Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31196 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8292-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

B.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO CALUSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 16/01/2015 R.G.N. 3976/2013, confermata con ordinanza della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE del 21/01/2016 R.G.N. 115/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, ex art. 348 bis c.p.c., per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento il gravame avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dell’attuale intimato, titolare di pensione di vecchiaia dal 2005, alla pensione supplementare L. n. 1338 del 1962, ex art. 5, relativamente ai contributi versati nella gestione separata dal 2006 in poi, con decorrenza dal primo giugno 2013, in riferimento a domanda amministrativa presentata all’INPS nel maggio 2013, beneficio negato dall’INPS sul presupposto dell’insussistenza del requisito anagrafico e dell’innalzamento dell’età anagrafica (a 66 anni e tre mesi) all’epoca di presentazione della domanda, per effetto della L. n. 247 del 2007, entrata in vigore dal 1 gennaio 2008;

2. per il primo giudice, per l’età pensionabile occorreva far riferimento all’età prevista per legge al momento del conseguimento della pensione di vecchiaia (57 anni di età) e non al regime normativo al momento della richiesta della pensione supplementare;

3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato a un motivo, al quale ha opposto difese B.M., con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;

4. le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

5. con il motivo di ricorso l’Inps lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 1 e 5; della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5;

6. il ricorso è da accogliere in continuità con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui i requisiti per la pensione supplementare maturano dalla domanda amministrativa e ad essa si applica il regime dell’età pensionabile vigente al momento della domanda di pensione (v., per la fattispecie comune a quella ora all’esame, Cass. n. 18169 del 2020; Cass. nn. 22009 e 22010 del 2019; v., inoltre, fra le altre, Cass. nn. 13212 e 8735 del 2019; Cass. n. 21189 del 2018 ed ivi i precedenti richiamati, in particolare Cass. n. 438 del 1998, per la peculiare condizione costitutiva della domanda di pensione supplementare di vecchiaia; Cass. nn. 25667, 15550, 15393 del 2017; Cass. n. 9293 del 2016);

7. il D.M. 2 maggio 1996, n. 282, art. 1 comma 2, recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 32, prevede che qualora gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla L. n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20;

8. i contributi versati nella gestione, insufficienti per dare luogo ad una pensione autonoma, vengono quindi utilizzati per la costituzione della pensione supplementare (v. Cass., Sez. U, n. 879 del 2007);

9. tale pensione, rispetto al trattamento pensionistico principale, costituisce un beneficio autonomo, sia quanto a decorrenza (dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, L. n. 1338 del 1962, art. 5, comma 2, lett. a)), che a modalità di computo, anche con riferimento agli aumenti per i familiari (art. 5, comma 2, lett. b) e c));

10. La disposizione, laddove richiama per l’individuazione del requisito anagrafico la L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20, contiene un rinvio recettizio al regime proprio della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi comunque sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo;

11. dalla rilevata autonomia della pensione supplementare rispetto a quella principale discende poi che il regime dell’età pensionabile dev’essere individuato con riferimento non alla data in cui si sono verificati i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, così impedendo che il diritto possa ritenersi cristallizzato in epoca precedente;

12. il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia si perfeziona infatti solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo dal primo giorno del mese successivo ad essa, ed è regolato dalla normativa in vigore al momento di tale suo perfezionamento (così Cass. n. 438 del 1998 cit.);

13. deve quindi concludersi che per la pensione supplementare di vecchiaia si applica il regime dell’età pensionabile e quello di accesso attraverso le finestre vigenti nel momento in cui la prestazione viene richiesta, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla relativa liquidazione;

14. contrari argomenti non possono trarsi dalla previsione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 3, che ha previsto, per quanto qui rileva, che l’elevazione dell’età pensionabile per i trattamenti di anzianità e di vecchiaia non si applicasse ai lavoratori che avessero maturato entro il 31.12.2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della sua entrata in vigore;

15. in continuità con altri precedenti di questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 6040 del 2018), la richiamata clausola di salvaguardia opera testualmente “ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità” (L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 3) e, trattandosi di un’eccezione alla regola generale, non può estendersi oltre i casi da essa disciplinati (art. 14 preleggi);

16. in riferimento a domanda di pensione supplementare presentata in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, art. 1, che ha ulteriormente modificato i requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche di anzianità e vecchiaia, è a tale ultima disciplina che occorreva far riferimento per stabilire la maturazione o meno dei requisiti per la liquidazione della prestazione;

17. la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata, in applicazione dell’art. 383 c.p.c., comma 4, alla Corte di appello di Firenze, ossia al giudice che avrebbe dovuto pronunciarsi sull’appello, senza vincolo di diversa composizione, tanto non essendo previsto dalla norma applicata trattandosi di rinvio meramente restitutorio, che la deciderà adeguandosi a quanto statuito (v., fra tante, Cass. n. 6326 del 2019);

18. al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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