LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16978-2018 proposto da:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– ricorrente –
contro
R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, dell’avvocato CLAUDIO FERRAZZA, presso lo studio che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 546/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/02/2018 R.G.N. 1874/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO;
visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 9 febbraio 2018 n. 546 la Corte d’Appello di Roma, giudice del rinvio all’esito della sentenza di questa Corte n. 5284/2017, dichiarava la illegittimità del licenziamento intimato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (in prosieguo: il MINISTERO) a R.S.; condannava il MINISTERO alla reintegra della R. ed al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori nonché al versamento dei contributi, oltre interessi.
2. La Corte territoriale dava atto che la sentenza rescindente aveva cassato la pronuncia dello stesso ufficio- che confermava la dichiarazione di illegittimità del licenziamento resa nelle due fasi del primo grado- sul rilievo che la decisione era fondata su una premessa errata, ovvero che in sede di contestazione disciplinare non fosse ammesso il mero rinvio agli atti del procedimento penale e che occorresse una autonoma istruttoria per provare la fondatezza degli addebiti.
3. La Suprema Corte aveva osservato non esservi alcuna disposizione che imponesse alla pubblica amministrazione di procedere ad una autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare. Inoltre, l’onere della prova in ordine alla sussistenza dell’addebito non atteneva alla procedura disciplinare ma all’impugnativa giudiziale del licenziamento; nulla impediva al datore di lavoro pubblico – venuta meno, con D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter, la cd. pregiudiziale penale- di avvalersi in questa sede degli atti del procedimento penale. Erroneamente, pertanto, il giudice del reclamo aveva omesso ogni valutazione degli atti del giudizio penale, rifiutandone l’esame.
4. Tanto premesso, il giudice del rinvio esponeva che il licenziamento era motivato dalla sussistenza a carico della lavoratrice, quale dirigente dei relativi uffici, di una serie di addebiti penali, relativi ad atti contrari ai doveri d’ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Nell’ambito del procedimento penale per quei fatti la lavoratrice era stata sottoposta a custodia cautelare ed il GIP aveva disposto il giudizio immediato.
5. Nel procedimento penale la R. era stata assolta da tutte le imputazioni con sentenza del Tribunale di Roma n. 6256/2016, con la formula “perché il fatto non sussiste”.
6. Il MINISTERO si era limitato- in modo legittimo secondo la sentenza di rinvio- a richiamare le imputazioni oggetto del procedimento penale, senza nulla specificare in ordine alle condotte materiali disciplinarmente rilevanti. Ne derivava che i fatti contestati non potevano giustificare il licenziamento, essendo stata esclusa la loro sussistenza da parte del giudice penale.
7. Trovava applicazione della L. n. 300 del 1970, nella parte in cui prevedeva l’inesistenza del fatto contestato e non, come richiesto dal MINISTERO in via subordinata, il comma 5 dello stesso articolo, relativo alle ipotesi in cui il fatto era stato accertato nelle sue componenti oggettive e soggettive ed il licenziamento era stato dichiarato illegittimo per altri motivi.
8. Doveva essere respinta anche la richiesta di detrazione del cd. aliunde perceptum, in quanto nulla era stato provato al riguardo.
9. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MINISTERO, affidato a quattro motivi di censura, cui ha opposto difese R.S. con controricorso.
10. Le parti hanno depositato memoria.
11. Il PM ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare si rileva che la parte controricorrente ha dedotto con il controricorso la nullità del procedimento disciplinare, in quanto aperto dal dirigente generale e non dall’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, assumendo trattarsi di nullità insanabile e rilevabile d’ufficio.
2. Tale assunto è infondato. Questa Corte (ex aliis, Cass., 24 marzo 2017, n. 7687; Cass., 2 ottobre 2018, n. 23869; Cass., 5 aprile 2019, n. 9675; Cass., 11 luglio 2019, n. 18705; Cass. 02 gennaio 2020 n. 8) ha già affermato che il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte, in quanto la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, rispetto a quella generale della invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa, non essendo equiparabile all’azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati.
3. Con il primo motivo il MINISTERO ha denunciato- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter, artt. 652 e 654 c.p.p..
4. Ha esposto che la sentenza resa nella sede penale dal Tribunale di Roma era stata impugnata dalla Procura sicché erroneamente la Corte territoriale aveva attribuito ad essa efficacia vincolante nel giudizio di impugnazione del licenziamento.
5. Ha comunque dedotto che la valutazione dei fatti oggetto di contestazione disciplinare, ancorché identici rispetto a quelli oggetto della imputazione penale, deve essere condotta dal giudice del lavoro in modo autonomo, finanche nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione resa nella sede penale, poiché i fatti, nella loro materialità, pur non integrando il reato, ben potrebbero conservare rilevanza come inadempimento agli obblighi relativi al rapporto di lavoro.
6. Ha trascritto le allegazioni svolte nel giudizio di rinvio al fine di evidenziare la rilevanza delle condotte materiali sotto il profilo della giusta causa di licenziamento, indipendentemente dal giudizio penale.
7. Con il secondo mezzo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c..
8. Si censura il mancato rispetto del principio dettato dalla sentenza rescindente, in quanto il giudice del rinvio aveva nuovamente omesso di esaminare le condotte poste a fondamento del licenziamento attribuendo erroneamente efficacia decisiva alla sentenza penale, che neppure era definitiva.
9. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
10. Il giudice del rinvio non ha proceduto all’esame degli atti del giudizio penale prodotti in causa, omissione già censurata dalla sentenza rescindente, attribuendo erroneamente efficacia preclusiva alla sentenza penale di primo grado.
11. Trattandosi di sentenza non definitiva, essa non aveva alcuna efficacia nel giudizio disciplinare, per la generale autonomia del giudizio civile rispetto al giudizio penale, salva l’ipotesi, per quanto qui rilevante, di cui all’art. 653 c.p.p.. Detta norma, nel disciplinare la efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, attribuisce efficacia di giudicato (quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso) alla sola sentenza penale irrevocabile e non anche a quella soggetta ad impugnazione.
12. Va, peraltro, aggiunto che questa Corte- pronunciandosi sui rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato- ha già chiarito (Cass. sez. lav. 12 febbraio 2021 n. 3659) che l’accertamento contenuto nella sentenza penale passata in giudicato non preclude comunque una nuova valutazione dei medesimi fatti in sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, con il solo limite, derivante dal giudicato penale, dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità e, dunque, della ricostruzione storica del fatto, posto a fondamento dell’addebito disciplinare, operata nel giudizio penale.
13. Nella citata pronuncia si è fatta applicazione del principio già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati (per tutte: Cass. SU 9 luglio 2015 n. 14344).
14. Detta regula iuris non contrasta con l’art. 653 c.p.p.: non si tratta di operare un nuovo e diverso accertamento del fatto storico ma di compiere un diverso apprezzamento di quel fatto, non venendo in rilievo la sua qualificazione come reato bensì come inadempimento contrattuale.
15. Alla luce dei principi qui ribaditi appare evidente l’errore di diritto commesso dalla Corte territoriale, che non si è adeguata al dictum della sentenza rescindente, ritenendo che il disposto esame degli atti del giudizio penale fosse precluso dalla sentenza di assoluzione, neppure divenuta definitiva.
16. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, restando assorbiti il terzo (con il quale si censura la mancata applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5) ed il quarto (relativo al rigetto di una pretesa e non proposta eccezione di aliunde perceptum).
17. La causa va rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione affinché proceda ad un autonomo esame degli atti del giudizio penale prodotti, secondo i principi di diritto qui ribaditi.
18. Il giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese- alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021