LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3614-2020 proposto da:
H.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’
DI BRUNO 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno – sezione di Campobasso, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 262/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/07/2019 R.G.N. 476/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza n. 262 del 2019, ha rigettato il gravame proposto da H.C., cittadino del Bangladesh, avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa sede che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato nonché della protezione sussidiaria ed umanitaria.
2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di essere fuggito, per motivi politici, poiché, in quanto simpatizzante del partito BNP, aveva subito una aggressione dai membri dell’avverso partito di AWAMI LEAGUE’S in data 5.10.2015 e, dopo che vani erano stati i tentativi di rivolgersi alla polizia e a seguito della distruzione, per vendetta della denuncia sporta, della casa degli zii, dopo un mese dall’uscita dall’ospedale aveva deciso di lasciare il paese.
3. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha ritenuto inattendibile il racconto e ha rilevato la insussistenza dei presupposti per concedere la protezione internazionale ed umanitaria.
4. Avverso la sentenza della Corte di merito H.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. I motivi sono titolati come segue.
2. Primo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, dell’art. 16 Direttiva Procedure 2013/32 UE, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”. Secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 7 e 14, lett. b) e c)”. Terzo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”.
3. In via preliminare, deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato data la generica indicazione “nel presente giudizio pendente davanti alla Corte di Cassazione”, senza altro elemento identificativo.
4. Alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173).
5. La mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese.
6. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. SU 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021