LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33863-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12.
Presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
ARNAS AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI N. 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO STALLONE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3593/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 30/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
La CTR della Sicilia con sentenza n. 3593/2019 rigettava l’appello dell’Azienda di rilievo nazionale e di Alta specializzazione Ospedali ” Civico di Cristina Benfratelli avverso la pronuncia della ctp di Palermo che aveva accolto il ricorso della contribuente relativo all’impugnativa del silenzio rifiuto opposta dall’Agenzia delle Entrate in merito all’istanza di restituzione dell’Irpeg versata per l’anno 2004 in misura eccedente quella dovuta.
Il Giudice di appello, per gli aspetti che qui interessano, riconosceva la fondatezza della domanda di rimborso ritenendone sussistenti gli elementi costitutivi escludendo cha la contribuente fosse incorsa in alcuna decadenza.
L’Agenzia ricorre per la cassazione, sulla base di un unico motivo, cui l’intimata resiste con controricorso.
Si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per avere erroneamente stabilito che il termine di decadenza, per la presentazione dell’istanza di rimborso, decorra dalla data del versamento del saldo anziché da quella del versamento degli acconti.
Si sostiene che l’importo dovuto dall’Azienda ospedaliera era ben definito dal momento della presentazione dei redditi e della dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 9 bis, ex comma 3.
Al profilo giuridico cruciale della controversia si risolve grazie al chiaro insegnamento della Cassazione, a sezioni unite, che si è premurata di precisare che: “L’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte è rigoroso nella identificazione (di regola) nel giorno del versamento (il) dies a quo (come tale non computabile) del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso dell’importo pagato. Si e’, infatti, affermato, ad esempio, che: (…) il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, con riferimento ai versamenti in acconto, decorre dal versamento del saldo ne caso in cui il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza dei versamenti in acconto, rispetto a quanto risulti poi dovuto a saldo oppure qualora derivi da pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà, poiché subordinati alla successiva determinazione in via definitiva dell’obbligazione o della sua misura, mentre decorre dal giorno del versamento dell’acconto stesso, nel caso in cui quest’ultimo, già al momento in cui venne eseguito, non fosse dovuto o non lo fosse nella misura in cui fu versato, ovvero qualora fosse Inapplicabile la disposizione di legge in base alla quale venne effettuato, poiché in questi casi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il versamento (tra le altre, Cass. nn. 56 del 2000, 4282, 7926 e 14145 del 2001, 21557 del 2005, 13478 del 2008, 4166 del 2014) (…).” (Cass. sez. un. 16/06/2014, n. 13676).
Ora nel caso di specie la CTR con una valutazione in fatto non censurabile in questa sede ha accertato che il diritto al rimborso in misura eccedente al dovuto è avvenuto con il pagamento del saldo sicché non era decorso il termine di 48 mesi dal pagamento dell’istanza di rimborso del 28.12.2008 Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 3000,00 oltre accessori di legge e 15%.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021