LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 572-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELLA DEGLI ESPOSTI, 69, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA PENTASSUGLIA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3136/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 22/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
La CTR del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agente della riscossione avverso la decisione della CTP di Roma con cui era stato accolto il ricorso di C.G. avente ad oggetto l’intimazione di pagamento relative a diverse cartelle emesse per il recupero di Irpef e addizionali regionali e irpef.
Il Giudice di appello rilevava che la giurisdizione tributaria non sussisteva con riguardo ai crediti non tributari poiché relativi a violazioni del codice della strada. Osservava per quel che attiene ai crediti relativi all’Irpef che la prescrizione doveva ritenersi di cinque anni non essendo intervenuta un accertamento con sentenza passata in giudicato.
Avverso tale sentenza l’Agente delle Entrate e della riscossione propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo cui resiste il contribuente con controricorso.
Si deduce la violazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si sostiene infatti che il credito erariale sotteso alle cartelle di pagamento è soggetta alla prescrizione decennale.
I tributi erariali, dei quali qui si controverte (come risulta dalla sentenza impugnata) sono, secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24322/14; Cass. n. 22977/10; Cass. n. 2941/07; Cass. n. 16713/16; Cass. n. 32308/2019), soggetti non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948 c.c., n. 4, “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo (Cass., 29/04/ 2020, n. 8297).
I crediti di imposta sono quindi, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. n. 9906/2018; Cass. n. 32308/2019).
In questo senso, quindi, è stato anche recentemente riaffermato da questa Corte che “Il diritto alla riscossione di un’imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c., ove la legge non disponga diversamente, salvi, in quest’ultima ipotesi, gli effetti del giudicato sui termini cd. brevi di prescrizione” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Cass. 2021 n. 9214).
Il ricorso va accolto e la decisione cassata e rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021