LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINI Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9968-2017 proposto da:
S.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO MARINELLI;
– ricorrente –
contro
ATO AMBIENTE CL 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE IACONA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 307/2016 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositala il 11/10/2016 R.G.N. 126/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza 11 ottobre 2016, la Corte d’appello di Caltanissetta rigettava l’appello di S.G. avverso la sentenza di primo grado, di accertamento della nullità, per mancata specificazione delle ragioni, del termine apposto al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 4 agosto 2008 al 17 luglio 2011 stipulato, in esito ad una procedura di selezione, dal predetto con Ato Ambiente Cl 1 di Caltanissetta (quale “responsabile del settore progettazione impianti, responsabile della sicurezza, supporto dell’area tecnica” nell’area tecnico/amministrativa, livello VII/b del CCNL per il settore dei servizi ambientali e territoriali), con negazione della sua conversione in un contratto a tempo indeterminato, per il divieto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5 e rigetto della domanda di superiore inquadramento al livello VIII del CCNL per difetto di prova dello svolgimento di mansioni corrispondenti;
2. in particolare, la Corte nissena condivideva la natura di ente pubblico non economico di Ato Ambiente s.p.a., in quanto costituita (non con atto negoziale volontario, ma) per effetto delle ordinanze n. 488/2002 e n. 1069/2002 del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Sicilia in attuazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 23 con esclusiva partecipazione di enti pubblici (Provincia Regionale di Caltanissetta e quindici Comuni della provincia) per lo svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti e delle attività connesse, dotata di poteri autoritativi, quali l’imposizione e la riscossione nei confronti degli utenti: ben qualificabile nella sostanza, al di là della forma giuridica di diritto privato, alla stregua di organo con personalità giuridica degli enti territoriali di riferimento, in forma sostanzialmente di affidamento in house;
3. il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato non poteva pertanto essere convertito, nonostante l’accertata nullità del termine, in uno a tempo indeterminato;
4. essa escludeva poi, in esito a critico scrutinio delle risultanze istruttorie a fronte dei due livelli di inquadramento (VII e VIII) in comparazione, lo svolgimento dal lavoratore di mansioni corrispondenti alla superiore qualifica richiesta, in difetto dei requisiti di preposizione alla guida, al coordinamento e al controllo di una struttura rilevante per peso strategico o dimensionale e di ampia autonomia decisionale caratterizzanti il migliore inquadramento;
5. con atto notificato il 5 aprile 2017, il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui Ato Ambiente s.p.a. resisteva con controricorso;
6. il P.G. concludeva ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. nel senso del rigetto.
CONSIDERATO
CHE:
1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, per l’erronea qualificazione come pubblica della società d’ambito, sulla scorta di indici irrilevanti, senza tenere conto dell’individuazione della natura dell’ente in base alla sua disciplina legale e statutaria, di modulazione degli scopi e dei modi dell’attività, di natura privata, qualora di produzione di beni e servizi, analoga a quella di un imprenditore, con criteri di economicità: come appunto quella in esame, donde, proprio per tale natura, l’estensione dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 e 2bis conv. in L. n. 133 del 2008, alle acquisizioni di nuovo personale e al conferimento di incarichi delle società a partecipazione pubblica dell’adozione di criteri e modalità di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei divieti e limitazioni vigenti per l’amministrazione controllante, a conferma della generale inapplicabilità ad esse della disciplina del D.Lgs. n. 165 del 2001, (primo motivo); violazione degli artt. 1419 c.c., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2 e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, per la negata conversione del rapporto a tempo determinato, nullo nel termine apposto, in uno a tempo indeterminato, attesa la natura privatistica dell’Ato (secondo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;
3. in tema di società partecipate, le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, hanno evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, che resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (Cass. s.u. 1 dicembre 2016, n. 24591; Cass. s.u. 27 marzo 2017, n. 7759);
3.1. tale ricostruzione interpretativa ha trovato conferma normativa nel D.Lgs. n. 165 del 2016, art. 1, comma 3 (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica), secondo cui: “Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”; con richiamo poi, in riferimento ai rapporti di lavoro, dall’art. 19, comma 1 delle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”;
3.2. tuttavia, in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, il D.L. n. 112 del 2008, art. 18 conv. in L. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1: nullità ora espressamente prevista dal D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19, comma 4 (in difetto dei provvedimenti e delle procedure di cui al comma 2, che impone alle società a controllo pubblico di stabilire “criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione Europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3”), di cui deve tuttavia essere esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (Cass. 14 febbraio 2018, n. 3621; Cass. 7 febbraio 2019, n. 3662);
3.3. quand’anche ritenuta la natura privatistica, secondo il modulo civilistico adottato, di Ato Ambiente CL 1 s.p.a. (non mutando la società per azioni con partecipazione pubblica la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché l’ente territoriale ne possegga, in tutto o in parte, le azioni, posto che il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, non essendo a questo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull’attività della società per azioni mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalersi degli strumenti previsti dal diritto societario, attraverso i membri di nomina comunale presenti negli organi della società: Cass. s.u. 7799/2005; Cass. s.u. 10299/2013, in tema di giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alla responsabilità per mala gestio imputabile ad amministratori di società a partecipazione pubblica; Cass. s.u. 1237/2015, in tema di revoca dell’amministratore di società per azioni partecipata da ente locale), occorre tuttavia rilevare l’avvenuta stipulazione tra le parti del contratto di lavoro a tempo determinato il 4 agosto 2008, nella vigenza del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133);
3.4. l’applicazione del suddetto regime esclude che l’accertata nullità del termine apposto comporti la conversione del rapporto;
4. il ricorrente deduce poi violazione degli artt. 2103 c.c., art. 15 CCNL di settore, art. 116 c.p.c., per l’erronea qualificazione del proprio rapporto al VII livello anziché all’VI I livello, cui corrispondenti le funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la direzione e con i quadri, svolte con autonomia decisionale, secondo le risultanze della nota prot. 4330 del 12 novembre 2010 del Direttore Tecnico dell’Ato e delle deposizioni testimoniali (terzo motivo);
5. esso è inammissibile;
5.1. non sussiste la violazione delle norme di diritto denunciata, in quanto integrata dalla deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; posto che, nel caso di specie, si tratta piuttosto dell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340), ovviamente nei limiti del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui non ricorrente;
5.2. la Corte territoriale ha correttamente verificato la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore a quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla stessa contrattazione collettiva come rientrante in una particolare categoria, secondo il cd. criterio “trifasico” nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore (Cass. 27 settembre 2010, n. 20272; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 27 settembre 2016, n. 18943), in esito all’accertamento delle attività lavorative in concreto svolte dal lavoratore (dal terzo capoverso di pg. 8 al primo periodo di pg. 10 della sentenza), all’individuazione delle qualifiche del contratto collettivo di categoria e alla loro comparazione (dal secondo capoverso di pg. 10 al secondo di pg. 11 della sentenza), nonché al raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (agli ultimi due capoversi di pg. 11 della sentenza);
5.3. l’accertamento così compiuto costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove, come nel caso di specie per le ragioni dette, correttamente e congruamente argomentato (Cass. 7 luglio 2004, n. 12513; Cass. 4 marzo 2019, n. 6270);
6 per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 15 - Revoca dell'atto costitutivo della fondazione | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1418 - Cause di nullita' del contratto | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1419 - Nullita' parziale | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2103 - Prestazione del lavoro | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 1 - Giurisdizione dei giudici ordinari | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile