LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2401-2019 proposto da:
L.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 38, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2233/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 31/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
rilevato che:
il contribuente impugnava una intimazione di pagamento eccependo vizi formali e sostanziali – unitamente agli atti prodromici (cartella di pagamento, avviso di accertamento e ruolo) con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 556,60 Euro oltre accessori per il pagamento della TARSU;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ed annullava l’intimazione di pagamento per omessa notificazione della stessa;
il contribuente proponeva appello chiedendo l’annullamento anche della cartella di pagamento, dell’avviso di accertamento e del ruolo sottesi alla suddetta intimazione di pagamento già annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale;
la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l’appello della parte contribuente inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. in quanto la parte contribuente non risulta soccombente in alcun modo perché tutte le doglianze riguardanti i provvedimenti ulteriori (mai notificati) risultano assorbiti dall’annullamento dell’intimazione di pagamento e dagli stessi non deriva alcun effetto pregiudizievole nei suoi confronti e condannava l’appellante alle spese del secondo grado di giudizio liquidandole in mille Euro oltre accessori di legge in favore del procuratore della parte appellata.
La parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre Riscossione Sicilia s.p.a. non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25, nonché degli artt. 100 e 112 c.p.c. in quanto vi era un interesse ad agire consistente nello scioglimento dell’incertezza giuridica su quali atti fossero stati effettivamente annullati, dal momento che aveva impugnato anche gli atti presupposti a lui non notificati;
con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, della L. n. 27 del 2012, del D.M. n. 55 del 2014, della L. n. 247 del 2002 nonché dell’art. 2233 c.c. in quanto la liquidazione delle spese giudiziali da parte della Commissione Tributaria Regionale (mille Euro oltre accessori di legge per spese di lite il cui valore è di 566,60 Euro) è abnorme e sproporzionata rispetto al valore della lite, in violazione delle tariffe e dei parametri legali.
Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Secondo questa Corte infatti:
l’estratto di ruolo, che è atto interno all’Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all’atto impositivo di cui si deduca l’omessa notifica, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo. (Cass. n. 12471 del 2021; Cass. n. 13755 del 2019; Cass. n. 22184 del 2017); nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l’annullamento della sentenza impugnata è necessario soltanto se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (Cass. n. 8068 del 2021; Cass., Sez. 1, 09/08/2017, n. 19759; Cass., Sez. 1, 07/02/2020, n. 2966; Cass., Sez. 3, 12/12/2014, n. 26157), interesse questo che nella specie non sussiste;
il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. n. 6091 del 2020; Cass. n. 21968 del 2021);
in relazione alla natura impugnatoria del processo tributario, quantunque nella forma di impugnazione – merito, l’effetto del giudicato formale, ancorché conseguito in forza di una pronuncia “in rito”, comporta la definitività dell’atto impugnato, che non può essere rimessa in discussione da una pronuncia successiva del tutto identica, sicché resta preclusa la proposizione della stessa domanda davanti al medesimo giudice (Cass. n. 18382 del 2020).
La Commissione Tributaria Regionale si è conformata ai predetti principi laddove – dichiarando l’appello della parte contribuente inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. in quanto la parte contribuente non risulta soccombente in alcun modo perché con l’accoglimento del motivo di impugnazione relativo alla notificazione della cartella tutte le doglianze riguardanti i provvedimenti ulteriori (mai notificati) risultano assorbiti dall’annullamento dell’intimazione di pagamento e dagli stessi non deriva alcun effetto pregiudizievole nei suoi confronti – ha correttamente ritenuto che con l’annullamento dell’intimazione di pagamento fossero assorbiti le questioni relative agli atti presupposti dato che il successivo giudicato copre il dedotto e il deducibile cosicché non è dato rinvenire alcun interesse ad agire in capo al ricorrente.
Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile.
Secondo questa Corte, infatti:
in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass. n. 10343 del 2020; Cass. n. 30286 del 2017);
in sede di ricorso per cassazione, la determinazione, del giudice di merito, relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, sicché è generico il mero riferimento a prestazioni, che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, con derivante inammissibilità dell’inerente motivo (Cass. n. 4990 del 2020; Cass. n. 10409 del 2016);
la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima (Cass. n. 18584 del 2021);
in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. n. 30286 del 2017);
in tema di spese processuali, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia della mancata distinzione, nella sentenza impugnata, tra diritti ed onorari secondo la disciplina delle tariffe professionali applicabili “ratione temporis” alla fattispecie, atteso che, in assenza di deduzioni sui concreti pregiudizi subiti dalla mancata applicazione di tale distinzione, la censura non dimostra l’esistenza di un interesse ad ottenere una riforma della decisione (Cass. n. 15363 del 2016);
in tema di liquidazione delle spese processuali, rientra nella valutazione discrezionale del giudice del merito, basata essenzialmente su accertamenti di fatto ed insindacabile in Sede di legittimità, lo stabilire se una causa presenti, oppure no, ai sensi del D.M. 22 giugno 1982, ex art. 5, straordinaria importanza e possa quindi giustificare il raddoppio dei massimi degli onorari, per la cui liquidazione non è poi indispensabile un analitico esame delle singole voci, potendo essi essere liquidati globalmente, nel rispetto dei limiti – minimo e massimo – previsti nella tariffa (Cass. n. 2869 del 1995; Cass. n. 3715 del 1989).
Nella specie la parte ricorrente in particolare: non ha specificato analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore; non ha specificato che era stato ingiunto il pagamento di Euro 507,75 oltre accessori e non è stato eseguito il calcolo degli accessori, pure rilevante al fine dell’individuazione dello scaglione di riferimento; non ha preso in considerazione l’ipotesi che la causa potesse essere considerata di particolare importanza al fine del raddoppio degli onorari a carico del soccombente; non ha spiegato perché si tratterebbe di uno scostamento apprezzabile rispetto ai parametri medi – avuto riguardo alla natura della controversia – non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, cosicché i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono solo criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale, anche in considerazione del disposto dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione, direttamente funzionale ad un reale esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e al cui effettivo rispetto presiede la necessità per l’avvocato di superare un apposito esame di abilitazione statale (art. 33 Cost., comma 5).
Pertanto, ritenuto infondato il primo motivo di impugnazione e inammissibile il secondo, il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita Riscossione Sicilia s.p.a..
P.Q.M.
La Corte dichiara infondato il primo motivo di impugnazione e inammissibile il secondo e rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021