LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 389-2015 proposto da:
B.C., M.S., B.V., L.G., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO AMERICO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ISETTA BARSANTI MAUCERI, GLORIA PIERI, VITTORIO ANGIOLINI;
– ricorrenti –
contro
C.N. R. – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 222/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 25/06/2014 R.G.N. 105/2014 + altri;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. TORRICE AMELIA.
RILEVATO IN FATTO
1. la Corte d’Appello di Genova, in riforma delle sentenze del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto i ricorsi, ha respinto la domanda proposta da B.C. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, i quali avevano convenuto in giudizio il Consiglio Nazionale delle Ricerche per chiedere il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla stabilizzazione disposta dalla L. n. 296 del 2006 e la conseguente condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive correlate all’inquadramento nella diversa fascia stipendiale;
2. la Corte territoriale ha premesso che l’assunzione degli appellati era avvenuta dal CNR non a completamento dell’originaria procedura di assunzione di tenure track, secondo la quale, a mente dell’art. 8 del regolamento del personale INFM era prevista la facoltà per l’Istituto di procedere alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, in caso di valutazione positiva, ma in applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, che aveva determinato una nuova assunzione;
3. ha ritenuto che gli appellati, in mancanza di una specifica previsione, non potevano vantare il diritto alla valorizzazione dell’anzianità pregressa, a fini retributivi e ha escluso che essi potessero utilmente invocare la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
4. ha osservato che, anche a voler riconoscere l’assoluta identità per contenuto e qualità delle prestazioni svolte, la diversità di trattamento era giustificata da una ragione oggettiva, perché solo per le assunzioni a tempo indeterminato il D.Lgs. n. 127 del 2003, art. 20, richiede, quale requisito di partecipazione al concorso, una pregressa attività di durata almeno triennale;
5. ha aggiunto che, ove si valorizzasse per gli stabilizzati l’intera anzianità maturata sulla base di rapporti a termine, si determinerebbe una discriminazione a contrario in quanto la medesima anzianità verrebbe ad essere valutata due volte, sia come condizione per l’accesso all’assunzione, in qualità di ricercatrice a tempo indeterminato, sia ai fini della progressione professionale;
6. avverso questa sentenza B.C. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, ai quali il C.N. R. ha resistito con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, nonché del principio di non discriminazione ex Accordo quadro CES UNICE e CEEP del 1999 da cui scaturisce la direttiva 1999/70/CE, clausola 4.1 e 4.3”; asseriscono, in sintesi, che ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e delle conseguenti maggiorazioni economiche, non può costituire ragione oggettiva la diversità delle forme di reclutamento perché, come evidenziato dalla Corte di Giustizia in fattispecie analoga, occorre avere riguardo alle funzioni esercitate nell’espletamento del contratto di lavoro e l’obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia, in danno dei dipendenti assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico, non può mai giustificare una normativa nazionale che escluda totalmente ed in ogni circostanza la valorizzazione del servizio prestato in qualità di lavoratore a tempo determinato;
8. con il secondo motivo, formulato in via condizionata al mancato accoglimento del primo, i ricorrenti addebitano alla Corte territoriale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di avere omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, perché non ha considerato i titoli vantati da ciascuno di essi ricorrenti, all’atto della chiamata diretta (il M.) e all’atto della ammissione alla selezione pubblica di cui ai bandi INFM (gli altri ricorrenti);
9. il primo motivo del ricorso è fondato;
10. questa Corte si è già pronunciata sulla questione, che qui viene in rilievo, del riconoscimento dell’anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca, successivamente stabilizzati ai sensi della L. n. 296 del 2006, ed ha affermato che in tal caso al lavoratore “deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata precedentemente all’acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell’ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso sì trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l’assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato, la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo” (Cass. n. 15232/2020, Cass. n. 15231/2020, Cass. n. 4195/2020, Cass. n. 7112/2018, Cass. n. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 21311/2020, in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell’Istituto di Astrofisica; Cass. n. 118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019 queste ultime in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica);
11. il principio di diritto è stato affermato valorizzando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, nelle pronunce 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui; 11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares; 21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras; 5.6.2018, causa C – 677/16, Montero Mateos), ha dato continuità alla propria interpretazione della clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE ribadendo che:
12. la clausola 4 dell’Accordo esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C177/10 Rosado Santana);
13. il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
14. le maggiorazioni retributive, che derivano dall’anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
15. a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
16. la stessa Corte di Giustizia, chiamata a pronunciare in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla L. n. 296 del 2006, ha ritenuto che la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra;d1 semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C – 152/14 Bertazzi);
17. la Corte di Giustizia, sempre in relazione alle procedure di stabilizzazione ex L. n. 96 del 2006, ha esaminato anche la questione, prospettata dal giudice del rinvio, della necessità di evitare discriminazioni alla rovescia, ossia in danno degli assunti a tempo indeterminato, ed ha evidenziato che l’obiettivo, pur potendo costituire una “ragione oggettiva” ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro, “non può comunque giustificare una normativa nazionale sproporzionata come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione” (Corte di Giustizia Bertazzi, cit., punto 16);
18. i richiamati principi, come osservato da questa Corte nelle decisioni Cass. nn 9806, 9491, 7705, 7309 del 2020, sono stati ribaditi dalla Corte di Giustizia nella recente sentenza 20 settembre 2018 in causa C-466/17, Motter, con la quale si e’, in sintesi, osservato che al fine di “raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato” e di evitare “discriminazioni alla rovescia” è consentito, nel rispetto del principio del pro rata, tener conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale, fermo però restando che al momento dell’assunzione come dipendente pubblico di ruolo deve essere valorizzata ai tini dell’anzianità anche la carriera pregressa del lavoratore a tempo determinato.
19. è stato precisato, al riguardo, che il riconoscimento non integrale deve comunque trovare fondamento nella necessità di “….rispecchiare le differenze tra l’esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono interventi in particolare nell’ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”;
20. è sufficiente richiamare quest’ultimo arresto della Corte per escludere che il principio già affermato nelle pronunce indicate nel p. n. 10 di questa ordinanza e ribadito nelle decisioni indicate nel p. n. 18 di questa ordinanza, possa essere rimeditato dal Collegio, in ragione di una pretesa diversità fra i requisiti di accesso al rapporto a termine e quelli richiesti per la partecipazione alle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione con contratto a tempo indeterminato;
21. va detto, poi, che nel caso di specie la Corte territoriale ha fondato la pronuncia di rigetto della domanda, facendo leva sul D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127, art. 20, che disciplina le diverse tipologie di rapporto e le relative modalità di assunzione alle dipendenze del C.N.R., ma non ha in alcun modo valutato le procedure all’esito delle quali erano stati conclusi i contratti a tempo determinato dedotti in causa in causa;
22. il giudice d’appello, in altri termini, ha ritenuto giustificato il trattamento differenziato valorizzando una “ragione oggettiva” desunta, in via astratta, dalla normativa che disciplina le modalità di assunzione alle dipendenze del C.N.R., senza compiere alcuna comparazione con i requisiti che erano stati richiesti per essere assunti con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell’I.N. F.M. (ricorrenti B., L.M., B.) e presso il C.N. R. presso l’Istituto di matematica Applicata e Tecnologie Informatiche (ricorrente M.);
23. il Collegio intende ribadire il principio, “recentemente affermato nella sentenza n. 31149/2019 in tema di ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, secondo cui la clausola 4 dell’Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta, sicché la denunciata discriminazione deve essere sempre verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la diversità di trattamento si leghi a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la diversità possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell’altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto;
24. in via conclusiva, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento del secondo;
25. la sentenza impugnata deve essere cassata, in ordine al motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;
PQM
La Corte:
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto.
Rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021