LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28398-2016 proposto da:
SUPEREMME S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI 23, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;
– ricorrente –
contro
U.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE R.
SANZIO n. 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MARTELLINO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE DEIANA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 15-A/2316 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 30/05/2016 R.G.N. 3/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.
RILEVATO
CHE:
Con ricorso al Tribunale di Tempio Pausania, U.A. deduceva di aver stipulato con la Superemme s.p.a., in data 16.10.2000 un contratto di formazione e lavoro della durata dl due anni con inquadramento al VI livello CCNL commercio. Lamentava tuttavia che tra le parti fosse intercorso un regolare rapporto di lavoro subordinato, non avendo la società assolto l’obbligo di formazione impostole per legge. Qualificava pertanto come licenziamento la comunicazione 11.2.02 di cessazione del rapporto per scadenza del contratto, contestandone la legittimità per assenza di giusta causa o giustificato motivo.
Chiedeva quindi la condanna della società datrice di lavoro, L. n. 300 del 1970, ex art. 18 alla sua reintegrazione nel posto di lavoro, nonché al pagamento delle retribuzioni che avrebbe percepito dalla data del licenziamento sino all’effettiva reintegra, oltre accessori e regolarizzazione previdenziale.
La ricorrente deduceva inoltre di aver svolto, dal giugno 2001 al maggio 2002, le mansioni di responsabile di reparto inquadrabili nel II livello del c.c.n.l. commercio, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, nonché delle somme dovute a titolo di lavoro straordinario, festivo e permessi non goduti e t.f.r.
Infine chiedeva la condanna della società risarcimento del danno ex art. 2087 c.c. per essere stata destinataria di comportamenti lesivi da parte della direttrice del punto vendita.
Resisteva la società.
Con sentenza 1.12.15 il Tribunale respingeva l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso; accertava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per inadempimento della società agli obblighi formativi, dichiarando illegittimo il licenziamento intimato dalla società, ed ordinando la reintegra della U. nel suo posto di lavoro. Condannava inoltre la società al pagamento delle richieste differenze retributive post 13.7.02 (per la prescrizione sul resto maturata) e rigettava le ulteriori domande.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la società; resisteva la U.. Con sentenza depositata il 30.5.16, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava il gravame.
Propone ricorso per cassazione la società, affidato a tre motivi, cui resiste la U. con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1372,1175 e 1375 c.c., lamentando l’erroneità della sentenza impugnata in tema di valutazione dell’eccepita risoluzione del contratto per mutuo consenso, ed in particolare il reperimento di altra occupazione ed il notevole lasso di tempo intercorso dalla cessazione di fatto del rapporto e l’impugnazione di quest’ultima.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già osservato che in tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente (Cass. n. 29781/17). Nella specie la Corte di merito ha motivato in modo logico la statuizione, sicché la censura non può trovare accoglimento.
2.-Con secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, lamentando che la sentenza impugnata non tenne conto che anche al contratto di formazione e lavoro doveva applicarsi tale misura risarcitoria, pur prevista formalmente solo per i contratti a termine.
Il motivo, pur teoricamente fondato, risulta nella specie non meritevole di accoglimento.
Non v’e’ infatti dubbio che la richiesta di conversione del contratto di lavoro (anche a progetto), pur precedente l’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e segg. rientri nell’ipotesi di conversione di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 che trova applicazione, anche retroattiva (art. 32 comma 7: il regime di cui al 5comma si applica a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 183 del 2010: nella specie il giudizio è iniziato nel 2012, dopo l’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010), con riferimento a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine un termine illegittimo, Cass. n. 20500/18, Cass. n. 16435/18, Cass. n. 10317/17, Cass. n. 9590/17.
Nella specie occorre tuttavia considerare che i giudici di merito hanno ritenuto il contratto de quo sorto ab origine come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (qualificando esplicitamente le risoluzione del rapporto come licenziamento), sicché non può parlarsi tecnicamente di una conversione di un contratto (ontologicamente a termine) in un contratto a tempo indeterminato poi convertito.
3.- Con terzo motivo la società, denunciando la violazione dell’art. 1227 c.c., lamenta che la Corte di merito non considerò che la U. aveva l’onere di adire l’autorità giudiziaria in tempi ragionevoli onde non aggravare il danno.
Il motivo, per le considerazioni sopra svolte, resta assorbito da quanto osservato sub 2).
4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore della U., dichiaratosi antecipante.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.2.50,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. S. Deiana.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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