LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3567-2020 proposto da:
M.E.C. ( O.E.C.), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SASSI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno sezione di Campobasso, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 2736/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 04/12/2019 R.G.N. 534/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. Con Decreto del 4.12.2019, n. 2736 il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso di M.E.C., cittadino della Nigeria (Delta State), avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione territoriale.
2. Il richiedente aveva dichiarato di avere vissuto con la nonna materna e di avere la madre, una sorella e due fratelli, di cui uno morto; di avere lavorato sia come commerciante, vendendo pezzi di ricambio di automobili, sia nei campi; aveva precisato che la sua famiglia, pur essendo egli e la madre cristiani ella era devota ad un idolo locale per cui, alla morte del nonno paterno, il fratello maggiore era subentrato nel ruolo di servitore della divinità; dopo un anno dall’inizio di questa attività, il fratello era morto a causa dell’ira della divinità in quanto era esso richiedente, secondo quanto scoperto dagli anziani della comunità, ad essere il prescelto nel subentrare al nonno; essendosi rifiutato di servire la divinità, era scappato dal villaggio e si era recato a Benin City, dove aveva trovato un lavoro come taglialegna e dove si trovava un suo vecchio amico di scuola; recatosi a trovarlo, lo aveva trovato morente in casa, con un pugnale conficcato nel collo; aveva precisato di avere rimosso il pugnale e di avere accompagnato l’amico in ospedale, ma i genitori del ragazzo ucciso lo avevano denunciato per l’omicidio del figlio; tornato nel villaggio di origine, gli fu bruciata l’abitazione e i macchinari agricoli; ricercato per omicidio, aveva affermato di avere venduto le sue moto e con il denaro ottenuto, di essere partito, attraversando prima il Niger, la Libia e poi giungendo in Italia.
3. Il Tribunale, premessa la non credibilità del racconto e la natura principalmente spirituale della questione dell’idolo, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione della Nigeria, come rilevata dalle informazioni assunte; ha escluso, infine, la sussistenza di specifici caratteri di vulnerabilità idonei per il riconoscimento della protezione umanitaria.
4. M.E.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
5. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e successive modifiche, perché nel provvedimento impugnato non vi era il richiamo ad alcuna fonte internazionale in merito alla situazione politico-sociale della Nigeria.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9 e 11 e successive modifiche, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,9 e 14 e art. 27, comma 1 bis, e successive modifiche, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7 e 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, nello specifico del rischio di essere perseguitato, ucciso o comunque sottoposto a violenza da parte di un gruppo rivale; il tutto in totale mancanza di motivazione.
4. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.
5. In primo luogo, deve precisarsi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale nella quale siano presenti aspetti contraddittori che ne mettano in discussione la credibilità, in quanto è finalizzato proprio a raggiungere il necessario chiarimento su realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione del richiedente (Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 24010/2020).
6. In secondo luogo, va osservato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 28990 del 2018; Cass. n. 17075 del 2018).
7. Il predetto accertamento va compiuto in base a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e, quindi, “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione Nazionale sulla base dei datti forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa” (cfr. Cass. n. 15959 del 2020).
8. E’, quindi, onere del giudice di merito procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti officiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le parti utilizzate ed il loro aggiornamento.
9. In proposito, deve ribadirsi anche che l’indicazione delle fonti di cui all’art. 8 non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, anche via web, quali ad esempio i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (quali ad esempio Amnesty International e Medici senza frontiere) che spesso contengono informazioni dettagliate e aggiornate (cfr. Cass. n. 13449 del 2019 per esteso).
10. In modo estremamente sintetico, può quindi affermarsi che il giudice deve indicare, in modo specifico e dettagliato, fonti che abbiano un certo grado di credibilità e che facciano riferimento ad una situazione sociopolitica aggiornata del Paese di origine del richiedente.
11. Più recentemente (cfr. Cass. n. 15215 del 2020) è stato affermato il principio di diritto secondo il quale: “Le informazioni relative alla situazione esistente nel paese di origine del richiedente la protezione internazionale o umanitaria che il giudice di merito trae dalle C.O.I. o dalle altre fonti informative liberamente consultabili attraverso i canali informatici vanno considerate, in ragione della capillarità della loro diffusione e della facile accessibilità per la pluralità di consociati, alla stregua del fatto notorio; il dovere di cooperazione istruttoria che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, pongono a carico del giudice, nella materia della protezione internazionale ed umanitaria, impone allo stesso di utilizzare, ai fini della decisione, C.O.I. ed altre informazioni relative alla condizione interna del paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero della specifica area di esso, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio, la cui mancata considerazione costituisce, in funzione della loro oggettiva notorietà, violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2”.
12. Nella fattispecie, il Tribunale non ha richiamato escludere ogni ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e per ritenere che la condizione attuale della zona di provenienza della Nigeria, Paese di origine del richiedente, non fosse interessata da una situazione di conflitto armato interno o internazionale, comportante una situazione di violenza indiscriminata nell’attualittà alcuna fonte specifica, limitandosi solo a citare genericamente un “rapporto dell’Ufficio Europeo di sostegno per “asilo – EASO- e rapporto ECOI”.
13. Nell’assolvere all’onere imposto dalla legge i giudici di merito erano, però, tenuti a spiegare in base a quali specifiche fonti avessero ritenuto inesistente il rischio di subire gravi danni, paventati dal ricorrente, onde dare conto della puntualità e attualità della propria verifica e fare così in modo che la motivazione assumesse carattere effettivo (cfr. per tutte Cass. n. 8819 del 2020 e la giurisprudenza ivi citata).
14. Inoltre, non è condivisibile l’affermazione del Tribunale che ha qualificato la questione dell’idolo come vicenda di carattere principalmente spirituale perché, anche in assenza di minacce o violenze esplicite, l’investimento forzoso nel ruolo di servitore di una divinità, che costringa il richiedente a lasciare il proprio paese, può radicare il riconoscimento della protezione sussidiaria in presenza dei presupposti di legge: tale problematica avrebbe dovuto, quindi, essere approfondita a prescindere dalla valutazione sulla ritenuta inattendibilità del racconto.
15. Alla stregua di quanto esposto, il provvedimento impugnato va, dunque, cassato in relazione alle censure accolte e il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame secondo le indicazioni di cui in motivazione oltre a provvedere sulle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa il provvedimento impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021