Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.3123 del 09/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24514/2018 proposto da:

AIR ITALY S.P.A., (già Meridiana Fly s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE n. 23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, ENRICO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente – principale –

contro

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato EVANGELISTA BASILE;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1258/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/06/2018 R.G.N. 447/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA;

udito l’Avvocato ANDREA MUSTI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1258 depositata il 29.6.2018, su reclamo di entrambe le parti e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato da Air Italy s.p.a. (già Meridiana Fly s.p.a.) con lettera dell’1.6.2016, a L.R., pilota, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro e condanna al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 5;

2. La Corte di appello, ha rammentato che il lavoratore aveva ricevuto una lettera di contestazione disciplinare ove si deduceva l’erronea comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato per altra compagnia aerea (Qatar Airways) durante il periodo di sospensione, per cassa integrazione guadagni straordinaria, del rapporto di lavoro; ha rilevato che era emersa la natura di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la suddetta nuova compagnia aerea – alla luce dell’offerta di impiego ricevuta dal lavoratore (che non conteneva alcun termine ma prevedeva la libera recedibilità, salvo preavviso, delle parti), dovendosi ritenere elemento estraneo ed incerto al contratto la necessità di un visto di lavoro e di approvazioni governative – e che la diversa comunicazione effettuata dal lavoratore, dovuta, a meri profili di colpa, determinava un profilo di sproporzionalità della sanzione, con conseguente applicazione del regime dettato dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5.

3. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a un motivo. Il lavoratore resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 nonchè artt. 1175,1375,2104,2105,2106,1362 c.c. e dell’art. 26 CCL Eurofly, avendo, la Corte territoriale, sottovalutato il comportamento del lavoratore che – durante la sospensione del rapporto per cassa integrazione guadagni straordinaria – instauri un rapporto di lavoro non temporalmente predeterminato, dichiarando (sul relativo modulo SR 83 inviato al datore di lavoro e all’INPS) una circostanza non corrisponde al vero, ossia la sussistenza di un inesistente termine finale del nuovo contratto di lavoro (30.11.2018), in tal modo tradendo lo scopo precipuo cui è finalizzato l’istituto di sostegno del reddito (particolarmente ampio proprio nel settore aereo), gli insegnamenti del giudice delle leggi (in specie Corte Cost. n. 195 del 1995, che ha fissato il principio dell’assoluta incompatibilità tra godimento della cassa integrazione e nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine), le circolari Inps e le direttive aziendali. La Corte ha omesso di considerare, inoltre, che il contratto collettivo di settore punisce con Sanzione espulsiva sia comportamenti dolosi che comportamenti colposi.

2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce omesso esame di un fatto decisivo nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, avendo, la Corte territoriale, trascurato che la Meridiana si era fatta promotrice dell’assunzione del lavoratore presso la Qatar Airways, sulla base di specifiche intese commerciali, che il contratto stipulato non poteva ritenersi connotato da stabilità visto la necessità del periodico rinnovo del permesso di soggiorno e che la libera recedibilità era indice di una natura determinata del contratto (mancando le tutele approntate dal nostro ordinamento a tutela del lavoratore), con conseguente insussistenza del fatto addebitato e assoluta antigiuridicità della condotta addebitata.

3. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, deve essere valutato in via preliminare il ricorso incidentale.

4. La censura relativa alla qualificazione giuridica del contratto stipulato dal pilota con la Qatar Airways, è infondata.

5. E’ opportuno sottolineare che, in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e della individuazione della volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., mentre la seconda concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche – può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cass. n. 29111 del 2017; Cass. n. 420 del 2006).

5.1. Inoltre, deve precisarsi che la legge straniera (naturalmente non quella dell’Unione Europea) non è soggetta alla regola “iura novit curia”, la quale vale solo per il diritto nazionale (Cass. n. 1388 del 1979) e la parte che invoca l’applicazione del diritto straniero da parte del giudice italiano, il quale non ne abbia nozione per scienza diretta, nè sia in grado di conoscerne il contenuto alla stregua degli elementi acquisiti nel processo, ha l’onere di allegare e provare, oltre ai fatti che determinino il collegamento della controversia con la legge straniera, anche il contenuto di quest’ultima, in termini diversi dalle corrispondenti norme dell’ordinamento italiano (Cass. Sez. Un. 1647 del 1980; Cass. n. 995 del 1986).

5.2. Orbene, nel perimetro di sindacabilità in sede di legittimità come sopra delineato, ritiene questa Corte che il rapporto instaurato dal Pilota con la Quatar Airways, concordemente all’opinione dei giudici del merito, sia a tempo indeterminato, in quanto la rilevanza qualificante degli elementi di fatto, così come accertati, e le loro implicazioni inducono a ritenere che il corretto paradigma normativo non sia quello del contratto a termine.

5.3. Invero, nel nostro ordinamento, il termine finale di efficacia è un elemento accidentale del contratto e, in quanto tale, da pattuirsi appositamente: in mancanza il rapporto è a tempo indeterminato.

5.4. Il termine può consistere nella indicazione di una data, ma anche di un evento: in tal caso si parla di termine indirettamente determinato (certus an, incertus quando).

5.5. In ogni caso, l’area di discrezionalità circa l’apposizione del termine non è assoluta, dovendosi pur sempre avere riguardo alle ragioni per cui il termine è stato apposto e all’entità dell’impegno assunto, anche sotto il profilo della prospettiva utilitaristica del contratto.

5.6. Nella fattispecie in particolare, la libera recedibilità è un elemento esterno, rilevante ai fini delle tutele riconosciute alle parti, ma non caratterizzante la natura giuridica del contratto; inoltre, essa è più propriamente aderente ad un rapporto a tempo indeterminato.

5.7. La legge straniera (come tradotta) non è univoca nel ritenere che il contratto di lavoro con gli stranieri, in *****, sia sempre a tempo determinato perchè la stessa possibilità, paventata dalla Corte di merito, di rinnovo del permesso di soggiorno (che in astratto, non può escludersi) renderebbe il termine “incertus nell’an” (nella stessa dizione della legge vi è, infatti, una clausola di riserva “a meno che sia approvata dal Dipartimento stesso”).

5.8. La sussistenza di un indice normativo esterno al contratto, quale appunto la disciplina del Qatar in materia di attività lavorativa prestata da lavoratori stranieri, non appare quindi integrare automaticamente il contenuto negoziale, non essendo riferibile alla volontà delle parti, nè rivestendo efficacia direttamente precettiva e inderogabile, tale da comportare la sostituzione della clausola legale a quelle convenzionali di diverso tenore (alla stregua, ad es., del meccanismo sostitutivo operante, nell’ordinamento italiano, in forza dell’art. 1339 c.c.). Il tenore dell’art. 23 della legge sul lavoro del Qatar non consente, insomma, di attribuire a tale norma la funzione di sostituzione (o di integrazione) automatica delle clausole contrastanti con il precetto da essa sancito, nè la stessa contiene, in modo chiaro ed inderogabile, la previsione della durata massima dei contratti di lavoro stipulati con i lavoratori stranieri, essendo previste – oltre ad un lasso di tempo non superiore a 5 anni per la validità del permesso di lavoro – autorizzazioni che consentono eccezioni al principio.

5.9. Deve, conseguentemente, ritenersi che il lavoratore abbia stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con altra compagnia aerea, non essendo stata apposta, dalle parti, alcuna clausola di scadenza del contratto e non rinvenendosi, nell’ordinamento giuridico del Qatar, una disposizione legale immediatamente precettiva che integri l’autonomia negoziale.

6. In ordine alle ulteriori censure contenute nel ricorso incidentale, va rammentato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (per tutte Cass. n. 8053 del 2014).

6.1. Nella fattispecie, il fatto storico che si assume omesso (avere, la Meridiana Fly spa, rassicurato il lavoratore che il rapporto di lavoro instaurato con altre compagnie aeree sarebbe stato compatibile sia con la sua permanenza in CIGS sia con il rapporto di lavoro in essere con Meridiana Fly) non è decisivo perchè, anche ad ammettere l’esistenza dell’incontrò, nelle circostanze di fatto articolate non è specificato chi della Meridiana Fly spa avesse rassicurato i piloti e, soprattutto, se tale soggetto avesse i poteri di impegnare la società in tal senso. Trattasi, infatti, di una società di capitale ove l’attività di gestione, il potere deliberativo e la rappresentanza esterna devono rivestire una determinata forma, seguire particolari procedure e trovare la loro legittimazione nell’atto costitutivo societario: requisiti di cui nell’episodio prospettato non si fa alcun riferimento.

7. Il ricorso principale non merita accoglimento.

7.1. Va rammentato che secondo questa Corte (per tutte: Cass. n. 7838 del 2005 e Cass. n. 18247 del 2009), il modulo generico che identifica la struttura aperta delle disposizioni ascrivibili alla tipologia delle cd. Clausole generali (quali la giusta causa di licenziamento) richiede di essere specificato in via interpretativa, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo.

7.2. La specificazione può avvenire mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva appunto, in cui si colloca la fattispecie.

7.3. Dette specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (tra le innumerevoli: Cass. n. 6901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 25144 del 2010); dunque non si sottrae al controllo di questa Corte il profilo della correttezza del metodo seguito nell’individuazione dei parametri integrativi, perchè, pur essendo necessario compiere opzioni di valore su regole o criteri etici o di costume o propri di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici, “tali regole sono tuttavia recepite dalle norme giuridiche che, utilizzando concetti indeterminati, fanno appunto ad esse riferimento” (per tutte v. Cass. n. 434 del 1999), traducendosi in un’attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa (cfr. Cass. n. 5026 del 2004; Cass. n. 10058 del 2005; Cass. n. 8017 del 2006).

7.4. E’ stato, altresì, evidenziato che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c., compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. Cass. n. 985 del 2017; Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005).

7.5. Sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, opera l’accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento.

7.6. Insomma, solo l’integrazione a livello generale e astratto della clausola generale si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge; l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra invece nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, “ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta” (in termini ancora Cass. n. 18247/2009 e n. 7838/2005 citate; più recentemente, Cass. n. 13534 del 2019). Inoltre, “spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità – in termini positivi o negativi – all’ipotesi normativa” (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del 2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata).

7.7. Si deve, dunque, partire dalla ricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito (tra le recenti, cfr. Cass. n. 6035 del 2018) per concentrarsi sulla rilevanza dei singoli parametri (gravità dei fatti addebitati, portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, circostanze in cui sono state commessi, intensità dell’elemento intenzionale, etc.) ed al peso specifico attribuito a ciascuno di essi dal giudice di merito onde verificarne il giudizio complessivo che ne è scaturito dalla loro combinazione e saggiarne la coerenza e la ragionevolezza della sussunzione nell’ambito della clausola generale (cfr. Cass. n. 18715 del 2016).

8. Ebbene, la Corte territoriale, richiamata la contestazione disciplinare inoltrata al lavoratore (che, in sintesi, addebitava la stipulazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato con società concorrente nonchè la comunicazione, all’azienda e all’Inps, di fatti non corrispondenti al vero, ossia della data del 30.11.2018 quale scadenza del contratto di lavoro, data non risultante dal contratto stesso) ha dato atto: della stipulazione di un contratto di lavoro tra il lavoratore ed altra compagnia aerea durante la sospensione, per cigs, del rapporto di lavoro; dell’assenza, in detto contratto, di indicazioni circa la durata del rapporto. Interpretato il contratto di lavoro alla luce della legge vigente in Qatar in materia di attività lavorativa degli stranieri (che richiede un permesso di lavoro, agganciato ad un pèrmesso di soggiorno, della durata non superiore a 5 anni) nonchè della clausola, contenuta nel contratto stesso, di libera recedibilità delle parti, la Corte territoriale ha qualificato il contratto come di natura indeterminata, e conseguentemente ha ritenuto sussistenti, nella loro materialità, i fatti addebitati al lavoratore (che, come è stato evidenziato, non concernevano – altresì – il cumulo tra remunerazione percepita dalla diversa compagnia aerea e indennità di cassa integrazione guadagni).

9. La Corte territoriale ha provveduto, correttamente, come innanzi esposto, a qualificare il contratto di lavoro come a tempo indeterminato in quanto privo di una previsione che facesse emergere la volontà delle parti di fissare una determinata scadenza alla durata del contratto, rilevando che la clausola della libera recedibilità appare, quanto alla natura del negozio giuridico, del tutto neutra (se non maggiormente compatibile con una durata indeterminata del contratto) e che l’esistenza di un visto e di autorizzazioni governative sono, per la loro incertezza, estranee agli elementi accidentali del contratto.

10. Successivamente, in ossequio alla valutazione più articolata circa la legittimità dei licenziamenti disciplinari, richiesta rispetto al periodo precedente dalla L. n. 92 del 2012, secondo la quale si deve accertare se sussistano o meno la giusta causa e il giustificato motivo oggettivo, secondo le previgenti nozioni fissate dalla legge e, nel caso in cui si escluda la ricorrenza della giustificazione della sanzione espulsiva, si deve svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina della sussistenza o meno delle due condizioni previste dell’art. 18, comma 4, per accedere alla tutela reintegratoria – “insussistenza del fatto contestato” ovvero rientrante tra le condotte punibili con sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili” – per tutte Cass. n. 12365 del 2019 – la Corte territoriale ha, tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, ed assegnando rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all’intensità dell’elemento intenzionale, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo, ritenuto sproporzionata la sanzione ed ha applicato il regime sanzionatorio di carattere risarcitorio dettato dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, cui ha attribuito una valenza di carattere generale (Cass. Sez. Un. 30985 del 2017).

11. E’ opportuno ricordare che, in sede di legittimità, è stato precisato che l’accesso alla tutela reale di cui all’art. 18, comma 4 dello St. Lav., come modificato dalla L. n. 92 del 2012, presuppone una valutazione di proporzionalità della sanzione conservativa al fatto in,addebito tipizzata dalla contrattazione collettiva, mentre nei casi in cui il ccnl operi una riserva per le infrazioni di maggiore gravità, rimettendo al giudice di valutare l’esistenza di un simile rapporto di proporzione in connessione al contesto, spetta la tutela indennitaria, ricadendosi nell’ambito applicativo di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 (Cass. n. 26013 del 2018).

12. La Corte territoriale, quindi, sia pure con un accertamento sintetico ma non per questo sommario, pur attribuendo rilevanza disciplinare alla condotta ma non tale, in sostanza, da costituire giusta causa di licenziamento, ha escluso che la fattispecie rientrasse nell’ambito applicativo dell’art. 26 commi 3 e 4 del CCNL Eurofly applicabile ratione temporis: sotto questo profilo va osservato che, a prescindere dalle argomentazioni adottate, le previsioni della contrattazione collettiva che graduano le sanzioni disciplinari non vincolano il giudice di merito, essendo la giusta causa ed il giustificato motivo una nozione legale, (Cass. n. 8718 del, 2017; Cass. n. 9223 del 2015), con la sola eccezione se la previsione negoziale ricolleghi ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante unicamente una sanzione conservativa (Cass. n. 15058 del 2015; Cass. n. 4546 del 2013), perchè il tal caso il giudice non può estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi di licenziamento oltre quanto stabilito dall’autonomia delle parti.

13. A tale specifico riguardo deve, inoltre, rilevarsi che va esclusa la operatività dell’art. 26, comma 2, che punisce la mancanza del lavoratore con la sanzione della sospensione nelle ipotesi di trasgressione dell’osservanza della normativa di lavoro prevista dal CCNL ovvero di quella contemplata dai regolamenti aziendali: invero, in considerazione della dinamicità unitaria dell’episodio di cui si è reso autore il dipendente, si esulava dalla mera trasgressione della osservanza delle suddette disposizioni, concretandosi, invece, la condotta in un comportamento più articolato che, seppure qualificato come colposo, era connotato da un quid pluris, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, rispetto al semplice non rispetto della normativa.

14. L’accertamento compiuto, incentrato su tutti gli elementi oggettivi e soggettivi emersi, risulta, pertanto, conforme ai principi sopra richiamati, e resiste, con le precisazioni di cui sopra, alle censure formulate dalle parti.

15. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentali vanno rigettati e le spes’e di lite, in considerazione della reciproca soccombenza, sono compensate interamente fra le parti.

16. I ricorsi, principale ed incidentale, sono stati notificati in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater, del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo i ricorsi in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472