Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31175 del 02/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15546-2016 proposto da:

KEY SAFETY SYSTEMS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VENEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO MORESCO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA, 86/90, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 787/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/12/2015 R.G.N. 1108/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Torino accoglieva la domanda proposta da B.A., dipendente della Key Safety System s.r.l., con qualifica di dirigente dal 10.1.2000 al 20.7.2012, condannando quest’ultima a corrispondere al primo Euro 49.072,19 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute ed Euro 3.577,73 a titolo di incidenza di tale indennità sul t.f.r.;

2. la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 21.12.2015, in accoglimento del gravame, condannava l’appellata società al pagamento di ulteriori Euro 51.877,13 a titolo di ferie non godute, osservando che il B. aveva fornito prova documentale dell’ulteriore credito attraverso la produzione di buste paga (in ciascuna delle quali erano indicati i giorni di ferie spettanti, quelli fruiti e quelli residui), di avere maturato e non fruito, prima della cessazione del rapporto, di 91,44 giorni di ferie, dato questo non contestato;

3. la contestazione atteneva alla autonomia decisionale del B. nella determinazione del se e del quando godere delle ferie, che, secondo la società, costituiva oggetto della prova negativa da fornirsi da parte dello stesso dirigente, che, al contrario, indicava la stessa come oggetto della prova positiva incombente alla società, per essere a carico del lavoratore anche con qualifica di dirigente la dimostrazione solo del mancato godimento del riposo feriale nel corso dell’anno (fatto costitutivo del diritto), rispetto al quale il fatto impeditivo, consistente nel potere di dirigente di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza del datore, costituiva oggetto di onere probatorio a carico di quest’ultimo;

4. la Corte riteneva che tale prova non era stata fornita e che, anzi, il teste M. aveva dichiarato che il ricorrente doveva concordare le ferie con il CFO centrale;

5. di tale decisione domanda la cassazione la società, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste, il B., con controricorso;

6. entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.

CONSIDERATO

CHE:

1. vengono denunziati omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione degli artt. 112,115,414,416,420 e 433 c.p.c., osservando la società che i poteri spettanti al B. in relazione alla carica di Vice President e CFO European Finance erano molto ampi e tali da escludere la presenza di superiori gerarchici, ciò che ne determinava una piena autonomia, oltre che nella gestione, coordinamento di risorse ed in termini di responsabilità, anche nella determinazione del suo periodo feriale;

1.2. la ricorrente evidenzia che, rispetto al relativo godimento, il dirigente non aveva neanche affermato di non averne potuto fruire per ragioni eccezionali o per esigenze aziendali che ne avessero limitato il godimento; adduce, in particolare, che il B. non aveva alcuna limitazione di orario e che si era assentato dall’ufficio per un numero di giorni annui pari quantomeno alle giornate di ferie asseritamente non godute;

1.3. assume che il teste escusso non abbia provato che i piani di ferie del controricorrente, richiesti dall’azienda a partire del 2012, dovevano essere approvati dall’azienda e che, pertanto, in assenza di prova di una tale necessità di specifica approvazione, le domande del B. dovevano essere respinte; né poteva rilevare quanto affermato dal teste sull’invio del piano ferie al CFO centrale, non essendo stato riferito che quest’ultimo potesse adottare ogni iniziativa diversa dalla mera presa d’atto del piano ferie trasmessogli; la ricorrente sostiene che la mancata deduzione di rifiuti opposti dalla società a richieste di ferie avanzate sia un chiaro indice di assenza del minimo potere di ingerenza aziendale in merito e che era onere del B. dedurre di avere presentato richieste di ferie che sarebbero state respinte;

1.4. conclude nel senso che al dirigente debba essere negato il diritto all’indennità per ferie non godute, in quanto per la qualifica dirigenziale e per la possibilità dello stesso di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore, ove tale potere non sia stato esercitato, il dirigente non abbia diritto all’indennità sostitutiva, a meno che non dimostri la ricorrenza di necessità aziendali ostative alla suddetta fruizione;

2. la valutazione demandata a questa Corte non può prescindere dalla circostanza, acquisita processualmente e sicuramente rilevante nel presente giudizio, della mancanza di autonomia decisionale del B. quanto al potere di attribuirsi le ferie; non risulta pertanto conferente la sentenza di questa Corte, n. 23697 del 1.10.2017 richiamata dalla società ricorrente – in cui tale potere e’, invece, dato come pacificamente acquisito, per la particolare collocazione del dirigente, ciò che ha caratterizzato l’iter decisionale della relativa decisione, fondata sul rilievo che tale potere, pur sussistente, non sia stato esercitato, in tal modo pervenendosi ad escludere la configurabilità di un inadempimento colpevole del datore, per non avere il dirigente dimostrato la ricorrenza di condizioni imprevedibili ed eccezionali che ne avessero impedito il godimento;

3. anche in tema di impiego pubblico – pur soggetto ad una disciplina non completamente trasponibile nel settore privato – Cass. 2.7.2020 n. 13613 ha affermato, in via generale che “il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all’effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall’attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui all’art. 36 Cost. e art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile” e che a ciò consegue che “il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo”;

4. l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per quanto attiene più specificamente al profilo probatorio, è quello alla cui stregua soltanto il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva, a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive (cfr. Cass. 24.11.2017 n. 28082, con richiamo a Cass. 14.3.2016 n. 4920; Cass. 13.6.2009 n. 13953; Cass. 7.6.2005 n. 11786; e in motivazione con riferimento alla dirigenza pubblica Cass. Sez. U. 17.4.2009 n. 9146 e Cass. 26.1.2017 n. 2000);

5. la sentenza impugnata, non in contraddizione con la citata giurisprudenza, ma con applicazione dei principi nella stessa enunciati alla fattispecie esaminata, segue un preciso iter argomentativo sulla base del presupposto di fatto, asseritamente dimostrato, che il dirigente non godesse di un potere di autodeterminazione incondizionata del proprio periodo di ferie e tale percorso motivazionale non è scalfito dalle censure, tutte attinenti al merito e tese a valorizzare, in maniera meramente contrappositiva, circostanze al contrario escluse in sede istruttoria e valutate in tali termini dalla Corte distrettuale;

6. non può, invero, sostenersi apoditticamente che era necessaria la prova di non avere potuto godere delle ferie per la sussistenza di esigenze aziendali ostative alla relativa fruizione, se non risulta validamente censurata l’affermazione che nella specie non era stato provato il potere decisionale autonomo del B. con riguardo alla possibilità di attribuirsi le ferie, senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro;

7. di nessuna rilevanza è stata, poi, ritenuta la circostanza che per lunghi periodi, corrispondenti a quelli dei giorni di ferie reclamati, il B. si sia assentato dal lavoro; peraltro, tale circostanza è rimasta indimostrata e ciò che ha costituito la base decisoria è dunque riferito a circostanze di fatto che hanno costituito la ragione giustificativa della ritenuta impossibilità di decidere autonomamente il periodo da godere a titolo di ferie, in piena coerenza con l’atteggiarsi del diverso onere probatorio incombente a ciascuna delle parti del rapporto di lavoro ed in evidente conformità con i principi enunciati;

8. alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto;

9. le spese seguono la soccombenza della società e si liquidano come in dispositivo;

10. sussistono per la ricorrente le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.250,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472