Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31185 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4089-2020 proposto da:

N.D., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma 2 – Sezione di Ancona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 15246/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 12/12/2019 R.G.N. 1238/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. con Decreto 12 dicembre 2019, il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso di N.D., cittadino nigeriano, avverso il decreto della competente Commissione Territoriale, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso escludeva, come già la Commissione, la credibilità del richiedente, per l’inattendibilità delle dichiarazioni rese in ordine alla propria omosessualità, intrinsecamente contraddittorie in riferimento al timore della “reazione dei commilitoni e dei superiori gerarchici” peraltro affermando che “nulla gli avrebbero detto o fatto dopo aver appreso la notizia dell’omosessualità”, con evidenti elementi di implausibilità (avere egli temuto non già di manifestare il proprio orientamento sessuale, ma semplicemente il rifiuto da parte dei ragazzi; consumato un solo rapporto omosessuale, a pagamento, nel villaggio d’origine, non seguito da altri, né avere avuto alcuna relazione omosessuale), oltre che di carenza di prova della riferita denuncia all’autorità dei suoi stessi genitori.

Nella consapevolezza della discriminazione e persecuzione in ragione dell’omosessualità in diversi Stati africani, soprattutto di religione islamica, il Tribunale argomentava la propria convinzione di non genuinità del racconto del richiedente, anche richiamando le linee guida dell’UNHCR per l’istruttoria delle domande fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere;

3. esso aveva pure riguardo alla situazione dello Stato di Enugu (nel sud-est della Nigeria), di provenienza del richiedente, sulla base dello specifico report EASO COI del 4 settembre 2017, per il quale escludeva la sussistenza dei requisiti delle misure di protezione maggiori richieste; ma anche di quella umanitaria, in assenza di ragioni di particolare vulnerabilità in caso di rimpatrio e persino di allegazione della sua integrazione nel contesto socio-economico nazionale;

4. con atto notificato il 13 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo, quale la dichiarazione del richiedente di essere in pericolo anche per l’abbandono illegale dell’esercito, punito in Nigeria con pene gravi (primo motivo);

2. esso è fondato;

3. la circostanza denunciata integra un fatto storico e di carattere decisivo (tale per cui, se esaminato, idoneo a determinare un esito diverso della controversia: Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27415) assolutamente ignorato dal Tribunale, invece oggetto di puntuali e ripetute domande nell’audizione davanti alla Commissione territoriale, diffusamente riportata (da pg. 4 a pg. 8 del ricorso), anche in relazione alle gravi conseguenze comportate (indicate a pg. 5 del ricorso) ed oggetto, con la condizione di omosessualità per cui egli era ricercato dalla polizia su denuncia dei genitori, del timore di rimpatrio (“Non posso tornare perché la polizia mi sta cercando. In più ho abbandonato il servizio militare, sarò nei guai se mi prendono… Se non mi uccide la polizia, mi ucciderebbe l’esercito”: così nelle due ultime risposte a domande, a pg. 4 del ricorso);

3.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, è censurabile in sede di legittimità la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero, che pure costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, alla stregua, come appunto nel caso di specie, di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578);

4. il ricorrente deduce poi la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., per mera apparenza di motivazione sulla non credibilità del richiedente, nonché contraddittoria in riferimento alla protezione sussidiaria per le contrastanti affermazioni sulla pericolosità della sua zona di provenienza, pure interessata dal sorgere di un conflitto e invece di assenza di pericoli in caso di suo rimpatrio (secondo motivo);

5. esso è parzialmente fondato;

6. giova premettere che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero è censurabile in cassazione se assolutamente mancante di motivazione, oppure si fondi su una motivazione apparente, ovvero perplessa o obiettivamente incomprensibile (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);

6.1. nel caso di specie, sussiste apparenza di motivazione alla base della ravvisata non credibilità del richiedente (sub p.to 4 di pg. 2 del decreto), per il riferimento assolutamente parziale del Tribunale, nello stigmatizzare la genericità della vicenda e l’incoerenza e implausibilità delle dichiarazioni (dal terzo al quinto capoverso sub p.to 4 cit.), al ben più ampio ed articolato racconto della vicenda: con un riflesso negativo sulla valutazione di credibilità del richiedente, che deve essere sempre frutto di un apprezzamento complessivo di tutti gli elementi, non motivabile solo con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); dovendo il giudice osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674);

6.2. ed essa ricorre, per non avere Tribunale indicato gli elementi da cui avrebbe tratto il proprio convincimento, né tanto meno avendone offerto una loro approfondita disamina logica e giuridica, inibendo la possibilità di controllare l’esattezza e la logicità del suo ragionamento, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. 5 agosto 2019, n. 20921; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248);

6.3. non sussiste invece la contraddittorietà di motivazione (ricorrente nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendone pertanto alcun effettivo controllo: Cass. 17 maggio 2018, n. 12096; Cass. 25 giugno 2018, n. 16611; Cass. 17 agosto 2020, n. 17196) denunciata in riferimento alla protezione sussidiaria, in ragione delle contrastanti affermazioni di pericolosità della zona di provenienza del richiedente, pure interessata dal sorgere di un conflitto e, per contro, di assenza di pericoli in caso di suo rimpatrio;

6.4. il ragionamento del Tribunale appare sul punto coerente, avendo esso, sia pure in una situazione di tensioni sociali e di violenza armata nel paese d’origine risultante dal report EASO COI del 4 settembre 2017 (sub p.to 5 di pg. 3 del decreto), tuttavia escluso l’esistenza di una minaccia grave, né generalizzata derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, né individuale, con diretto riferimento anche specifico al richiedente (sub p.to 7.2. di pg. 4 del decreto);

7. pertanto il primo motivo di ricorso deve essere accolto e il secondo per quanto di ragione, con la cassazione del decreto, in relazione ai motivi come accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e il secondo per quanto di ragione; cassa il decreto, nei sensi di cui in motivazione e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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