LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14029-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
CAPITAL TIR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FOSSO DI DRAGONCELLO, 116, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO BOSCHETTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6429/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 18/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento catastale relativo ad un immobile sito a ***** relativamente al quale la parte contribuente, tramite DOCFA, aveva proposto la categoria catastale C/2 (magazzini e locali deposito) mentre l’Ufficio l’aveva rettificata in D/7 (fabbricati per esigenze industriali), ripristinando la categoria originaria e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendosi che si debba avere riguardo non alla potenzialità dell’immobile ma alla sua effettiva destinazione d’uso;
la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’ufficio, rilevando che, sulla base del sopralluogo effettuato dall’Ufficio stesso, emerge che l’immobile è utilizzato principalmente come locale di deposito e stoccaggio (per cui sarebbe corretta la categoria proposta dalla parte contribuente tramite DOCFA, ossia C/2) e non già per speciali esigenze di un’attività industriale (per cui non sarebbe corretta la categoria indicata dall’Ufficio, ossia D/7).
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la società contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria eccependo in primis l’inammissibilità del ricorso e insistendo comunque per il rigetto dello stesso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione delle norme che regolano il Catasto Edilizio Urbano e norme per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani di cui al R.D.L. n. 652 del 1939, convertito in L. n. 1249 del 1939, del D.P.R. n. 1142 del 1949, del D.L. n. 70 del 1988, art. 11, convertito in L. n. 154 del 1988 in quanto le conclusioni a cui perviene la sentenza impugnata non tengono conto delle effettive e intrinseche caratteristiche dell’unità immobiliare oggetto di contenzioso, caratterizzata da elevate altezze, un’ampia superficie e una localizzazione in un’area industriale, cosicché la precedente destinazione D/7 è più confacente a tale immobile rispetto a quella C/2 proposta tramite DOCFA dalla parte contribuente.
Va esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del secondo ricorso introduttivo perché tardivo: tale eccezione è infondata perché il controricorso relativo al primo – tempestivo ricorso ha sanato la nullità della notifica (perché avvenuta direttamente alla parte anziché ai difensori costituiti) dello stesso per raggiungimento dello scopo (Cass. n. 24450 del 2017, secondo cui la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente e non al suo procuratore non determina l’inesistenza, ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291 c.p.c., comma 1, con la sua rinnovazione, oppure con l’intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall’art. 156 c.p.c., comma 2, applicabile anche al giudizio di legittimità: nella specie, la S.C. ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso, perché notificato presso gli uffici comunali invece che presso il domicilio eletto sul rilievo dell’avvenuta costituzione del Comune), rendendo così irrilevante la notifica del secondo ricorso, avendo già piena validità il primo.
Nel merito, il motivo di impugnazione è fondato.
Secondo questa Corte, infatti:
“1.1 Il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, recita: “il classamento consiste nel riscontrare, con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell’art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all’atto del classamento”. A norma del successivo art. 62 poi: “La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell’unità immobiliare”. Questa Corte ha quindi già affermato che “Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. “destinazione ordinaria”, sicché l’idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica. (vedi Cass. n. 8773 e n. 12205 del 2015); ed ancora che “In tema di rendita catastale, nell’ipotesi in cui l’immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all’attività in concreto svolta all’interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata (vedi Cass. n. 22103 del 2018).
1.2 Non rileva quindi né il carattere pubblico o privato della proprietà dell’immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell’immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento” (Cass. n. 34002 del 2019).
La Commissione Tributaria Regionale, rilevando che, sulla base del sopralluogo effettuato dall’Ufficio stesso, emerge che l’immobile è utilizzato principalmente come locale di deposito e stoccaggio (per cui sarebbe corretta la categoria proposta dalla parte contribuente tramite DOCFA, ossia C/2) e non già a speciali esigenze di un’attività industriale (per cui non sarebbe corretta la categoria indicata dall’Ufficio, ossia D/7), riprendendo così le conclusioni cui era pervenuta la sentenza di primo grado e attribuendo dunque rilevanza decisiva alla effettiva destinazione dell’immobile anziché alle potenzialità dell’immobile stesso, non ha considerato che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. “destinazione ordinaria”, sicché l’idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua astratta potenzialità d’utilizzo.
Pertanto il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021