LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20440-2015 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –
contro
C.A., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO SASSANI, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE FORCIONE, AURELIA PETRONE;
– controricorrenti –
nonché contro F.I., + ALTRI OMESSI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 263/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 24/02/2015 R.G.N. 413/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. Con sentenza del 28 novembre 2014- 24 febbraio 2015 n. 208 la Corte d’Appello di Campobasso, per quanto ancora in discussione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta dagli odierni controricorrenti- tutti dipendenti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, dipartimento della organizzazione giudiziaria- per l’accertamento del loro diritto allo svolgimento delle procedure di riqualificazione di cui al CCNL 1998/2001, art. 15; confermava la sentenza appellata nella parte in cui aveva respinto la domanda di risarcimento del danno derivato dal mancato adempimento dell’amministrazione.
2. La Corte territoriale riteneva che dall’art. 15 CCNL 1998/2001 derivasse un diritto dei dipendenti all’avvio delle procedure di riqualificazione ed aggiornamento professionale per le progressioni interne; rigettava l’eccezione della amministrazione circa la non imputabilità dell’inadempimento, dovuto ad una lunga serie di interventi giudiziari che avevano impedito di portare a conclusione le procedure, fino all’accordo con le parti sociali in data 9 novembre 2006.
3. Osservava che, anche a non voler tener conto della responsabilità derivante dall’aver predisposto procedure giudicate illegittime- (senza che tale responsabilità potesse essere incisa dal ricorso alla negoziazione collettiva)- doveva essere comunque considerato, da un lato, il fattore tempo e, dall’altro, che il nuovo protocollo di intesa siglato il 9 novembre 2006, in uno alla pronuncia del Consiglio di Stato del 26.11.2006, avevano segnato l’avvio di una nuova fase del processo di riqualificazione del personale, con improcrastinabilità, a quel punto, dell’adempimento.
4. Vi era dunque quanto meno un ritardo colpevole del Ministero.
5. La domanda di risarcimento, tuttavia, non poteva trovare accoglimento per non essere stato provato il danno da perdita di chance.
6. Gli originari ricorrenti avrebbero dovuto allegare dati utili a ritenere l’effettiva probabilità di conseguire la promozione, in riferimento a ciascuna posizione; i dati indicati individuavano la perdita di chance rispetto ai criteri che erano stati dichiarati illegittimi. Avrebbero dovuto essere invece allegati elementi, quali titoli e capacità professionale di ciascuno, utili a far ritenere la probabilità di superare le selezioni, ove avvenute in attuazione delle disposizioni che prevedono l’accesso dall’esterno.
7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, articolato in tre motivi di censura, cui gli intimati hanno resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Giova premettere che l’interesse del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA al presente ricorso deriva dall’accertamento del diritto dei dipendenti alla riqualificazione contenuto nella sentenza impugnata, capo della pronuncia autonomo rispetto alla statuizione di rigetto della domanda risarcitoria. Il MINISTERO ha peraltro evidenziato che i dipendenti avevano già depositato diffida a riattivare le procedure di riqualificazione (atto di messa in mora del 4.12.2014).
2. Con il primo motivo il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ha denunciato-ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3-violazione del CCNL 16 febbraio 1999, art. 15, comparto MINISTERI nonché degli artt. 1362 e segg. c.c., in relazione agli artt. 16 e seguenti del CCNI del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 5 aprile 2000, deducendo che il sistema delineato dalla contrattazione collettiva nazionale, di comparto ed integrativa, aveva natura meramente programmatica, senza fondare alcun diritto soggettivo allo svolgimento delle procedure.
3. Con il secondo mezzo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. nonché- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5- omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio.
4. La censura coglie il capo della sentenza che ha ritenuto imputabile all’amministrazione l’inadempimento contrattuale, quanto meno a decorrere dalla stipula del protocollo di intesa del 9 novembre 2006. Si evidenzia che la definizione delle procedure di riqualificazione era devoluta interamente alla contrattazione collettiva sicché il fatto che le parti sociali non fossero addivenute ad un accordo non era addebitabile al solo soggetto contrattuale-Ministero della Giustizia; si deduce, altresì, l’omessa considerazione del fatto, attestato dai documenti, che la amministrazione si era attivata nella ricerca di una soluzione ai fini del concreto riavvio delle procedure selettive.
5. Con la terza critica viene denunciata- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2009, artt. 23 e 24, evidenziando che tali norme avevano ricondotto la materia della selezione e dell’accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione nell’alveo del pubblico concorso e della legge sicché l’amministrazione non era più tenuta ad attivare le procedure selettive interne secondo il precedente sistema pattizio né avrebbe potuto procedere in tal senso.
6. I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
7. Questa Corte, a partire dalla ordinanza del 17 gennaio 2020 n. 984 (cui hanno dato seguito Cass. 23 giugno 2020 n. 12358 e Cass. 12 novembre 2020 n. 25626), ha evidenziato, con argomentazioni qui condivise, che il CCNL COMPARTO MINISTERI 16.2.1999 nel disciplinare i passaggi fra aree ed all’interno dell’area non poneva a carico delle Amministrazioni l’obbligo di indire le procedure di riqualificazione perché, al contrario, rimetteva la scelta alla valutazione discrezionale del datore di lavoro, da esercitare “in relazione alle esigenze organizzativo/funzionali…o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili” (art. 15, lett. b) e tenendo conto dei limiti della dotazione organica, dei contingenti in essa previsti, della programmazione triennale del fabbisogno di personale per le assunzioni dall’esterno (art. 15, comma 2).
8. Neppure si può sostenere che la posizione giuridica soggettiva dei dipendenti sia mutata a seguito della pubblicazione degli avvisi di selezione, perché il principio secondo cui il bando, che costituisce un’offerta al pubblico, impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica soggettiva (cfr. fra le tante Cass. n. 14275/2014 e Cass. n. 18685/2015 e fra le più recenti Cass. n. 4436/2018) non può essere utilmente invocato nei casi in cui l’avviso sia affetto da vizi genetici che incidono alla radice sulla sua validità, posto che non è predicabile, all’evidenza, un diritto soggettivo alla conclusione di una procedura concorsuale o selettiva contra ius.
9. D’altro canto, non può essere neppure svalutata la circostanza, alla quale la Corte territoriale ha ritenuto di non dovere attribuire rilievo, che nella specie l’illegittimità degli atti compiuti derivava non dall’iniziativa unilaterale del Ministero bensì dal contenuto degli accordi conclusi in sede di contrattazione integrativa.
10. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, restando assorbito il terzo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto integrale dell’originaria domanda.
11. La formazione dell’orientamento qui condiviso in epoca successiva allo svolgimento dei gradi di merito giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta integralmente la domanda originaria.
Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021