Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.31238 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16829/2016 proposto da:

M.E., C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA FRANCESCO MOROSINI, 12, presso lo studio dell’avvocato IVAN CARPIGO, rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO LUCA COPPINI;

– ricorrenti –

contro

S.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1622/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/04/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettò la domanda di usucapione, proposta da M.E. e C.F. nei confronti di S.V., avente ad oggetto un appezzamento di terreno sito in *****.

La corte di merito fondò la decisione sull’assenza di prova dell’esercizio del possesso uti dominus, non ritenendo, a tal fine, rilevanti le dichiarazioni dei testi, che avevano riferito dell’utilizzo del terreno da parte degli attori per il deposito di materiale ferroso.

Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione M.E. e C.F. sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso S.V..

In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, illogica ed insufficiente motivazione per avere la corte di merito rigettato la domanda di usucapione nonostante i testi escussi avessero riferito di un possesso esclusivo del terreno da parte dei ricorrenti. Dette dichiarazioni sarebbero dettagliate e non generiche, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, perché idonee all’individuazione del fondo ed al suo utilizzo continuo per il deposito di materiale ferroso.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’utilizzo prolungato del terreno per il deposito di materiale ferroso sarebbe incompatibile con atti di tolleranza del proprietario, caratterizzati da transitorietà e dall’assenza di stabilità propri dei rapporti di vicinato.

I motivi, che per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione; tuttavia, i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione, previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile; in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n. 22598; Cass. Sez. 07/04/2014 n. 8053).

Poiché la sentenza, sotto il profilo della motivazione, si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, oggetto del controllo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze. L’implausibilità delle conclusioni può risolversi tanto nell’apparenza della motivazione, quanto nell’omesso esame di un fatto che interrompa l’argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nel sillogismo, carattere di decisività (Cass. Sez. Unite 07/04/2014 n. 8053).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata consente di cogliere l’iter logico della decisione, attraverso il compiuto esame delle ragioni di fatto e di diritto, oltre ad essere conforme ai principi consolidati in materia di acquisto di usucapione, ai quali il collegio intende dare continuità.

La corte di merito, sulla base delle dichiarazioni dei testi, che avevano riferito di un utilizzo del terreno da parte dei ricorrenti per il deposito di materiale ferroso, ha correttamente affermato che detta relazione del bene non fosse idonea a dimostrare il possesso uti dominus.

E’ infatti onere di chi chiede accertarsi l’intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene ma anche l’animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849).

Ai fini dell’usucapione e’, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell’interessato attraverso un’attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849).

L’aver utilizzato il terreno per il deposito di materiale ferroso, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus.

Ciò debitamente premesso, la corte di merito ha reputato che sussistessero elementi fattuali idonei a dimostrare che la relazione con il bene derivasse da atti di tolleranza del proprietario in quanto il terreno sul quale era depositato il materiale ferroso era sprovvisto di recinzione ed ha tratto ulteriore conferma dalla circostanza che, appena i ricorrenti vi apposero dei paletti metallici, il proprietario denunciò il fatto al Sindaco del Comune di ***** e propose querela per gli stessi fatti.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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