Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31173 del 02/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23367-2015 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo Studio Legale Petretti, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSIO PETRETTI, e MARIA GRAZIA TINARELLI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL N. ***** SPEZZINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio dell’avvocato MONICA BUCARELLI (STUDIO AKRAN), rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO DE FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 31/03/2015 R.G.N. 31/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Genova ha respinto l’appello proposto da L.F. e da altri litisconsorti, tutti ex medici condotti, avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia con la quale erano stati revocati i decreti ingiuntivi che avevano intimato alla AUSL n. ***** Spezzino il pagamento, nel periodo *****, dell’indennità di specificità medica di cui all’art. 54 del CCNL 1996 per la dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.;

2. la Corte territoriale ha motivato la decisione richiamando la giurisprudenza di questa Corte formatasi sul carattere onnicomprensivo del trattamento economico previsto, dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo, in favore degli ex medici condotti che non avessero optato per il rapporto esclusivo con la ASL, mantenendo anche quello convenzionale per la medicina generale.

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.F. sulla base di cinque motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso l’Azienda Sanitaria;

4. con atto del 13 aprile 2021, notificato il 14 aprile 2021, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. a seguito della fissazione dell’adunanza camerale il ricorrente ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. ed ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione dell’azione perché, a suo dire, il diritto sarebbe stato riconosciuto dal Ministero della Salute con atto n. 33324 del 16/6/2017, al quale ha fatto seguito lo stanziamento, disposto con la Legge di bilancio n. 205 del 2017, delle somme necessarie per ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2537/2004;

2. deve essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c., perché la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr. fra le tante Cass. n 11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass. n. 3971/2015);

3. non può, invece, essere dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere, che comporta la perdita di efficacia della sentenza impugnata, perché la stessa si determina solo qualora “le parti di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della sistemazione data alla lite dall’accordo” (Cass. S.U. n. 8980/2018);

4. si deve poi escludere che la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 456, costituisca una sorta di transazione normativa del contenzioso in atto (per un’ipotesi di tal tipo si rimanda a Cass. S.U. n. 19164/2017 che ha interpretato della L. n. 240 del 2010, l’art. 26, comma 3), sia perché la disposizione non fa cenno ai giudizi pendenti, sia in quanto la stessa, come già affermato da questa Corte (Cass. nn. 14802 e 29625 del 2019), non ha né riconosciuto il diritto degli ex medici condotti a percepire l’emolumento del quale qui si discute, né impegnato le amministrazioni a liquidare l’indennità stessa con efficacia retroattiva, essendosi limitata a prevedere uno stanziamento di somme, da ripartire secondo criteri che il Ministero della Salute avrebbe dovuto individuare con finalità perequative e che, allo stato, non risultano precisati;

5. l’accettazione della rinuncia, nella specie non avvenuta, rileva, ex art. 391 c.p.c., comma 4, solo ai fini del regolamento delle spese ed impedisce alla Corte di condannare, ai sensi del comma 2 della norma richiamata, al pagamento delle stesse la parte che ha dato causa al processo;

6. nel caso di specie, peraltro, stante la facoltatività della condanna del rinunciante, il Collegio ritiene che debba essere disposta l’integrale compensazione, in ragione del comportamento processuale e della complessità delle questioni dedotte nel ricorso;

7. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo di cassazione e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472