LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4075-2020 proposto da:
N.C., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA DIROMA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 3677/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 08/12/2019 R.G.N. 1132/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
CHE:
1. con decreto 8 (comunicato il 16) dicembre 2019, il Tribunale di Trieste rigettava ricorso di N.C., cittadino *****, avverso il decreto della competente Commissione Territoriale, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. dopo avere illustrato le misure di protezione internazionale ed i loro requisiti, esso riteneva che la vicenda raccontata dal richiedente (abbandono del *****, dove svolgeva l’attività di autista, dopo il furto della merce trasportata e del camion stesso, per timore di essere “messo in carcere”, per incapacità di soddisfare la verosimile intimazione di rimborso del proprio padrone) “fuoriuscisse dai normali presupposti della protezione internazionale”, per la natura civilistica della vicenda, non essendo credibili conseguenze di natura penale “nell’ambito di una narrazione che esclude il ricorrente dal concorso nel furto”: ferma l’assenza di riscontri e, sulla base di “report del ministero degli esteri”, pure da escludere “una situazione di imminente e grave pericolo o di un fondato timore di persecuzione, né… comprovata una situazione di incertezza socio-esistenziale e quindi di vulnerabilità” (così al primo capoverso di pg. 6 del decreto);
3. con atto notificato il 14 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva;
4. il P.G. rassegnava le proprie conclusioni, ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 9, art. 8, comma 3, art. 27, per la mancata assunzione dal Tribunale di informazioni sulla situazione sociale, politica ed economica del Paese di provenienza del richiedente, nonostante la sua espressa doglianza di omessa consultazione di fonti da parte della Commissione Territoriale (primo motivo); violazione degli artt. 16 Direttiva 32/2013/UE, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 1, per la mancata cooperazione del tribunale alla maggior completezza possibile nella presentazione della domanda dal richiedente (secondo motivo); nullità del decreto per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per motivazione solo apparente sull’apodittico assunto per cui “la vicenda in esame delinea un conflitto di natura civilistica, non essendo credibili conseguenze e risvolti penalistici”, in assenza di “sintomi di pericolo effettivo”, senza alcuna verifica, in una con l’acquisizione di informazioni generali sul Paese di origine, del grado di corruzione della polizia e della magistratura, oltre che delle condizioni di detenzione in funzione dell’effettivo pericolo procurato da una denuncia, sotto il profilo, neppure valutato, della protezione sussidiaria richiesta sub D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) (terzo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;
3. reputa questa Corte che effettivamente il Tribunale abbia reso una pronuncia fondata su una motivazione sostanzialmente apparente, in quanto inidonea a consentire alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248);
4. la valutazione di credibilità del richiedente deve inoltre essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); sicché, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, il giudice deve osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674);
4.1. nell’ambito di una tale valutazione procedimentalizzata, in cui è centrale l’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente (in particolare: D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. b) riscontrate da “tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento della domanda” (art. 3, comma 3, lett. a d.lg. cit.), il Tribunale triestino ha quindi proceduto ad un esame parziale (sintetizzato dal secondo al quarto alinea di pg. 5 del decreto) del racconto (come più dettagliatamente illustrato a pgg. 4, 5 del ricorso), operando una valutazione di non credibilità superficiale e sostanzialmente apodittica (“la vicenda in esame delinea un conflitto di natura civilistica, non essendo credibili conseguenze e risvolti penalistici”, in assenza di “sintomi di pericolo effettivo”: così al secondo e terzo capoverso di pg. 5 del decreto), integrante l’errore di diritto denunciato;
4.2. esso non ha poi assolto all’obbligo di cooperazione istruttoria, in assenza di alcun approfondimento, né tanto meno avendo specificato le fonti da cui abbia attinto informazioni di tenore assolutamente generale (all’ultimo capoverso di pg. 5 del decreto), non risultando alcuna indicazione delle informazioni, generali e specifiche consultate pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (Cass. 28 giugno 2018, n. 17075; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 12 maggio 2020, n. 8819);
5. il ricorrente deduce inoltre violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 19, commi 1 e 1.1., D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, art. 8 CEDU, per omessa acquisizione di alcuna informazione ufficiale sulla desolante condizione di insicurezza, inefficienza e corruttela delle forze dell’ordine e della magistratura, di diffusa povertà e deprivazione sanitaria del *****, in funzione della richiesta protezione umanitaria (quarto motivo);
6. esso è assorbito;
7. pertanto i primi tre motivi di ricorso devono essere accolti, assorbito il quarto, con la cassazione del decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trieste in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie i primi tre motivi, assorbito il quarto; cassa il decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trieste in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021