Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31195 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1607-2016 proposto da:

S.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIATERESA GRIMALDI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 327/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/08/2015 R.G.N. 210/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. con sentenza n. 327 del 2015, la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha escluso il diritto dell’attuale ricorrente, titolare di pensione di anzianità AGO, alla pensione supplementare, L. n. 1338 del 1962, ex art. 5, relativamente ai contributi versati nella gestione separata dal 2007 al 2011, in riferimento a domanda amministrativa presentata all’INPS in data 26 febbraio 2010, beneficio negato dall’INPS sul presupposto dell’assenza del requisito anagrafico, innalzato, per effetto della L. n. 243 del 2004, e n. 247 del 2007, entrata in vigore quest’ultimo dal 1 gennaio 2008;

2. la Corte territoriale muoveva dalla premessa della pensione supplementare come beneficio autonomo e concludeva nel senso della determinazione del regime dell’età pensionabile tenuto conto della data di presentazione della domanda amministrativa di pensione supplementare, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla liquidazione;

3. avverso tale sentenza S.F. ha proposto ricorso, affidato a un motivo, con il quale si deducono plurime violazioni di legge, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. il ricorso è da rigettare in continuità con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui i requisiti per la pensione supplementare maturano dalla domanda amministrativa e ad essa si applica il regime dell’età pensionabile vigente al momento della domanda di pensione (v., per la fattispecie comune a quella ora all’esame, Cass. n. 18169 del 2020; nn. 22009 e 22010 del 2019; v., inoltre, fra le altre, Cass. nn. 13212 e 8735 del 2019; Cass. n. 21189 del 2018 ed ivi i precedenti richiamati, in particolare Cass. n. 438 del 1998, per la peculiare condizione costitutiva della domanda di pensione supplementare di vecchiaia; Cass. nn. 25667, 15550, 15393 del 2017; Cass. n. 9293 del 2016);

5. il D.M. 2 maggio 1996, n. 282, art. 1 comma 2, recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 32, prevede che qualora gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla L. n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20;

6. i contributi versati nella gestione, insufficienti per dare luogo ad una pensione autonoma, vengono quindi utilizzati per la costituzione della pensione supplementare (v. Cass., Sez. U, n. 879 del 2007);

7. tale pensione, rispetto al trattamento pensionistico principale, costituisce un beneficio autonomo, sia quanto a decorrenza (dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, L. n. 1338 del 1962, art. 5, comma 2, lett. a)), che a modalità di computo, anche con riferimento agli aumenti per i familiari (art. 5, comma 2, lett. b) e c));

8. la disposizione, laddove richiama per l’individuazione del requisito anagrafico la L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20, contiene un rinvio recettizio al regime proprio della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi comunque sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo;

9. dalla rilevata autonomia della pensione supplementare rispetto a quella principale discende poi che il regime dell’età pensionabile dev’essere individuato con riferimento non alla data in cui si sono verificati i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, così impedendo che il diritto possa ritenersi cristallizzato in epoca precedente;

10. il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia si perfeziona infatti solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo dal primo giorno del mese successivo ad essa, ed è regolato dalla normativa in vigore al momento di tale suo perfezionamento (così Cass. n. 438 del 1998 cit.);

11. deve quindi concludersi che per la pensione supplementare di vecchiaia si applica il regime dell’età pensionabile e quello di accesso attraverso le finestre vigenti nel momento in cui la prestazione viene richiesta, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla relativa liquidazione;

12. contrari argomenti non possono trarsi dalla previsione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 3, che ha previsto, per quanto qui rileva, che l’elevazione dell’età pensionabile per i trattamenti di anzianità e di vecchiaia non si applicasse ai lavoratori che avessero maturato entro il 31.12.2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della sua entrata in vigore;

13. in continuità con altri precedenti di questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 6040 del 2018), la richiamata clausola di salvaguardia opera testualmente “ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità” (L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 3) e, trattandosi di un’eccezione alla regola generale, non può estendersi oltre i casi da essa disciplinati (art. 14 preleggi);

14. in riferimento a domanda di pensione supplementare presentata in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, art. 1, che ha ulteriormente modificato i requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche di anzianità e vecchiaia, è a tale ultima disciplina che occorreva far riferimento per stabilire la maturazione o meno dei requisiti per la liquidazione della prestazione;

15. il delinearsi di univoci orientamenti di legittimità sulla questione dibattuta solo in epoca recente consiglia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

16. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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