LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2350/2016 proposto da:
P.P.G., F.M., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154/3DE, presso lo studio dell’avvocato DANIELE GRANARA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
FR.BR., IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI EREDE DI C.R., A.M., T.P., P.R.A., IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI EREDE DI D.A., P.A., CA.SA., PE.AL. IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI EREDE DI D.A., P.T., M.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALTER LAGAXIO;
– controricorrenti –
contro
P.P., c.r., COMUNE DI RAPALLO, CA.LU., PI.FA.PA., PI.SA.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 793/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 12/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che chiede la declaratoria di inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 793 del 2015, pubblicata il 12 giugno 2015, ha rigettato l’appello proposto da F.M. e P.P.G., quali eredi di P.M., avverso la sentenza del Tribunale di Chiavari n. 72 del 2009, e nei confronti di P.T., P.P., D.A., Pe.Al., P.R.A., c.r., P.A., Ca.Sa., T.P., A.M., M.F., C.R., Fa.Br., nonché del Comune di Rapallo e di Ca.Lu., Pi.Fa.Pa. e Pi.Sa..
1.1. Il Tribunale aveva accolto la domanda proposta nel 2005 da P.T. e da altri proprietari di fondi siti in Comune di Rapallo, come in atti identificati, e per l’effetto aveva costituito una servitù di passaggio coattivo a favore dei fondi degli attori ed a carico dei fondi di proprietà di P.M., Ca.Ma.Lu., Pi.Fa.Pa. di Pi.Sa., dietro pagamento dell’indennità quantificata come da CTU.
2. La Corte d’appello, adita dal solo convenuto P.M. e, in seguito al suo decesso, dagli eredi, ha rigettato il gravame.
2.1. Dopo avere confermato che esisteva interclusione relativa dei fondi degli originari attori, in quanto dotati soltanto di accesso pedonale per il tramite di due stradelli comunali, la Corte territoriale ha condiviso la soluzione adottata dal Tribunale. In particolare, la Corte d’appello ha evidenziato che l’imposizione del passaggio a carico dei fondi dei convenuti, con interessamento peraltro marginale del fondo P. – F., rappresentava la soluzione meno gravosa, poiché consentiva l’ampliamento dello stradello comunale, che l’Amministrazione comunale aveva già deliberato con provvedimento che era stato poi annullato dal TAR della Liguria proprio in ragione del fatto che il sedime della costruenda strada avrebbe interessato anche la proprietà di privati.
L’assenza di alternative serie per superare l’interclusione relativa dei fondi degli attori giustificava l’utilizzo di una porzione dell’area destinata a giardino di proprietà P., stante la non assolutezza dell’esenzione prevista dall’art. 1051 c.c., comma 4.
3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso F.M. e P.P.G. sulla base di 4 motivi, ai quali resistono con controricorso P.T., P.A., Pe.Al. e P.R.A., in proprio e nella qualità di eredi di D.A., Ca.Sa., T.P., A.M., M.F., Fa.Br., in proprio e nella qualità di erede di C.R..
Non hanno svolto difese in questa sede P.P., c.r., Ca.Lu., Pi.Fa.Pa., Pi.Sa., il Comune di Rapallo.
Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, sia rigettato. Le parti hanno depositato memorie in prossimità della Camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 1051 c.c., comma 1 e si lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto sussistente l’interclusione relativa dei fondi di proprietà degli attori-appellati.
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 1051 c.c., comma 1, per carenza del requisito finalistico della costituenda servitù coattiva, rappresentato dalla coltivazione e conveniente uso del fondo intercluso.
3. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., comma 1 e si contesta che la decisione della Corte d’appello avrebbe costituito servitù coattiva su un bene demaniale.
4. Con il quarto motivo è denunciata violazione dell’art. 1051 c.c., u.c. e si censura il mancato rispetto dell’esenzione prevista per le aree adibite a giardino, essendo stato accertato che il mappale ***** circonda il fabbricato di proprietà dei ricorrenti e costituisce di fatto la pertinenza a giardino del fabbricato stesso.
5. I motivi primo e terzo, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito precisati.
5.1. La questione centrale, che viene posta con il primo motivo, riguarda la sussumibilità della fattispecie concreta sub art. 1051 c.c., come invocato dagli attori.
La Corte d’appello ha concluso per l’affermativa, ritenendo che si versi in situazione di “interclusione relativa” poiché l’accesso ai fondi degli attori avviene attraverso due stradelli comunali, che conducono alla strada provinciale *****, percorribili soltanto a piedi.
L’interclusione sarebbe, quindi, connessa alla impossibilità di accedere ai predetti fondi con mezzi meccanici. L’affermazione è erronea in quanto l’accertata, comunque pacifica, esistenza di accesso percorribile dai fondi attorei alla strada pubblica esclude in radice l’interclusione. In questo senso cospicua giurisprudenza di questa Corte ha chiarito da tempo che l’interclusione relativa si rinviene in tutti i casi in cui il transito di accesso alla via pubblica, pur se strutturalmente possibile, determini un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile, mentre si ha la fattispecie del fondo non intercluso allorché vi sia un iter che sia funzionalmente destinato a passaggio ma le cui caratteristiche concretamente accertate non siano sufficienti per l’esplicazione del passaggio (cfr. Cass. 22/03/2012, n. 4610, che a sua volta richiama Cass. 21/02/2001, n. 2515; Cass. 18/12/1997, n. 12814; Cass. 11/08/1990, n. 8196/1990).
L’art. 1051 c.c., prevede le ipotesi in cui il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla pubblica via (interclusione assoluta), né possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa), disponendo la necessaria costituzione della servitù di passaggio a vantaggio di detto fondo ed a carico dei fondi intercludenti, fino a un massimo sufficiente per i mezzi meccanici, se occorrente.
Il successivo art. 1052, contempla, invece, l’ipotesi in cui il fondo, pur non essendo intercluso, si trovi nella condizione di essere munito di un accesso inadatto o insufficiente, oltre che insuscettibile di ampliamento. Anche in questa situazione, che è quella dei fondi di proprietà degli odierni resistenti, è possibile l’imposizione coattiva di passaggio, nella ricorrenza dei requisiti previsti dalla stessa norma in termini di bisogni del fondo che non possano essere soddisfatti con l’utilizzazione dell’accesso esistente, e che non sono più soltanto le esigenze dell’agricoltura o dell’industria espressamente contemplate dalla norma, ma anche quelle abitative, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l’istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale (Cass. 10/04/2018, n. 8817; Cass. 03/08/2012, n. 14103).
6. Con il terzo motivo i ricorrenti introducono l’ulteriore questione della ammissibilità della costituzione di servitù coattiva su un bene demaniale, evidenziando che il passaggio configurato dalla Corte d’appello sulla scorta della CTU insiste in parte sullo stradello comunale ed in parte sui fondi degli odierni ricorrenti.
6.1. La censura attinge un profilo di rilievo nella teoria della servitù coattiva.
In disparte i rilievi di parte ricorrente a proposito del presunto consenso (adesione) del Comune di Rapallo all’allargamento dello stradello comunale, il giudice adito con la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio non poteva disporre l’ampliamento dello stradello comunale dal quale i fondi attorei accedono alla pubblica via, utilizzando parte del fondo degli odierni ricorrenti.
L’azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all’accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall’art. 1051 c.c., solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza, che realizza il soddisfacimento dell’utilità per cui l’azione medesima è contemplata (così già Cass. Sez. U. 03/02/1989, nn. 670 e 671), con la conseguenza che, in mancanza del coinvolgimento di tutti i proprietari interessati, la domanda deve essere respinta perché diretta a far valere un diritto inesistente (Cass. Sez. U. 22/04/2013, n. 9685; Cass. 23/01/2017, n. 1646).
Il principio enucleato dalle Sezioni Unite n. 9685 del 2013 muove dalla considerazione che l’oggetto del diritto riconosciuto dall’art. 1051 c.c., al proprietario del fondo intercluso è l’accesso al fondo, donde il rilievo che la servitù costituita soltanto per un tratto del percorso occorrente, in attesa di una sua futura, solo eventuale e ipotetica integrazione giudiziale o convenzionale, risulterebbe monca rispetto alla previsione normativa. Si tratterebbe del “frammento di qualcosa che la disposizione citata configura come unitario e indivisibile”, poiché soltanto nella sua interezza può svolgere la funzione che gli è propria, e la carenza di una domanda formulata con siffatti limiti attiene non tanto al profilo soggettivo della integrità del contraddittorio, quanto piuttosto a quello oggettivo della congruità del petitum, difettando la possibilità giuridica, ossia la pur solo astratta corrispondenza della pretesa accampata in giudizio a una norma che le dia fondamento, poiché il bene della vita reclamato dall’attore non gli è accordato dall’ordinamento.
6.2. Nella fattispecie in esame, peraltro, stante la natura pubblica dello stradello che conduce ai fondi degli attori impedisce, costoro non avevano azione nei confronti del Comune, del quale potevano soltanto stimolare l’attività discrezionale finalizzata all’ampliamento dello stradello (cfr. Cass. 07/03/2001, n. 3319; Cass. 08/07/1964, n. 1799), mentre potevano agire nei confronti dei proprietari confinanti per l’imposizione coattiva di un passaggio da realizzare interamente sui fondi dei predetti, secondo il paradigma dell’art. 1052 c.c., come sopra richiamato, restando in ogni caso esclusa la “possibilità giuridica” della costituzione della servitù di passaggio nei termini in cui è stata riconosciuta dai giudici di merito.
7. All’accoglimento dei motivi primo e terzo del ricorso, nel quale rimangono assorbiti i motivi secondo e quarto, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda, facendo applicazione dei principi richiamati, e provvederà altresì a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbiti il secondo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021