LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3718-2020 proposto da:
F.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA LUCIA FRISENDA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso o e legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 3740/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/09/2019 R.G.N. 4380/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. PONTERIO CARLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3740 del 2019, ha respinto l’appello proposto da F.S., cittadino ivoriano, avverso l’ordinanza del Tribunale che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
2. Il richiedente aveva allegato di aver lasciato il suo paese nel 2011 poiché era un elettore dell’ex presidente G. e temeva la violenza dei sostenitori del presidente A.H. vincitore delle elezioni del 2011. Aveva lasciato la Costa d’Avorio e si era recato in Mali per raggiungere la madre e le sorelle ma, non avendo buoni rapporti con il nuovo marito della madre, si era rifugiato in Libia per poi giungere in Italia il 5 agosto 2015. Aveva riferito di temere che, in caso di rientro in Costa d’Avorio, i sostenitori dell’attuale presidente potessero perseguitarlo.
3. La Corte d’appello ha escluso i presupposti per la protezione internazionale invocata, ritenendo che la decisione del ricorrente di lasciare il proprio paese avesse motivazioni di carattere personale, non riconducibili alla situazione politica della Costa d’Avorio; che il decorso di nove anni dall’insediamento del nuovo presidente rendesse irrealistici i timori di persecuzione del richiedente che, peraltro, per sua stessa ammissione, non aveva mai svolto attività politica.
4. La Corte di merito ha ritenuto non integrati i requisiti per la protezione umanitaria sul rilievo che i corsi ed i lavori eventualmente intrapresi dal richiedente non fossero sufficienti a dimostrare lo sproporzionato pregiudizio in caso di rientro nel paese d’origine.
5. Avverso tale sentenza il richiedente la protezione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
6. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
7. Col primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dai motivi che hanno indotto il ricorrente a fuggire dalla Costa d’Avorio. Si assume che la Corte d’appello ha del tutto omesso di valutare le circostanze esposte sulla gravità delle persecuzioni dal medesimo subite in Costa d’Avorio e di accertare l’esistenza della guerra civile esplosa in seguito alle votazioni presidenziali.
8. Col secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 10 Cost. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dal grado di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia. Si critica la decisione d’appello là dove ha negato la protezione umanitaria senza valutare la documentazione prodotta sulla frequentazione di corsi di formazione professionale e di apprendimento della lingua italiana e sul reperimento di una dignitosa occupazione lavorativa, e senza considerare l’assenza nel paese d’origine del richiedente di validi riferimenti familiari.
9. I motivi di ricorso sono entrambi inammissibili.
10. Il primo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata, che ha ritenuto le motivazioni di fuga del ricorrente aventi carattere privato ed ha giudicato inverosimili i rischi di persecuzione a distanza di nove anni dall’insediamento del nuovo presidente e nei confronti di chi era semplicemente un elettore che non risultava aver mai svolto attività politica.
11. Le censure, oltre che generiche, investono la valutazione in fatto eseguita dalla Corte di merito, al di fuori del perimetro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e come tali non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.
12. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non rispetta le prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Non risultano in alcun modo trascritti, localizzati né depositati i documenti attestanti lo svolgimento dei corsi di addestramento professionale e di attività lavorativa, elementi addotti al fine di supportare la domanda di protezione umanitaria.
13. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.
14. Nulla va disposto sulle spese atteso che il Ministero non ha svolto attività difensiva.
15. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021