LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34424-2018 proposto da:
BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A., già MPS BANCA PERSONALE, già AXA SIM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Responsabile della STAFF PENALE DELLA DIREZIONE GROUP GENERAL COUNSEL e Procuratore speciale della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliata CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI TRIPODI, rappresentata e difesa dall’avvocato PIERPAOLO PEZZUTO;
– ricorrente –
contro
B.B., R.G.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 96, presso lo studio degli avvocati PAOLO ESINI, CARLO ESINI, MARCO DA VILLA, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1564/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2018 R.G.N. 1885/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.
RILEVATO
CHE:
– con sentenza in data 17 maggio 2018, la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avverso la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato i due ricorsi dalla stessa avanzati, poi riuniti, aventi ad oggetto la richiesta di condanna di B.B. e R.G.F. al pagamento dell’indennità di preavviso per il recesso ad nutum dal rapporto di agenzia operato da entrambi i promotori in data 8 aprile 2008 e, in parziale accoglimento della spiegata riconvenzionale, aveva condannato la società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso;
– in particolare, dalla lettura della pronunzia di secondo grado si evince che la stessa, condividendo l’iter argomentativo del primo giudice, aveva reputato sussistente la giusta causa di recesso ritenendo corretta la valutazione circa l’intervenuta lesione del vincolo fiduciario fra le parti;
– per la cassazione della pronuncia propone ricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., affidandolo a quattro motivi;
– resistono, con controricorso, B.B. e R.G.F..
CONSIDERATO
CHE:
– con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché la violazione del combinato disposto degli artt. 1750 e 2119 c.c. e artt. 416 e 112 c.p.c.;
– con il secondo motivo si allega ancora l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché la violazione del combinato disposto degli artt. 1750 e 2119 c.c. oltre alla violazione dell’art. 115 c.p.c.;
– con il terzo motivo si deduce la nullità della pronuncia per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4;
– con il quarto motivo si censura la pronunzia impugnata per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo oltre alla violazione dell’art. 115 c.p.c.;
– tutti e quattro i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico sistematiche, sono inammissibili con riguardo ai vizi di motivazione denunziati, mentre sono infondate le censure con cui si allega la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 nonché dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
– va preliminarmente rilevato come tutti i motivi, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure, denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell’ambito della parte argomentativi del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza, contestano l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta legittimità del recesso, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta, con doglianze intrise di circostanze fattuali, in evidente contrasto con quanto statuito dal Supremo Collegio nella sentenza n. 34476 del 2019;
– in particolare, è stato affermato in tale pronunzia che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito;
– nel caso di specie, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, senza neppure confrontarsi con la ratio decidendi;
– tutti gli argomenti addotti da parte ricorrente, infatti, mirano ad una diversa valutazione della vicenda inerente all’adeguamento da parte ricorrente della modulistica alla Direttiva MIFID ma trascurano di considerare che tale adeguamento è stato reputato soltanto in parte rilevante al fine della configurazione della giusta causa di recesso, affidata ad una valutazione complessiva che risulta sottratta al sindacato di legittimità;
– con riguardo a tale aspetto, va evidenziato che, secondo l’insegnamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 13534 del 2019 nonché, in terminis, Cass. n. 7838 del 2005 e Cass. n. 18247 del 2009), il modulo generico che identifica la struttura aperta delle disposizioni di limitato contenuto ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali, richiede di essere specificato in via interpretativa, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo. La specificazione può avvenire mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva, come nel caso in esame, in cui si colloca la fattispecie. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (ex plurimis, Cass. n. 13453 del 2019 cit., Cass. n. 6901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 25144 del 2010);
– conseguentemente, non si sottrae al controllo di questa Corte il profilo della correttezza del metodo seguito nell’individuazione dei parametri integrativi, perché, pur essendo necessario compiere opzioni di valore su regole o criteri etici o di costume o propri di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici, “tali regole sono tuttavia recepite dalle norme giuridiche che, utilizzando concetti indeterminati, fanno appunto ad esse riferimento” (per tutte v. Cass. n. 434 del 1999), traducendosi in un’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa (cfr. Cass. n. 13453 del 2019 cit., Cass. n. 5026 del 2004; Cass. n. 10058 del 2005; Cass. n. 8017 del 2006);
– nondimeno, va sottolineato che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori;
– sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, opera l’accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento. Quindi occorre distinguere: è solo l’integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge; mentre l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, “ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta” (in termini ancora Cass. n. 18247/2009 e n. 7838/2005 citate);
– questa Corte precisa, pertanto, che “spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità – in termini positivi o negativi – all’ipotesi normativa” (così, in motivazione, Cass. n. 15661 del 2001, nonché la giurisprudenza ivi citata);
– quanto ai vizi di motivazione denunziati, poi, parte ricorrente omette di considerare che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in base alla quale, le sentenze possono essere impugnate “per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”, ma anche a quella di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass., n. 4223 del 2016; Cass. n. 23021 del 2014);
– quindi, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata dai giudici di merito, anche in ordine alla tempestività della procedura disciplinare, e che lamentano una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo della critica alla valutazione giudiziale delle risultanze di causa, sia perché formulate in modo difforme rispetto ai principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 limitando la scrutinabilità al c.d. “minimo costituzionale”, sia nella parte in cui quanto attingono questioni di fatto in cui la sentenza di appello ha confermato la pronuncia di primo grado;
– va inoltre rilevato che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960);
– infondata, infine, la doglianza inerente alla violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 atteso che, secondo consolidato orientamento di questa Corte (fra le altre, Cass. n. 12652 del 2020) il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con 1"iter” argomentativo seguito;
– con riguardo, infine, – alla denunziata motivazione apparente, va rilevato che questa Corte ha affermato che in caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d’altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020) aspetti, questi, sicuramente non ricorrenti nel caso di specie;
– alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto;
– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 -bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 1 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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