Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31186 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17440-2015 proposto da:

LA RUOTA DI C.P. & C. S.A.S. (già LA RUOTA DI C.L. e P. & C. S.N.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché C.P. e C.L. in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GUADAGNO (STUDIO RENATO SCOGNAMIGLIO e CLAUDIO SCOGNAMIGLIO), rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO MARINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 298/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 26/02/2015 R.G.N. 576/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO.

PREMESSO IN FATTO

che con sent. n. 298/2015, depositata il 26 febbraio 2015, la Corte di appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta dalla società La Ruota di C.P. & C. S.a.s. (già La Ruota di C.L. e P. & C. S.n.c.) avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 335/2008 emessa dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro di Genova in relazione alla ripetuta violazione, per due lavoratori e per giornate comprese nel periodo 8/1/2004 – 25/7/2004 e nel periodo 11/10/2004 – 7/7/2006, della norma di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 9, comma 1;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso la società, con sette motivi, assistiti da memoria;

– che il Ministero del Lavoro ha depositato atto di costituzione, ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

RILEVATO IN DIRITTO che con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9, per non avere la Corte territoriale ritenuto applicabile nella specie l’ipotesi derogatoria di cui al comma 2, lett. b), della norma, pur essendo pacifica e comunque non censurata con l’atto di appello la circostanza – già accertata dal giudice di primo grado e, quindi, oggetto di giudicato – dell’esercizio dell’attività di ristorazione da parte della società e per avere fondato tale conclusione su una interpretazione “conforme all’art. 36 Cost., comma 3” incompatibile con il fatto che è la legge stessa a individuare un’eccezione (alla regola di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni) per “le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata”;

– che con il secondo motivo viene dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e cioè che l’attività di ristorazione esercitata dalla ricorrente rientra in quella prevista dal D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9, comma 2, lett. b);

– che con il terzo viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte adottato un’interpretazione della norma che neppure l’appellante aveva sostenuto nella sua impugnazione;

– che con il quarto viene nuovamente denunciato il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, e cioè se fossero stati superati i limiti di ragionevolezza per escludere l’applicazione nella specie dell’ipotesi derogatoria, nonostante che fosse stato dedotto dalla società ricorrente che la violazione della regola, di cui al D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9, comma 1, era avvenuta solo in alcune occasioni durante un prolungato arco temporale;

– che con il quinto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9, commi 1 e 2, poiché, anche a voler accogliere la tesi fatta propria dalla Corte, la fattispecie concreta non offriva elementi di fatto per affermare che fosse stato superato il limite della ragionevolezza, stante l’immediato recupero del riposo lavorato (con conseguente non configurabilità di una sensibile perdita sotto il profilo della ricostituzione delle energie psico-fisiche), il numero limitato di riposi utilizzati in un lungo lasso di tempo, la non assegnazione a mansioni tanto pericolose da mettere a repentaglio – per un leggero spostamento in avanti – la sicurezza del lavoratore;

– che con i motivi (subordinati) sesto e settimo, rispettivamente denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 18-bis e della L. n. 681 del 1989, art. 8, la società ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio applicato dall’Amministrazione;

osservato:

preliminarmente che il sesto e il settimo motivo risultano inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare, posto che l’Amministrazione, nelle more del presente giudizio, ha provveduto a rideterminare la sanzione e ciò per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 153/2014, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 18-bis, commi 3 e 4, nel testo vigente nel periodo 1/9/2004 25/6/2008;

– che parimenti inammissibile è il quarto motivo;

– che esso, infatti, non si conforma al nuovo paradigma normativo del vizio di cui all’art. 360, n. 5, quale risultante dalle modifiche introdotte nel 2012 e dalle precisazioni fornite da questa Corte quanto a perimetro applicativo e oneri di deduzione (Sez. U. n. 8013 e n. 8014 del 2014 e successive numerose conformi);

– che, in particolare, non risulta specificamente indicato, nell’inosservanza dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, se, con quali atti, e in che termini, i fatti decisivi, che si reputano omessi, siano stati portati a conoscenza della Corte di appello (e del giudice di primo grado) e abbiano formato oggetto di discussione fra le parti, non essendo a tale fine idoneo e sufficiente il richiamo a “tutti gli atti difensivi” del secondo grado, oltre che del primo;

– che tale inammissibilità si riflette sul quinto motivo, con il quale, dietro lo schermo della violazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9, viene, in realtà, censurato il mancato esame di fatti considerati decisivi anche nell’ottica interpretativa della Corte di appello: fatti che, tuttavia, risultano sostanzialmente oggetto del quarto motivo e dei quali, pertanto, la rilevata irritualità della deduzione di quest’ultimo mezzo già non consentirebbe comunque un apprezzamento in sede di merito;

– che i restanti motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati;

– che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9, comma 1, “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7”;

– che “fanno eccezione” a tale disposizione, fra altre ipotesi, “le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata” (comma 2, lett. b);

– che “i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse” (comma 2, lett. d), ma “nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 17, comma 4” e cioè che “ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivo oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata”;

– che, come sottolineato da Cass. n. 11574/2014, il D.Lgs. n. 66 del 2003 ha dettato una disciplina vincolistica a tutela del lavoratore, derogabile solo ad opera della contrattazione collettiva e nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, mentre il mancato esercizio della facoltà di deroga ad opera delle parti sociali comporta l’operatività diretta delle garanzie e dei limiti legali, con conseguente applicazione delle sanzioni stabilite in caso di violazione;

– che, in tema di diritto indisponibile al riposo settimanale, Corte Cost. n. 146/1971 ha precisato che l’art. 36 Cost., comma 3, col termine “riposo settimanale” ha inteso esprimere sostanzialmente il concetto di periodicità del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro; e poiché, tuttavia, la varietà di qualità e di tipi di lavoro non consente una uniforme disciplina, la quale urterebbe contro gli interessi del mondo del lavoro e degli stessi lavoratori, deve necessariamente ammettersi la legittimità di una periodicità differente da quella sopraindicata a condizione che la relativa disciplina si attenga ai seguenti principi: 1) si tratti di casi di necessità a tutela di altri apprezzabili interessi; 2) non venga snaturato od eluso il rapporto – nel complesso – di un giorno di riposo e sei di lavoro; 3) non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore, soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso (cfr. anche Corte Cost. n. 101/1975);

– che ne consegue l’infondatezza della tesi della ricorrente, per la quale la deroga alla regola di un giorno di riposo ogni sette (6+1) sussisterebbe in forza della sola previsione legislativa e della mera ricorrenza dell’attività descritta, dovendosi invece compiere una ricognizione del caso di specie nei suoi aspetti fattuali e verificare le condizioni indicate dalla richiamata giurisprudenza costituzionale;

ritenuto:

pertanto che il ricorso deve essere respinto;

– che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’Amministrazione svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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