Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31192 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3637-2020 proposto da:

N.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO PICCIOTTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PALERMO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 17/12/2019 R.G.N. 1340/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. PONTERIO CARLA.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Messina ha respinto il ricorso proposto N.S., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale che aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. Il Tribunale ha dato atto che il ricorrente aveva narrato di aver lasciato il paese di origine il 18 marzo 2016 in conseguenza dell’uccisione di una persona sorpresa nell’atto di violentare la sorella minore; di essere fuggito quindi in Senegal poi in Mali, diretto in Algeria dove viveva il proprio fratello, e di aver subito durante il tragitto trattamenti disumani che lo rendevano vittima di tratta; di aver raggiunto la Libia dove aveva lavorato per alcuni mesi per poi imbarcarsi per l’Italia.

3. Il Tribunale ha ritenuto che, in base al disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 10, comma 2, lett. b) e art. 16, comma 1, lett. b), non potesse essere concessa la protezione internazionale, sia principale che sussidiaria, a chi si era reso responsabile di un grave reato, come appunto un omicidio; che, in base alle fonti internazionali, le condizioni dei detenuti in Gambia non erano tali da far pensare che ove il richiedente fosse stato condannato sarebbe stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti; che la violazione di norme di legge nel Paese di provenienza era inoltre ostativa al riconoscimento della protezione umanitaria e che a tal fine non avessero rilievo le “asserite traversie patite prima di giungere in Italia”.

4. Avverso il provvedimento del Tribunale il richiedente la protezione ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. Col primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11 e dell’art. 13, comma 1 bis, in relazione agli artt. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea, 6 della CEDU e 24 e art. 111 Cost., per il rigetto dell’istanza motivata di disporre l’audizione del ricorrente da parte del giudice, in assenza di video registrazione. Violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, del dovere di leale collaborazione del giudice, del principio del contraddittorio e di parità delle armi.

7. Con secondo motivo è dedotta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, e dell’art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a).

8. Col terzo motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi dedotti dalle parti.

9. Col quarto motivo è dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità della sentenza.

10. Col quinto motivo è dedotta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c).

11. Col sesto motivo è dedotta violazione degli artt. 7 e 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c).

12. Si premette che il ricorrente aveva fatto espressa richiesta di audizione nel ricorso giudiziale e che la medesima istanza aveva reiterato all’udienza del 17 ottobre 2019; che il decreto del tribunale non si è pronunciato su tale istanza; che nelle ipotesi disciplinate dall’art. 35 bis, comma 11 cit., non solo è doveroso per il giudice fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, ove non si versi nell’ipotesi di ricorso avverso un provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza, è doveroso procedere all’audizione del ricorrente.

13. Si assume che il decreto impugnato si presenta privo di motivazione e in contrasto con le disposizioni citate, oltre che adottato in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria su informazioni precise e aggiornate; si rileva che il tribunale ha escluso i requisiti della protezione senza citare le fonti internazionali utilizzate, sicché è precluso alla parte anche verificarne l’aggiornamento e la precisione; si rileva che attraverso l’audizione il tribunale avrebbe potuto valutare il contratto di lavoro depositato e le competenze linguistiche maturate dal richiedente, ai fini di verificarne l’integrazione in Italia; si censura la motivazione del decreto come apparente.

14. Il primo motivo di ricorso, limitatamente alla censura relativa alla mancata audizione del ricorrente, non può trovare accoglimento.

15. Secondo un orientamento espresso recentemente da questa Corte (cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa, condividendone le ragionì), in riferimento al procedimento del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (v. Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020; in senso conforme, anche Sez. 1, Sentenza n. 22049 del 13/10/2020, secondo cui “il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; in particolare il ricorso, col quale sì assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza”; v. anche Cass. n. 2760 del 2021).

16. Nel caso di specie, la censura risulta inammissibile perché formulata in modo del tutto generico, atteso che il richiedente non spiega e non specifica i fatti a suo tempo dedotti a fondamento dell’istanza di audizione innanzi ai giudici del merito ed i profili di credibilità del racconto non approfonditi nelle precedenti fasi di giudizio.

17. E’ invece fondata la censura, oggetto sempre del primo motivo di ricorso, relativa alla violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria.

18. Il Tribunale, ritenuto credibile il racconto del richiedente, si è limitato ad affermare che “dall’esame delle fonti internazionali, non risulta che le condizioni dei detenuti in Gambia siano tali da ritenere che, ove lo stesso fosse condannato, sarebbe sottoposto a trattamenti inumani e degradanti”, senza tuttavia svolgere alcuna indagine sullo stato del sistema giudiziario e carcerario della regione di provenienza del richiedente e senza citare alcuna fonte informativa.

19. Come è stato più volte precisato, ai fini del riconoscimento della misura della protezione sussidiaria, il grave danno alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), può essere determinato dalla sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti con riferimento alle condizioni carcerarie e, al riguardo, il giudice è tenuto a fare uso del potere-dovere d’indagine previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone di procedere officiosamente all’integrazione istruttoria necessaria al fine di ottenere informazioni precise sull’attuale condizione generale e specifica del Paese di origine (Cass. n. 16411 del 2019).

20. L’accertamento del rischio di sottoposizione alla pena di morte o quello di subire trattamenti inumani o degradanti nelle carceri non può essere, infatti, ignorato dal giudice nazionale (v. Cass. 20.9.2013 n. 21667) in conformità con la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale l’eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell’art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel Paese trattamenti contrari proprio all’art. 3 della Convenzione, essendo irrilevante il tipo di reato di cui è ritenuto responsabile il soggetto da espellere, poiché dal carattere assoluto del principio affermato dal citato art. 3 deriva l’impossibilità di operare un bilanciamento tra il rischio di maltrattamenti ed il motivo invocato per l’espulsione (per tutte Corte CEDU sent. 28.2.2008 e Cass. 22.2.2019 n. 5358).

21. La suddetta questione può rilevare anche sotto l’aspetto della protezione umanitaria la quale, infatti, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (applicabile ratione temporis: Cass. Sez. Un. 13.11.2019 n. 29460), è una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuarsi caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione o debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. n. 32044 del 2018; Cass. n. 23604 del 2017).

22. Nella fattispecie in esame l’giudici di merito, pur avendo ritenuto credibile il racconto del richiedente, e quindi esistente il rischio di sottoposizione a regime di detenzione in carcere, hanno del tutto omesso di svolgere, avvalendosi dei poteri di accertamento ufficiosi di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, le necessarie verifiche sul sistema giudiziario e carcerario presente in Gambia e sul tipo di trattamento sanzionatorio previsto per il reato di cui si discute.

23. Per le ragioni esposte, il decreto deve essere cassato in relazione alle censure accolte, oggetto del primo motivo, risultando assorbiti i residui motivi, con rinvio al Tribunale di Messina, in diversa composizione che, attenendosi ai principi sopra esposti, procederà all’ulteriore esame del merito della controversia, provvedendo, altresì, su spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia al Tribunale di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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