Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31214 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25945-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

POLIS FONDI SGRPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO, 34, presso lo studio dell’avvocato CHIARA ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MATTARELLI;

– controricorrente –

contro

STELLINE REAL ESTATE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3587/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 09/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che su impugnazione da parte di Stelline Real Estate spa e Polis Fondi SGR.PA. di avviso di accertamento per imposta di registro, ipotecaria e catastale anno 2013, ha accolto l’appello del contribuenti.

La CTR, premette che nel 2013 la società Stelline Servizi immobiliari spa aveva ceduto a Polis Fondi immobiliari di Banche popolari la piena proprietà di alcuni immobili, alcuni dei quali in corso di costruzione, per i quali le parti hanno dichiarato l’atto soggetto a IVA con imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. L’Ufficio, con l’atto impugnato, ha applicato l’imposta di registro in misura proporzionale, sul presupposto che gli immobili dovessero considerarsi ultimati, in quanto accatastati.

La CTR ha quindi ritenuto che “se l’immobile, come nel caso di specie, è ancora in costruzione e solo dopo l’acquisto ne vengono ultimati i lavori… la cessione non rientra nell’ambito di applicazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, che prevede l’esenzione da IVA per le cessioni dei fabbricati strumentali… sicché la circostanza che l’immobile non sia ultimato non consente l’esenzione dell’IVA per immobili in fase di costruzione che ne escludono la strumentalità”.

Per la cassazione dell’indicata sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con unico motivo.

Resiste con controricorso Polis Fondi S.G.R.P.A..

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo si deduce nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61; dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118disp. Att. c.c., dell’art. 111 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente, in quanto manca la motivazione sul presupposto che i fabbricati oggetto di compravendita fossero ancora da ultimare.

Il motivo è infondato.

La sentenza fa espresso riferimento nella parte in fatto e nella motivazione alla natura del fabbricato “ancora in costruzione” in relazione al quale, correttamente, in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23499/2016) ha escluso l’applicabilità del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-ter, trattandosi di beni ancora inseriti nel “circuito produttivo” (sussistendo in tali casi l’applicazione alternativa tra IVA e imposte di registro, ipotecaria e catastale; per cui queste ultime sono dovute in misura fissa).

Ne’ l’Agenzia fornisce, per il principio di autosufficienza, elementi idonei a ritenere errata l’affermazione della CTR circa lo stato dell’immobile, limitandosi a censurare la motivazione della sentenza “che non consente di poter evincere il percorso logico giuridico in base al quale il giudice è pervenuto alla determinazione che i fabbricati oggetto di compravendita fossero ancora da ultimare”.

Trattasi in realtà di un accertamento in fatto reso dalla sentenza impugnata per censurare il quale l’Agenzia avrebbe dovuto dimostrare – in base all’atto di compravendita e agli elementi di fatto emersi nel giudizio di merito- che il presupposto fattuale su cui la CTR ha fondato la propria decisione fosse errato. Il ricorso sotto tale profilo è del tutto carente, mirando in realtà la censura ad un nuovo accertamento in fatto, inammissibile in questa sede.

Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.600,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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