LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6131-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
SIBELCO ITALIA SPA A SOCIO UNICO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1311/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 22/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente impugnava il silenzio rifiuto su un’istanza di rimborso delle tasse sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile di cui al D.P.R. n. 641 del 1972, art. 21, versate dalla ricorrente in relazione a dei contratti di abbonamento sottoscritti con diversi gestori di telefonia;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, affermando che l’Agenzia delle entrate erroneamente ritiene che il presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sia il D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 160, il quale avrebbe ripreso e confermato il contenuto normativo del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, perché, nonostante tale interpretazione sia confermata dalle sezioni unite dalla Cassazione, l’art. 160 cit. non è applicabile ai telefoni cellulari, i quali non sono stazioni radioelettriche ma apparati terminali di telecomunicazione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 641 del 1972, Tariffa annessa, art. 21, e del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 160, e del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata nell’escludere la tassa governativa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, tariffa allegata, art. 21, per i telefoni cellulari si pone in contrasto con quanto stabilito da Cass. SU n. 9560 del 2014.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Secondo questa Corte infatti:
In tema di radiofonia mobile, l’abrogazione del D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, art. 318, ad opera del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218, non ha fatto venire meno l’assoggettabilità dell’uso del “telefono cellulare” alla tassa governativa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, tariffa allegata, art. 21, in quanto la relativa previsione è riprodotta nel D.Lgs. n. 259 cit., art. 160. Va, infatti, esclusa – come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con il D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, conv. con modif. in L. 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione – una differenziazione di regolamentazione tra “telefoni cellulari” e “radio-trasmittenti”, risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al D.Lgs. n. 259 cit. (attuativo, in particolare, della Dir. 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al D.Lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della Dir. 1999/5/CE), sicché il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all’art. 160 della nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell’art. 219 del medesimo D.Lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare “nuovi o maggiori oneri per lo Stato”, e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti. Ne’, in ogni caso, l’applicabilità di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l’esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia: CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013 (Cass., S.U., n. 9560 del 2014; Cass. n. 17386 del 2014; Cass. n. 19632 del 2014; Cass. nn. 14243, 13329 e 9762 del 2021).
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale – affermando che l’Agenzia delle entrate erroneamente ritiene che il presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sia il D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 160, il quale avrebbe ripreso e confermato il contenuto normativo del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, perché, nonostante tale interpretazione sia confermata dalle sezioni unite dalla Cassazione, l’art. 160 cit. non è applicabile ai telefoni cellulari, i quali non sono stazioni radioelettriche ma apparati terminali di telecomunicazione – non si è attenuta al suddetto principio ritenendo arbitrariamente che sussista una differenziazione di regolamentazione tra “telefoni cellulari” e “radio-trasmittenti”, risultando invece entrambi soggetti alla tassa prevista dal D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 160, che richiama il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, tariffa allegata, art. 21.
Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021