescindere dalla Sua qualificazione in sede penale e dalla idoneità a costituire reato, costituisce un’evidente violazione degli obblighi di diligenza, fedeltà e non concorrenza, nonchè dei generali doveri di correttezza e buona fede, che Le fanno carico in relazione all’esistente rapporto di lavoro subordinato”.
2. Rese le giustificazioni da parte del lavoratore, la società con lettera dell’1.6.2016, risolse il rapporto per giusta causa.
3. Impugnato il licenziamento, il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 1063/2017, in parziale accoglimento del ricorso dichiarò risolto il rapporto di lavoro alla data dell’1.6.2016 e, in applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, condannò la società al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva quantificata nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori.
4. L’opposizione avverso la suddetta ordinanza fu respinta e la Corte di appello di Milano rigettò i reclami, hic et inde proposti, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58.
5. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, rilevarono, in sintesi, che: a) tra il G. e la Qatar Airways era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, perchè l’offerta di impiego non conteneva alcuna scadenza del contratto che veniva proposto, non assumendo rilevanza nè la libera recedibilità con preavviso, che era un elemento neutro e più congeniale ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nè le condizioni del visto e delle varie approvazioni governative, estranee, per la loro incertezza, alla sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato; b) a fronte, pertanto, di una non corretta comunicazione, da parte del lavoratore, all’INPS e al datore di lavoro, della circostanza di essere stato assunto a tempo indeterminato, la sanzione espulsiva irrogata dalla società appariva sproporzionata in quanto la condotta del G. doveva considerarsi colposa e non dolosa; c) a corroborare tale valutazione andavano considerati, da un lato, l’esclusione del carattere fraudolento e concorrenziale del comportamento del lavoratore, poichè l’incontro tra il G., gli altri piloti in cassa integrazione, era avvenuto presso gli uffici della stessa Meridiana e, dall’altro, che il lavoratore non aveva pacificamente goduto del trattamento di integrazione, avendo richiesto all’INPS la sospensione del medesimo.
6. Avverso la decisione della Corte di merito hanno proposto ricorso per cassazione sia Air Italy spa (già Meridiana Fly spa), affidato ad un articolato motivo, che G.K., con tre motivi.
7. Entrambe le parti hanno resistito con controricorso ai ricorsi ex adverso formulati, di cui hanno chiesto la inammissibilità o il rigetto.
8. La società ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico articolato motivo la Air Italy spa denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., nonchè degli artt. 1175,1375,2104,2105,2106 e 1362 c.c. e dell’art. 26 CCL Eurofly del 10 maggio 2004 all’epoca vigente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce la società che erroneamente la Corte territoriale, pur ritenendo che tra il G. e la Qatar Airways era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cui natura era stata celata all’INPS e alla datrice di lavoro, aveva considerato tale condotta colposa, quando, invece, i comportamenti accertati, valutati nel loro complessivo evolversi e in relazione al ruolo di Comandante rivestito dal G., concretizzavano un vero e proprio illecito ed una gravissima violazione degli obblighi codicistici di fedeltà, correttezza e buona fede connessi al rapporto di lavoro subordinato, oltre che la violazione di specifiche norme di legge e di precise disposizioni aziendali. Sotto questo profilo sostiene la ricorrente che la Corte territoriale aveva errato nell’affermare che i comportamenti sanzionabili con il licenziamento, quali quelli previsti dall’art. 26 CCL Eurofly, fossero solo quelli dolosi, perchè tale disposizione contemplava la sanzione espulsiva per tutte le inadempienze, fossero esse dolose o colpose, di maggiore gravità rispetto a quelle che davano luogo alla sospensione, per cui anche quella accertata nei confronti del G.. Infine, la società contesta le “scriminanti” ravvisate dalla Corte di merito (non essere il G. un giurista e l’incontro tra i piloti cassaintegrati avvenuto presso la sede ella Meridiana Fly) perchè le indicazioni sui dati da fornire all’INPS, con il modello SR 83, erano semplici e chiari e la riunione, avvenuta in un momento difficile della vita lavorativa, non poteva assumere valenza scriminante di successive comunicazioni non veritiere da parte dei lavoratori. Da ultimo, si rappresenta che le ipotesi di licenziamento, di cui all’art. 26 del citato contratto, erano meramente esemplificative e non ostavano all’adozione di una sanzione espulsiva fondata direttamente sull’art. 2119 c.c..
2. Con il primo motivo G.K. denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106,2118 e 2119 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 1,D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19 e L. n. 300 del 1970, art. 18, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che quello intercorso con Qatar Airlines fosse un contratto a tempo indeterminato quando, invece, per le sue peculiarità, esso andava assimilato ad un contratto a termine.
3. Con il secondo motivo censura l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – avere avuto Meridiana conoscenza sin dal novembre del 2014 della natura del rapporto di lavoro che avrebbe instaurato il G. con Qatar Airways e avere rassicurato il lavoratore che tale rapporto di lavoro sarebbe stato compatibile sia con la sua permanenza in CIGS sia con il rapporto di lavoro in essere con Meridiana – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
4. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104 e 2106 c.c., dell’art. 26 del Contratto Collettivo Aziendale per il Personale Navigante Tecnico dipendente di Meridiana (già Eurofly spa) e della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente la Corte di merito ritenuto che la condotta accertata non fosse passibile di sanzione conservativa, a fronte della norma di chiusura, rappresentata dall’art. 26, comma 2, lett. e), del contratto aziendale applicato presso la società che contempla una serie di ipotesi da sanzionare appunto con la sospensione, tra cui quella di chi trasgredisca l’osservanza della normativa di lavoro, dei regolamenti aziendali o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza (art. 26, n. 2, lett. e).
5. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, deve essere valutato in via preliminare il ricorso proposto da G.K..
6. Esso va considerato, per il principio dell’unicità di impugnazione contro una stessa sentenza (Cass. n. 3004 del 2004; Cass. n. 25662 del 2014), come ricorso incidentale perchè iscritto (8.6.2018) successivamente a quello della società (30.5.2018).
7. Il primo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del contratto stipulato dal pilota con la Qatar Airways, è infondato.
8. E’ opportuno sottolineare che, in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e della individuazione della volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., mentre la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche – può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cass. n. 29111 del 2017; Cass. n. 420 del 2006).
9. Inoltre, deve precisarsi che la legge straniera (naturalmente non quella dell’Unione Europea) non è soggetta alla regola “iura novit curia”, la quale vale solo per il diritto nazionale (Cass. n. 1388 del 1979) e la parte che invoca l’applicazione del diritto straniero da parte del giudice italiano, il quale non ne abbia nozione per scienza diretta, nè sia in grado di conoscerne il contenuto alla stregua degli elementi acquisiti nel processo, ha l’onere di allegare e provare, oltre ai fatti che determinino il collegamento della controversia con la legge straniera, anche il contenuto di quest’ultima, in termini diversi dalle corrispondenti norme dell’ordinamento italiano (Cass. Sez. Un. 1647 del 1980; Cass. n. 995 del 1986).
10. Orbene, nel perimetro di sindacabilità in sede di legittimità come sopra delineato, ritiene questa Corte che il rapporto instaurato dal Pilota con la Quatar Airways, concordemente all’opinione dei giudici del merito, sia a tempo indeterminato, in quanto la rilevanza qualificante degli elementi di fatto, così come accertati, e le loro implicazioni inducono a ritenere che il corretto paradigma normativo non sia quello del contratto a termine.
11. Invero, nel nostro ordinamento, il termine finale di efficacia è un elemento accidentale del contratto e, in quanto tale, da pattuirsi appositamente: in mancanza il rapporto è a tempo indeterminato.
12. Il termine può consistere nella indicazione di una data, ma anche di un evento: in tal caso si parla di termine indirettamente determinato (certus an, incertus quando).
13. In ogni caso, l’area di discrezionalità circa l’apposizione del termine non è assoluta, dovendosi pur sempre avere riguardo alle ragioni per cui il termine è stato apposto e all’entità dell’impegno assunto, anche sotto il profilo della prospettiva utilitaristica del contratto.
14. Nella fattispecie in particolare, la libera recedibilità è un elemento esterno, rilevante ai fini delle tutele riconosciute alle parti, ma non caratterizzante la natura giuridica del contratto; inoltre, essa è più propriamente aderente ad un rapporto a tempo indeterminato.
15. La legge straniera (come tradotta) non è univoca nel ritenere che il contratto di lavoro con gli stranieri, in *****, sia sempre a tempo determinato perchè la stessa possibilità, paventata dalla Corte di merito, di rinnovo del permesso di soggiorno (che in astratto non può escludersi) renderebbe il termine “incertus nell’an” (nella stessa dizione della legge vi è, infatti, una clausola di riserva “a meno che sia approvata dal Dipartimento stesso”).
16. La sussistenza di un indice normativo esterno al contratto, quale appunto la disciplina del Qatar in materia di attività lavorativa prestata da lavoratori stranieri, non appare quindi integrare automaticamente il contenuto negoziale, non essendo riferibile alla volontà delle parti, nè rivestendo efficacia direttamente precettiva e inderogabile, tale da comportare la sostituzione della clausola legale a quelle convenzionali di diverso tenore (alla stregua, ad es., del meccanismo sostitutivo operante, nell’ordinamento italiano, in forza dell’art. 1339 c.c.). Il tenore dell’art. 23 della Legge sul lavoro del Qatar non consente, insomma, di attribuire a tale norma la funzione di sostituzione (o di integrazione) automatica delle clausole contrastanti con il precetto da essa sancito, nè la stessa contiene, in modo chiaro ed inderogabile, la previsione della durata massima dei contratti di lavoro stipulati con i lavoratori stranieri, essendo previste – oltre ad un lasso di tempo non superiore a 5 anni per la validità del permesso di lavoro – autorizzazioni che consentono eccezioni al principio.
17. Deve, conseguentemente, ritenersi che il lavoratore abbia stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con altra compagnia aerea, non essendo stata apposta, dalle parti, alcuna clausola di scadenza del contratto e non rinvenendosi, nell’ordinamento giuridico del Qatar, una disposizione legale immediatamente precettiva che integri l’autonomia negoziale.
18. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato.
19. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (per tutte Cass. n. 8053 del 2014).
20. Nella fattispecie, il fatto storico che si assume omesso (avere avuto Meridiana Fly spa sin dal novembre 2014 conoscenza della natura del rapporto di lavoro che avrebbe instaurato il G. con Qatar Airways e avere rassicurato il lavoratore che tale rapporto di lavoro sarebbe stato compatibile sia con la sua permanenza in CIGS sia con il rapporto di lavoro in essere con Meridiana Fly) non è decisivo perchè, anche ad ammettere l’esistenza dell’incontro, nelle circostanze di fatto articolate non è specificato chi della Meridiana Fly spa avesse rassicurato i piloti e, soprattutto, se tale soggetto avesse i poteri di impegnare la società in tal senso. Trattasi, infatti, di una società di capitale ove l’attività di gestione, il potere deliberativo e la rappresentanza esterna devono rivestire una determinata forma, seguire particolari procedure e trovare la loro legittimazione nell’atto costitutivo societario: requisiti di cui nell’episodio prospettato non si fa alcun riferimento e che non possono essere desunti dalla mera messa a disposizione di un locale per una riunione.
21. Il terzo motivo del ricorso incidentale e l’unico motivo di quello principale, per la loro interferenza, devono essere esaminati congiuntamente.
22. Essi sono entrambi non meritevoli di accoglimento.
23. Va rammentato che secondo questa Corte (per tutte: Cass. n. 7838 del 2005 e Cass. n. 18247 del 2009), il modulo generico che identifica la struttura aperta delle disposizioni di limitato contenuto ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali (quali la giusta causa di licenziamento) richiede di essere specificato in via interpretativa, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo.
24. La specificazione può avvenire mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva appunto, in cui si colloca la fattispecie.
25. Dette specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (tra le innumerevoli: Cass. n. 6901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 25144 del 2010); dunque non si sottrae al controllo di questa Corte il profilo della correttezza del metodo seguito nell’individuazione dei parametri integrativi, perchè, pur essendo necessario compiere opzioni di valore su regole o criteri etici o di costume o propri di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici, “tali regole sono tuttavia recepite dalle norme giuridiche che, utilizzando concetti indeterminati, fanno appunto ad esse riferimento” (per tutte v. Cass. n. 434 del 1999), traducendosi in un’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa (cfr. Cass. n. 5026 del 2004; Cass. n. 10058 del 2005; Cass. n. 8017 del 2006).
26. E’ stato, altresì, evidenziato che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c., compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. Cass. n. 985 del 2017; Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005).
27. Sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, opera l’accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento.
28. Insomma, solo l’integrazione a livello generale e astratto della clausola generale si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge; l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, “ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta” (in termini ancora Cass. n. 18247/2009 e n. 7838/2005 citate; più recentemente, Cass. n. 13534 del 2019). Inoltre, “spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità – in termini positivi o negativi – all’ipotesi normativa” (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del 2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata).
29. Si deve, dunque, partire dalla ricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito (tra le recenti, cfr. Cass. n. 6035 del 2018) per concentrarsi sulla rilevanza dei singoli parametri (gravità dei fatti addebitati, portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, circostanze in cui sono state commessi, intensità dell’elemento intenzionale, etc.) ed al peso specifico attribuito a ciascuno di essi dal giudice di merito onde verificarne il giudizio complessivo che ne è scaturito dalla loro combinazione e saggiarne la coerenza e la ragionevolezza della sussunzione nell’ambito della clausola generale (cfr. Cass. n. 18715 del 2016).
30. Ebbene, la Corte territoriale, richiamata la contestazione disciplinare inoltrata al lavoratore (che, in sintesi, addebitava la stipulazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato con società concorrente nonchè la comunicazione, all’azienda e all’Inps, di fatti non corrispondenti al vero, ossia della data del 30.10.2016 quale scadenza del contratto di lavoro, data non risultante dal contratto stesso) ha dato atto: della stipulazione di un contratto di lavoro tra il lavoratore ed altra compagnia aerea durante la sospensione, per CIGS, del rapporto di lavoro; dell’assenza, in detto contratto, di indicazioni circa la durata del rapporto. Interpretato il contratto di lavoro alla luce della legge vigente in Qatar in materia di attività lavorativa degli stranieri (che richiede un permesso di lavoro, agganciato ad un permesso di soggiorno, della durata non superiore a 5 anni) nonchè della clausola, contenuta nel contratto stesso, di libera recedibilità delle parti; la Corte territoriale ha, poi, qualificato il contratto come di natura indeterminata, e conseguentemente ha ritenuto sussistenti, nella loro materialità, i fatti addebitati al lavoratore (che, come è stato evidenziato, non concernevano – altresì – il cumulo tra remunerazione percepita dalla diversa compagnia aerea e indennità di cassa integrazione guadagni).
31. La Corte territoriale ha provveduto, correttamente, come sopra detto, a qualificare il contratto di lavoro come a tempo indeterminato in quanto privo di una previsione che facesse emergere la volontà delle parti di fissare una determinata scadenza alla durata del contratto, rilevando che la clausola della libera recedibilità appariva, quanto alla natura del negozio giuridico, del tutto neutra (se non maggiormente compatibile con una durata indeterminata del contratto) e che l’esistenza di un visto e di autorizzazioni governative erano, per la loro incertezza, estranee agli elementi accidentali del contratto.
32. Successivamente, in ossequio alla valutazione più articolata circa la legittimità dei licenziamenti disciplinari, richiesta rispetto al periodo precedente dalla L. n. 92 del 2012 (secondo la quale si deve accertare se sussistano o meno la giusta causa e il giustificato motivo oggettivo, secondo le previgenti nozioni fissate dalla legge e, nel caso in cui si escluda la ricorrenza della giustificazione della sanzione espulsiva, si deve svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina della sussistenza o meno delle due condizioni previste dell’art. 18, comma 4, per accedere alla tutela reintegratoria – “insussistenza del fatto contestato” ovvero rientrante tra le condotte punibili con sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili” – per tutte Cass. n. 12365 del 2019), la Corte territoriale ha, tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, ed assegnando rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all’intensità dell’elemento intenzionale, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo, ritenuto sproporzionata la sanzione ed ha applicato il regime sanzionatorio di carattere risarcitorio dettato dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, cui ha attribuito una valenza di carattere generale (Cass. Sez. Un. 30985 del 2017).
33. E’ opportuno ricordare che, in sede di legittimità, è stato precisato che l’accesso alla tutela reale di cui all’art. 18, comma 4 dello St. Lav., come modificato dalla L. n. 92 del 2012, presuppone una valutazione di proporzionalità della sanzione conservativa al fatto in addebito tipizzata dalla contrattazione collettiva, mentre nei casi in cui il ccnl operi una riserva per le infrazioni di maggiore gravità, rimettendo al giudice di valutare l’esistenza di un simile rapporto di proporzione in connessione al contesto, spetta la tutela indennitaria, ricadendosi nell’ambito applicativo di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 (Cass. n. 26013 del 2018).
34. La Corte territoriale, quindi, sia pure con un accertamento sintetico ma non per questo sommario, pur attribuendo rilevanza disciplinare alla condotta ma non tale, in sostanza, da costituire giusta causa di licenziamento, ha escluso che la fattispecie rientrasse nell’ambito applicativo dell’art. 26, commi 3 e 4 del CCNL Eurofly applicabile ratione temporis: sotto questo profilo va osservato che, a prescindere dalle argomentazioni adottate, le previsioni della contrattazione collettiva che graduano le sanzioni disciplinari non vincolano il giudice di merito, essendo la giusta causa ed il giustificato motivo una nozione legale, (Cass. n. 8718 del 2017; Cass. n. 9223 del 2015), con la sola eccezione se la previsione negoziale ricolleghi ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante unicamente una sanzione conservativa (Cass. n. 15058 del 2015; Cass. n. 4546 del 2013), perchè il tal caso il giudice non può estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi di licenziamento oltre quanto stabilito dall’autonomia delle parti.
35. A tale specifico riguardo deve, inoltre, rilevarsi che va esclusa la operatività, sostenuta dalla difesa del lavoratore, dell’art. 26, comma 2, che punisce la mancanza del lavoratore con la sanzione della sospensione nelle ipotesi di trasgressione dell’osservanza della normativa di lavoro prevista dal CCNL ovvero di quella contemplata dai regolamenti aziendali: invero, in considerazione della dinamicità unitaria dell’episodio di cui si è reso autore il dipendente, si esulava dalla mera trasgressione della osservanza delle suddette disposizioni, concretandosi, invece, la condotta in un comportamento più articolato che, seppure qualificato come colposo, era connotato da un quid pluris, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, rispetto al semplice non rispetto della normativa.
36. L’accertamento compiuto, incentrato su tutti gli elementi oggettivi e soggettivi emersi, risulta, pertanto, conforme ai principi sopra richiamati, e resiste, con le precisazioni di cui sopra, alle censure formulate dalle parti.
37. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno rigettati e le spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza, sono compensate interamente fra le parti.
38. I ricorsi, principale ed incidentale, sono stati notificati in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater, del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo i ricorsi in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021
Codice Civile > Articolo 1175 - Comportamento secondo correttezza | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1339 - Inserzione automatica di clausole | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1362 - Intenzione dei contraenti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1375 - Esecuzione di buona fede | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2105 - Obbligo di fedelta' | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2106 - Sanzioni disciplinari | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2118 - Recesso dal contratto a tempo indeterminato | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2119 - Recesso per giusta causa | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile