LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3448-2020 proposto da:
S.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA DIROMA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso o e legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il Decreto n. 3670/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 07/12/2019 R.G.N. 465/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. PONTERIO CARLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Il Tribunale di Trieste, con decreto 3670 del 2019, ha respinto il ricorso proposto da S.A., cittadino del *****, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, che aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. Il Tribunale ha rilevato che il richiedente proveniva dal ***** ed era giunto in Italia dopo essere transitato in vari paesi; che a motivo dell’espatrio aveva addotto di essere stato picchiato per essersi legato ad una ragazza contro il volere dei familiari di lei; che il racconto, vago ed incerto, non aveva trovato conferma nel modello C3 (dichiarazioni di primo ingresso) e non aveva alcun riscontro; che il racconto, comunque, illustrava fatti di criminalità comune, perseguibili nel paese d’origine; che il ricorrente non aveva fornito precise indicazioni atte a dimostrare la totale assenza dello Stato nel contrasto ai fenomeni criminosi né aveva tratteggiato una situazione di effettivo pericolo, avanzando semplici illazioni e deduzioni anziché comprovate prospettive di danno individuale.
3. Avverso il provvedimento del Tribunale il richiedente la protezione ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. Con il primo motivo il ricorrente deduce erronea e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Assume che il Tribunale non ha acquisito, nonostante la richiesta del ricorrente, le denunce dal medesimo depositate e i report sulla situazione sociopolitica ed economica del paese di provenienza ed il decreto impugnato neppure fa riferimento ai documenti dallo stesso depositati.
6. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, dell’art. 8, comma 3, e dell’art. 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che il Tribunale non ha tenuto conto delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del ***** che avrebbero consentito una compiuta valutazione di credibilità delle affermazioni del ricorrente; ha inoltre affermato che il predetto avrebbe potuto avere tutela dalle autorità statali per il tipo di persecuzione di carattere privato cui era stato sottoposto, in assenza di qualsiasi informativa sulla effettività di una simile tutela.
7. Con il terzo motivo si censura il decreto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 16 direttiva n. 32/2013 e al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1. Si assume che il Tribunale avrebbe dovuto condurre l’esame del ricorrente chiedendo i particolari della vicenda e gli elementi ritenuti necessari e non pretendere che fosse il predetto a fornirli.
8. Col quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente, contraddittoria, perplessa e apodittica in riferimento alla situazione di vulnerabilità del ricorrente. Il Tribunale non ha spiegato perché le minacce dal medesimo subite ad opera del potente sig. M. non fossero pericolose, tenuto conto anche della inefficienza della polizia e dell’autorità giudiziaria alla luce delle informative che si dovevano consultare.
9. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1 nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 19, comma 1, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e violazione dell’art. 8 CEDU in tema di mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Si critica la decisione del Tribunale nella parte in cui non avrebbe fatto il minimo cenno allo sforzo di integrazione compiuto dal richiedente, omettendo di valutare la sua prolungata permanenza in Italia, l’attività lavorativa da anni esercitata, il percorso scolastico intrapreso, in uno con la situazione di sostanziale violazione dei diritti umani cui il predetto andrebbe incontro ove rimpatriato.
10. Il secondo, il terzo e il quarto motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati nei limiti di seguito esposti.
11. Le censure investono il mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione sussidiaria e umanitaria, non risultando denunciate forme di persecuzione per l’appartenenza ad un’etnia, ad un’associazione, ad un credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita.
12. La vicenda narrata dal ricorrente ha carattere privato ed è stata definita dal Tribunale come relativa a fatti di “criminalità comune”.
13. Sul punto, questa Corte ha anche recentemente ribadito (v. Cass. n. 1343 del 2020) che “In tema di protezione internazionale dello straniero, anche gli atti di vendetta e ritorsione minacciati o posti in essere da membri di un gruppo familiare che si ritiene leso nel proprio onore a causa di una relazione esistente o esistita con un membro della famiglia, sono riconducibili, in quanto lesivi dei diritti fondamentali sanciti in particolare dagli artt. 2,3 e 29 Cost. e dall’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, all’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sicché è onere del giudice verificare in concreto se, in presenza di minaccia di danno grave ad opera di soggetti non statuali, ai sensi dell’art. 5 lett. c) del decreto citato, lo Stato di origine del richiedente sia in grado o meno di offrire al soggetto vittima di tali atti una adeguata protezione” (nello stesso senso v. Cass. n. 26823 del 2019; n. 12333 del 2017; n. 25463 del 2016).
14. Il Tribunale non si è attenuto a tali principi e, anziché adempiere all’onere di verificare la capacità dello Stato di origine del richiedente di offrire al medesimo una adeguata tutela contro il rischio di vendette e ritorsione proveniente da altro gruppo familiare, ha rigettato il ricorso ritenendo non assolto dal richiedente medesimo l’onere di “fornire precise indicazioni (sulla) totale assenza dello Stato nell’opera di contrasto ai fenomeni criminosi”.
15. Per queste ragioni, devono trovare accoglimento i motivi sopra indicati, risultando il primo motivo assorbito ed il quinto motivo, in tema di protezione umanitaria, inammissibile atteso che il ricorrente non ha indicato precisamente, non ha trascritto neanche in parte e non ha depositato unitamente al ricorso in esame i documenti attestanti il suo livello di integrazione in Italia, quanto alla attività lavorativa svolta e al percorso scolastico seguito. Il decreto impugnato deve essere cassato in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Trieste, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Trieste, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’udienza camerale, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021