LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10042-2015 proposto da:
I.P., domiciliato ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ROSSELLA PAPPALARDo, e LAURA VASTA;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (A.S.P.) DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ARTURO MERLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1443/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 13/10/2014 R.G.N. 255/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte d’Appello di Messina, adita dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo, ha rigettato la domanda proposta in sede monitoria da I.P., ex medico condotto, il quale aveva chiesto che venisse ingiunto all’A.S.P. il pagamento della complessiva somma di Euro 81.094,82, a titolo di indennità di specificità medica, prevista dall’art. 54 del CCNL 5 dicembre 1996 per la dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., maturata nel periodo *****;
2. la Corte territoriale ha motivato la decisione richiamando la giurisprudenza di questa Corte formatasi sul carattere onnicomprensivo del trattamento economico previsto, dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo, in favore degli ex medici condotti che non avessero optato per il rapporto esclusivo con la ASL, mantenendo anche quello convenzionale per la medicina generale;
3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso I.P. sulla base di un unico articolato motivo, al quale ha opposto difese con controricorso la Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
4. con atto del 19 marzo 2021, notificato il 29 marzo 2021, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. a seguito della fissazione dell’adunanza camerale il ricorrente ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. ed ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione dell’azione perché, a suo dire, il diritto sarebbe stato riconosciuto dal Ministero della Salute con atto n. 33324 del 16/6/2017, al quale hanno fatto seguito lo stanziamento, disposto con la Legge di bilancio n. 205 del 2017, delle somme necessarie per ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2537/2004 e la nota della Regione Siciliana n. 66999/2019;
2. deve essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c., perché la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr. fra le tante Cass. n 11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass. n. 3971/2015);
3. non può, invece, essere dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere, che comporta la perdita di efficacia della sentenza impugnata, perché la stessa si determina solo qualora “le parti di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della sistemazione data alla lite dall’accordo” (Cass. S.U. n. 8980/2018);
4. si deve poi escludere che la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 456, costituisca una sorta di transazione normativa del contenzioso in atto (per un’ipotesi di tal tipo si rimanda a Cass. S.U. n. 19164/2017 che ha interpretato della L. n. 240 del 2010, l’art. 26, comma 3), sia perché la disposizione non fa cenno ai giudizi pendenti, sia in quanto la stessa, come già affermato da questa Corte (Cass. nn. 14802 e 29625 del 2019), non ha né riconosciuto il diritto degli ex medici condotti a percepire l’emolumento del quale qui si discute, né impegnato le amministrazioni a liquidare l’indennità stessa con efficacia retroattiva, essendosi limitata a prevedere uno stanziamento di somme, da ripartire secondo criteri che il Ministero della Salute avrebbe dovuto individuare con finalità perequative e che, allo stato, non risultano precisati;
5. l’accettazione della rinuncia, nella specie non avvenuta, rileva, ex art. 391 c.p.c., comma 4, solo ai fini del regolamento delle spese ed impedisce alla Corte di condannare, ai sensi del comma 2 della norma richiamata, al pagamento delle stesse la parte che ha dato causa al processo;
6. nel caso di specie, peraltro, stante la facoltatività della condanna del rinunciante, il Collegio ritiene che debba essere disposta l’integrale compensazione, in ragione del comportamento processuale e della complessità delle questioni dedotte nel ricorso;
7. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo di cassazione e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021