LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3444-2020 proposto da:
A.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO MARCUZ;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2146/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 3262/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. PONTERIO CARLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2146 del 2019, ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e, in riforma dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna, ha respinto la domanda di protezione internazionale o in subordine di protezione complementare (umanitaria) proposta da A.M., cittadino della Sierra Leone.
2. La Corte territoriale ha dato atto che il primo giudice aveva accolto il ricorso del richiedente, avverso il provvedimento della Commissione territoriale, ravvisando i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in ragione sia della condizione di vulnerabilità soggettiva legata alle precarie condizioni di salute del predetto, attestate dalla documentazione sanitaria in atti, e sia del grado di integrazione raggiunto nell’ambito dei progetti di accoglienza gestiti dalla Cooperativa sociale Arca di Noe’.
3. I giudici di appello, nel riformare l’ordinanza impugnata, hanno ritenuto che le “assente precarie condizioni di salute dell’appellato non integrano i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari” e che, in particolare, “i disturbi di natura psicotica non sono tali da raggiungere quel livello di gravità richiesto dal legislatore; ciò trova conferma nel fatto che non hanno impedito il continuativo percorso intrapreso dall’appellato nell’ambito dei progetti di accoglienza profughi”; che “gli assenti problemi psicologici hanno avuto inizio nell’anno 2014,… ben 8 anni dopo il suo arrivo in Italia e quindi si deve ragionevolmente ritenere che siano conseguenza di problematiche insorte sul territorio italiano e non sono quindi l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel paese di provenienza”; hanno infine evidenziato che il richiedente “ha avuto vari procedimenti penali, alcuni dei quali per spaccio di stupefacenti…. (e che) anche tale circostanza è ostativa rilascio del permesso di soggiorno, così come previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3”.
4. La sentenza impugnata, sul rilievo che le vicende politiche che avevano indotto il richiedente a lasciare il Paese d’origine sono ormai del tutto superate e che non sussiste “una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno nella Sierra Leone”, ha escluso che ricossero seri motivi di natura umanitaria nel senso di una effettiva incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa.
5. Avverso tale sentenza il richiedente la protezione ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
6. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
7. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per apparente, insufficiente e contraddittoria motivazione in quanto dalla stessa non è possibile evincere il percorso logico giuridico che ha condotto i giudici a negare rilevanza alle condizioni di salute del richiedente, non essendo in alcun modo desumibile quale sia il livello di gravità delle condizioni di salute richiesto dal legislatore ai fini della protezione umanitaria e mancando del tutto la valutazione sulle condizioni di assistenza che il paese di origine possa offrire al ricorrente.
8. Con il secondo motivo è dedotta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c) ter. Premessa la natura residuale della protezione umanitaria, si rileva come essa includa le situazioni di vulnerabilità che concernono in particolare il diritto alla salute e all’alimentazione in quanto diritti che attengono alla sfera personale e umana e che più gravemente rischiano di essere compromessi nel paese di provenienza.
9. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si sostiene che le modifiche al D.Lgs. n. 286 del 1998, introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2007, abbiano declassato i reati un tempo tassativamente ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, in elementi oggetto di valutazione comparativa con altri beni costituzionalmente protetti e che tale valutazione discrezionale è del tutto mancata nel caso di specie.
10. Col quarto motivo di ricorso è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si rileva che la valutazione negativa della credibilità del ricorrente è stata operata dai giudici d’appello attraverso una motivazione apparente e che inoltre la motivazione del relato non consente di cogliere le ragioni della condivisione del provvedimento emanato dalla Commissione territoriale.
11. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, in relazione al principio di verosimiglianza. Si censura la valutazione espressa dalla Corte d’appello di non credibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni del richiedente.
12. Con il sesto motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al permesso di soggiorno per motivi umanitari. Sì afferma che ricorrente è residente in Italia da oltre dieci anni, che non ha più alcun legale con il Paese d’origine, che da anni è inserito in un percorso di integrazione presso l’ A. di Bologna; che ad oggi permangono le esigenze di cura in quanto il predetto è sempre seguito dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Bologna “per la cura di un disturbo di tipo psicotico, attualmente in sufficiente compenso, che richiede somministrazione di terapia farmacologica di mantenimento” e che in tutto ciò è evidente la vulnerabilità del predetto.
13. Il primo, il secondo ed il sesto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per le evidenti ragioni di connessione logica, sono fondati nei limiti di seguito specificati.
14. Occorre premettere che alla fattispecie in esame è applicabile ratione temporis la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in conformità a quanto disposto da Cass., Sez. Un. 29459 del 13/11/2019, essendo stata la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018.
15. Secondo tale disciplina, il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie è volto a tutelare situazioni che, seppur non integranti i presupposti per il riconoscimento delle forme tipiche di tutela, si caratterizzano ugualmente per la condizione di vulnerabilità in cui versa il richiedente la protezione internazionale.
16. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h) bis, – come modificato ad opera del D.Lgs. n. 142 del 2015 – definisce la categoria di “persone vulnerabili”, includendovi espressamente quelle “affette da gravi malattie o da disturbi mentali”.
17. I disturbi mentali integrano, dunque, una situazione di vulnerabilità normativamente tipizzata che impone all’organo giudicante un’attenta e dettagliata disamina dei rischi eventualmente configurabili a carico del ricorrente in caso di rimpatrio.
18. In detto quadro normativo la vulnerabilità del richiedente asilo può anche essere conseguenza di una seria esposizione al rischio di lesione del diritto alla salute non adeguatamente curabile nel paese di provenienza e correttamente allegato e dimostrato.
19. In questi casi tale primario diritto della persona non può trovare adeguata tutela nel permesso di soggiorno per cure mediche di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 36, che, in tutte le sue tipologie, risulta finalizzato esclusivamente a porre rimedio a specifici problemi di salute e che, per i cittadini extra-UE che non si trovano nel territorio nazionale, può essere rilasciato solo mediante specifico visto d’ingresso e con il pagamento delle spese mediche da parte dell’interessato.
20. Infatti, la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona, come quello alla salute, e al contempo di porre costoro nella condizione di integrarsi nel paese ospitante anche attraverso un’attività lavorativa e in altro modo, in un’ottica secondo la quale la precaria condizione di salute, quale elemento di vulnerabilità personale, assume rilievo nella sua incidenza sulla vita privata e familiare del richiedente (vedi, per tutte: Cass. n. 2558 e n. 13257 del 2020 e Cass. n. 17204 del 2021), in conformità con la definizione di salute formulata nel 1948 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Agenzia speciale dell’ONU cui aderiscono 195 Stati membri, compresa l’Italia) – ancora oggi considerata basilare negli atti ufficiali secondo cui: “La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in un’assenza di malattia o di infermità”.
21. Del resto, l’art. 32 della nostra Cost., con una impostazione non del tutto dissimile, considera il diritto alla tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo, avente anche una dimensione sociale.
22. Nel caso di specie, la decisione impugnata non risulta conforme alle norme di diritto sopra richiamate sotto un duplice profilo: anzitutto, perché la Corte di merito, con motivazione assolutamente illogica e come tale apparente, in nessun modo supportata da valutazioni di carattere medico legale, ha negato rilevanza ai problemi di salute psichica del richiedente sul rilievo che “i disturbi di natura psicotica” diagnosticati non fossero “tali da raggiungere (il) livello di gravità richiesto dal legislatore”, e che essendo i medesimi comparsi nel 2014, circa otto anni dopo l’ingresso in Italia del ricorrente, non potessero essere ricollegabili alla violazione dei diritti umani subita nel Paese di provenienza”.
23. Inoltre, perché la Corte d’appello, in relazione a persona richiedente la protezione affetta da disturbi mentali e come tale vulnerabile, ed a fronte dell’accertamento compiuto dal Tribunale sulla elevata probabilità che in Sierra Leone il predetto non avrebbe potuto ricevere cure adeguate per i gravi disturbi e le malattie da cui è affetto, ha negato che ricorressero i presupposti della protezione umanitaria senza in alcun modo indagare sulle caratteristiche della patologia e sulle strutture sanitarie esistenti nel Paese d’origine, e quindi senza raccogliere elementi per superare e smentire quanto accertato dal primo giudice (v. Cass. n. 15322 del 2020; n. 13765 del 2020; n. 17118 del 2020; n. 18541 del 2019).
24. La decisione impugnata realizza quindi una errata interpretazione ed applicazione di norme di diritto e, in particolare:
a) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h) bis, – come modificato ad opera del D.Lgs. n. 142 del 2015 – che include tra le persone vulnerabili chi è affetto da disturbi mentali (nella specie di natura psicotica e tali da aver determinato un ricovero ospedaliero, come da documenti trascritti nel ricorso), a prescindere dalle cause che hanno dato origine alla patologia e dal luogo in cui la stessa sia insorta e si sia manifestata;
b) del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto nega l’esistenza di seri motivi di carattere umanitario senza svolgere alcuna verifica al fine di escludere il pericolo che, in caso di rimpatrio, il ricorrente si trovasse nelle condizioni, accertate dal Tribunale, di non poter essere adeguatamente curato o di non poter proseguire le cure intraprese, con evidente pericolo di compromissione dei diritti fondamentali.
25. Deve aggiungersi che non assumono rilievo ostativo, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, i “procedimenti penali” a cui il richiedente sarebbe stato sottoposto, “alcuni dei quali per spaccio di stupefacenti”, tenuto conto del disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 10 e 16 (vedi: Cass. 5021 del 2021; n. 16100 del 2015) in base ai quali è preclusiva del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria unicamente la commissione di gravi reati al di fuori del territorio nazionale (vedi Cass. n. 25073 del 2017), là dove nel caso di specie si discute di protezione umanitaria e di reati di cui non è neanche indicato il livello di gravità, in relazione alla pena prevista o comminata.
26. La suddetta conclusione è anche conforme alla sentenza della Grande Sezione della CGUE 14 maggio 2019, cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17 nella quale la Corte di giustizia – con una impostazione non lontana da quella della Corte costituzionale in materia – ha affermato che stranieri extra-UE che abbiano commesso reati sul territorio del Paese di accoglienza non possono per ciò solo essere destinatari di una decisione di revoca o di rifiuto di concessione di una forma di protezione internazionale se l’adozione di simili provvedimenti comporta la violazione dell’obbligo, per lo Stato membro interessato, di rispettare le disposizioni pertinenti della Carta UE, quali quelle contenute nel suo art. 7, relativo al rispetto della vita privata e della vita familiare, nel suo art. 15, relativo alla libertà professionale e al diritto di lavorare, nel suo art. 34, relativo alla previdenza sociale e all’assistenza sociale, nonché nel suo art. 35, relativo alla protezione della salute.
27. Per le ragioni esposte, i primi due ed il sesto motivo di ricorso devono trovare accoglimento, risultando assorbiti i residui motivi. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.p., comma 2, dichiarando sussistenti i presupposti per attribuire al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
28. Le spese sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il primo, il secondo ed il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara sussistenti i presupposti per il rilascio ad A.M. del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Condanna il Ministero dell’Interno alle spese del primo e secondo grado di giudizio che liquida rispettivamente in Euro 1.500,00 e 2.000,00 per compensi professionali e del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021