Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.31247 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14270/2018 proposto da:

R.S., rappresentato e difeso dall’avv. CARLO ZAMPAGLIONE, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

REGIONE SICILIANA, CORPO REGIONALE MINIERE, DISTRETTO MINERARIO di CATANIA, in persona dell’ingegnere capo e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 470/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 15.7.2003 R.S. proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 2/2003, emessa nei suoi confronti dalla Regione Siciliana, Corpo Regionale delle Miniere, Distretto Minerario di Catania, a seguito del verbale n. 132 del 2001, per il pagamento della sanzione di Euro 20.741, dovuta a fronte della violazione della L.R. Siciliana n. 127 del 1980, art. 9 e della L.R. Siciliana n. 19 del 1985, art. 7. L’opponente deduceva, in particolare, di non aver mai svolto attività di escavazione, ma di essersi limitato a meri interventi di movimento terra finalizzati alla sistemazione dei terrazzamenti esistenti sul proprio fondo, come da provvedimento autorizzativo dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina del 10.4.1990.

Dopo la riunione al presente giudizio di altre analoghe opposizioni avverso distinte ordinanze-ingiunzioni, tutte aventi ad oggetto le medesime violazioni, il Tribunale di Messina, nella resistenza della Pubblica Amministrazione, con sentenza n. 814/2010 rigettava l’opposizione, confermando tutti i provvedimenti impugnati dal R..

Quest’ultimo interponeva appello avverso detta decisione e la Corte di Appello di Messina, con la sentenza impugnata, n. 470/2017, nella resistenza dell’amministrazione appellata, rigettava il gravame, ritenendo dimostrato, alla luce delle prove acquisite agli atti del giudizio di merito, che il R. non aveva eseguito soltanto attività di sistemazione del proprio terreno per uso agricolo, ma veri e propri interventi di escavazione e di estrazione di inerti.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza R.S., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso la Regione Siciliana, Corpo Regionale delle Miniere, Distretto Minerario di Catania.

Ambedue le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione della L.R. Siciliana n. 127 del 1980, artt. 1,19 e 29, perché l’opponente era stato autorizzato all’esecuzione di opere di sistemazione del suo terreno con terrazzamenti, nel cui svolgimento avrebbe anche piantato circa 400 piante. Non vi sarebbero dunque gli elementi costitutivi dell’attività di cava, rappresentati da attività di estrazione e conseguente commercializzazione del materiale estratto.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto decisivo, da individuare nella circostanza che le ordinanze impugnate avevano ipotizzato lo svolgimento dell’attività estrattiva basandosi sulla sola presenza di camion e di una grossa buca. Secondo il ricorrente, la buca sarebbe stata coperta con il materiale derivante dal terrazzamento del terreno, ed i camion avrebbero solo trasportato in altro sito la terra eliminata per predisporre le terrazze. Mancherebbe quindi la prova dell’attività estrattiva, e comunque della commercializzazione del materiale estratto, ritenute essenziali ai fini della contestazione dell’attività oggetto della sanzione.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, perché la C.T.U. esperita nel corso del primo grado di giudizio aveva riscontrato la presenza, sul terreno del ricorrente, delle opere di terrazzamento; il giudice di merito, dunque, avrebbe dovuto ammettere la prova orale articolata dal ricorrente per dimostrare che i materiali caricati sui camion venivano solo trasportati in altro sito, sempre di proprietà del R..

Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. e l’omesso esame di un fatto decisivo, perché il giudice di merito non avrebbe considerato che il ricorrente era stato assolto, in appello, dall’imputazione di aver esercitato l’attività estrattiva senza autorizzazione.

Le quattro censure, che si prestano ad uno scrutinio congiunto, sono inammissibili. Con esse, infatti, il R. invoca la revisione delle valutazioni e del convincimento dei giudice di merito, al fine di ottenere una nuova pronuncia sul fatto, da ritenere estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Il ricorrente, peraltro, non si confronta in modo adeguato con la sentenza impugnata, secondo la quale la prova dello svolgimento dell’attività estrattiva emergerebbe dal fatto che l’utilizzazione del materiale all’interno del terreno del R. non aveva trovato conferma in istruttoria; che, al contrario, agli atti del giudizio di merito vi erano segnalazioni dei Carabinieri attestanti lo svolgimento di attività estrattiva in data 5.5.2001, ed il transito di un automezzo carico di materiale inerte proveniente dal terreno in questione in data 1.6.2001; nonché dal rapporto del personale della Regione, secondo cui lo stato dei luoghi era mutato rispetto al 1992 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Sulla base di tali considerazioni, la Corte distrettuale ha osservato che l’attività estrattiva non deve necessariamente essere di dimensioni notevoli, né è richiesto che essa sia svolta in modo professionale e che il materiale estratto venga ceduto a terzi, poiché la sola ipotesi esclusa dalla sanzione, sulla base della normativa regionale, è quella dell’utilizzazione del materiale per l’edificazione della propria casa di abitazione o per opere agricole eseguite sul proprio terreno (cfr. ancora pag. 6). Ipotesi, queste ultime, che nel caso di specie non si potevano configurare.

Si tratta, a ben vedere, di un apprezzamento di fatto, condotto dal giudice di merito in base ad una complessiva disamina delle risultanze istruttorie, che il ricorrente contesta proponendo, in sostanza, una mera lettura alternativa dei predetti elementi di prova. Sul punto, occorre ribadire il principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Inoltre, è opportuno evidenziare che il ricorrente contesta, in particolare con il secondo motivo, la ricostruzione operata dal C.T.U., senza tuttavia dar conto del fatto che le censure siano state tempestivamente sollevate, nel corso delle operazioni peritali e comunque subito dopo il deposito della relazione, nella prima difesa utile. Dal che deriva un ulteriore profilo di inammissibilità della censura, posto che “Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui dell’art. 157 c.p.c., comma 2, dovendo, pertanto, dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017, Rv. 645178; conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014, Rv. 630339 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15747 del 15/06/2018, Rv. 649414).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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