LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10012-2017 proposto da:
N.D.R.C., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, appresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO MARINELLI;
– ricorrente –
contro
ATO AMBIENTE CL 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore e Legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE IACONA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 346/2316 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 31/10/2016 R.G.N. 283/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza 31 ottobre 2016, la Corte d’appello di Caltanissetta rigettava l’appello di N.D.R.C. avverso la sentenza di primo grado, di accertamento della nullità, per mancata specificazione delle ragioni, del termine apposto al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 1 luglio al 30 settembre 2008 stipulato, in esito ad una procedura di selezione, dalla predetta con Ato Ambiente Cl 1 di Caltanissetta (quale “addetta alle attività amministrative e contabili/gestionali/ finanziarie” nell’area tecnico/amministrativa, livello 7/b del CCNL per il settore dei servizi ambientali e territoriali), con negazione della sua conversione in un contratto a tempo indeterminato, per il divieto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5 e rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova;
2. in particolare, la Corte nissena condivideva la natura di ente pubblico non economico di Ato Ambiente s.p.a., in quanto costituita (non con atto negoziale volontario, ma) per effetto delle ordinanze n. 488/2002 e n. 1069/2002 del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Sicilia in attuazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 23 con esclusiva partecipazione di enti pubblici (Provincia Regionale di Caltanissetta e quindici Comuni della provincia) per lo svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti e delle attività connesse, dotata di poteri autoritativi, quali l’imposizione e la riscossione nei confronti degli utenti: ben qualificabile nella sostanza, al di là della forma giuridica di diritto privato, alla stregua di organo con personalità giuridica degli enti territoriali di riferimento, in forma sostanzialmente di affidamento in house;
3. il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato non poteva pertanto essere convertito, nonostante l’accertata nullità del termine, in uno a tempo indeterminato;
4. con atto notificato il 5 aprile 2017, la lavoratrice ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui Ato Ambiente s.p.a. resisteva con controricorso;
5. il P.G. concludeva ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. nel senso del rigetto.
CONSIDERATO
CHE:
1. la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 per l’erronea qualificazione come pubblica della società d’ambito, sulla scorta di indici irrilevanti, senza tenere conto dell’individuazione della natura dell’ente in base alla base c1912 sua disciplina legale e statutaria, di modulazione degli scopi e dei modi dell’attività, di natura privata, qualora di produzione di beni e servizi, analoga a quella di un imprenditore, con criteri di economicità: come appunto quella in esame, donde, proprio per tale natura, l’estensione dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 e 2bis conv. in L. n. 133 del 2008, alle acquisizioni di nuovo personale e al conferimento di incarichi delle società a partecipazione pubblica dell’adozione di criteri e modalità di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei divieti e limitazioni vigenti per l’amministrazione controllante, a conferma della generale inapplicabilità ad esse della disciplina del D.Lgs. n. 165 del 2001 (primo motivo); violazione dell’art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2 e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5 per la negata conversione del rapporto a tempo determinato, nullo nel termine apposto, in uno a tempo indeterminato, attesa la natura privatistica dell’Ato (secondo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;
3. in tema di società partecipate le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, hanno evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, che resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (Cass. s.u. 1 dicembre 2016, n, 24591/2016; Cass. s.u. 27 marzo 2017, n. 7759);
3.1. tale ricostruzione interpretativa ha trovato conferma normativa nel D.Lgs. n. 165 del 2016, art. 1, comma 3 (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica), secondo cui: “Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”; con richiamo poi, in riferimento ai rapporti di lavoro, dall’art. 19 comma 1 delle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”;
3.2. tuttavia, in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, il D.L. n. 112 del 2008, art. 18 conv. in L. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1: nullità ora espressamente prevista dal D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19, comma 4 (in difetto dei provvedimenti e delle procedure di cui al comma 2, che impone alle società a controllo pubblico di stabilire “criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione Europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 3”), di cui deve tuttavia essere esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (Cass. 14 febbraio 2018, n. 3621; Cass. 7 febbraio 2019, n. 3662);
3.3. quand’anche ritenuta la natura privatistica, secondo il modulo civilistico adottato, di Ato Ambiente Cl 1 s.p.a. (non mutando la società per azioni con partecipazione pubblica la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché l’ente territoriale ne possegga, in tutto o in parte, le azioni, posto che il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, non essendo a questo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull’attività della società per azioni mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalersi degli strumenti previsti dal diritto societario, attraverso i membri di nomina comunale presenti negli organi della società: Cass. s.u. 7799/2005; Cass. s.u. 10299/2013, in tema di giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alla responsabilità per mala gestio imputabile ad amministratori di società a partecipazione pubblica;
Cass. s.u. 1237/2015, in tema di revoca dell’amministratore di società per azioni partecipata da ente locale), occorre tuttavia rilevare l’avvenuta stipulazione tra le parti del contratto di lavoro a tempo determinato il 1 luglio 2008, nella vigenza del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133);
3.4. l’applicazione del suddetto regime esclude che l’accertata nullità del termine apposto comporti la conversione del rapporto;
4. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la lavoratrice alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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