LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34886-2019 proposto da:
COMUNE FORIO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;
– ricorrente –
contro
HOTEL LA GINESTRA DI R.L. SAS;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3349/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 15/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
Il Comune di Forio ricorre per cassazione sulla base di due motivi avverso la decisione della CTR della Campania, con la quale il Giudice di appello statuiva l’illegittimità dell’avviso di pagamento relativo alla Tari per l’annualità, relative all’immobile di proprietà della società Hotel La Ginestra s.a.s., sul presupposto che la contribuente aveva presentato una dichiarazione infedele.
Rilevava al riguardo, che poiché veniva in discussione una presunta infedeltà o incompletezza dell’originaria denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, con la quale la contribuente aveva chiesto che la tariffa fosse commisurata all’effettivo periodo di occupazione dei locali invece che all’intero anno solare, l’Ufficio avrebbe dovuto ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, emettere un avviso di accertamento in rettifica e non già un avviso di pagamento che può essere emesso solo in caso la tassa venga riscossa in conformità alla dichiarazione presentata.
La ricorrente critica con un primo motivo la decisione per la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 71, per omesso esame del Regolamento, per violazione degli artt. 115 e 1116 c.p.c. in ordine alla valutazione delle prove per difetto di motivazione e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si rileva che la CTR sarebbe incorsa in errore qualificando l’atto impugnato come mero avviso di pagamento in quanto in esso si ravviserebbero tutti gli elementi per inquadrarlo come avviso di accertamento.
Con un secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per difetto assoluto di motivazione.
Si sostiene che la motivazione posta a base della decisione sarebbe frutto di una manifesta illogicità con travisamento dei fatti in quanto nel caso di specie non si sarebbe contestato l’entità della tariffa per gli alberghi e la sua motivazione ma unicamente il periodo di funzionamento che, per regolamento non impugnato, non assumerebbe alcuna rilevanza.
L’intimata non si è costituita.
Entrambi i motivi difettano di autosufficienza.
Giova invero ricordare innanzitutto come i motivi contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio di cassazione, in quanto rimedio a critica vincolata, debbano avere, a pena di inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. Sez. 6 – 1, 24/02/2020, n. 4905), oltre a contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e a permettere, altresì, la valutazione della fondatezza di tali ragioni (Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784).
In particolare, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge (o eventualmente il principio di diritto) di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (in tal senso, Cass., Sez. U., 28/10/2020, n. 23745; Cass. Sez. 6 – 1, 24/02/2020, n. 4905; Cass., Sez. 3, 28/10/2002, n. 15177; Cass., Sez. 2, 26/01/2004, n. 1317; Cass., Sez. 6 – 5, 15/01/2015, n. 635; Cass. Sez. 3, 11/7/2014, n. 15882, Cass. Sez. 3, 2/4/2014, n. 7692). L’art. 366 c.p.c., n. 6, invece, impone di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777), mediante la riproduzione diretta o indiretta del contenuto che sorregge la censura, precisando, in quest’ultimo caso, la parte del documento cui quest’ultima corrisponde (Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784; Cass., Sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679) e i dati necessari all’individuazione della sua collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777).
Ciò posto è di tutta evidenza che per potere apprezzare la rilevanza delle censure, era necessario che parte ricorrente riproducesse il contenuto dell’avviso di accertamento nonché la richiesta della contribuente, al fine di consentire di verificare la correttezza della qualificazione giuridica data dal Giudice di appello all’atto impugnato alla luce della domanda prodotta in causa. Non risulta, in particolare, chiaramente ricostruito, mediante la riproduzione dei passaggi specifici dell’avviso di pagamento, il profilo relativo ai presupposti sulla base dei quali lo stesso è stato adottato.
I motivi in esame, dunque, così come prospettati, non consentono di apprezzare la rilevanza e la decisività dei fatti evidenziati, proprio in considerazione della non chiara ricostruzione della vicenda in esame e dei singoli fatti sui quali si è basato l’accertamento, indicati in modo frammentario e senza una coerente linea ricostruttiva.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021