Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31222 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7386-2021 proposto da:

F.L., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato DEBORA MARIA PETTINATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5983/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 21/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

RILEVATO

che il ricorso proposto da F.L., notificato il 24.05.2020, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile di questa Corte.

Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione.

CONSIDERATO

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore di Riscossione Sicilia e di Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 6200,00 per ciascuno oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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