LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19468/2016 proposto da:
B.F., rappresentato e difeso dall’avv. GIOVANNI RAUDINO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
K.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1190/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 07/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 15.12.2005 B.F. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, K.A. e N.P., proprietarie di due distinti terreni confinanti con altri appezzamenti dell’attore, per sentir accertare l’intervenuta usucapione, in proprio favore, della piena proprietà degli immobili delle due convenute.
Con sentenza n. 8/2012 il Tribunale rigettava la domanda dell’attore, sul presupposto che lo stesso avesse riconosciuto l’altruità del bene, avendo concordato con la K., mediante scrittura del 30.5.2002, che avrebbe provveduto alla ristrutturazione dell’abitazione della medesima, dietro cessione della proprietà di parte del terreno oggetto della domanda di usucapione. Il primo giudice ometteva, invece, di pronunciare sulla residua domanda, svolta dal B. nei confronti della N..
Interponeva appello avverso detta decisione la K., dolendosi della mancata condanna del B. ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. Interponeva separato appello anche il B., invocando l’accoglimento delle domande proposte in prime cure, nei confronti di ambedue le parti convenute. Le due impugnazioni venivano riunite e la Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, n. 1190/2017, pronunciata nella contumacia della N., riformava parzialmente la decisione di prime cure, rigettando la domanda di usucapione proposta dal B. tanto nei confronti della K. che nei confronti della N., condannando il medesimo alle spese del doppio grado.
La Corte territoriale, in particolare, confermava la decisione del primo giudice quanto al rigetto della domanda verso la K., a fronte della carenza del requisito dell’animus in capo al B., quantomeno sino al 30.5.2002, data della scrittura di cui anzidetto; e rigettava anche l’analoga domanda proposta verso la N., per mancanza di prova di un possesso valido ad usucapionem.
Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza B.F., affidandosi a tre motivi.
K.A., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 832,1142,1158,2727,2729,2730,2735 c.c. e art. 116 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che egli aveva posto in opera un cancello nel 1983, precludendo in tal modo l’accesso ai terreni oggetto della domanda di usucapione a soggetti diversi dal ricorrente. Ad avviso del B., la circostanza sarebbe confermata, quanto all’immobile di proprietà della K., dal fatto che la stessa aveva proposto, nel 2007, un ricorso per essere reintegrata nel possesso del proprio bene immobile, in tal modo riconoscendo, implicitamente, di esser stata spossessata del proprio bene. Inoltre, le risultanze dell’istruttoria esperita nel giudizio di merito dimostrerebbero, sempre secondo il B., il suo possesso ultraventennale e continuato del terreno oggetto della domanda.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 832,1142,1158,2727,2729,2730,2735 c.c. e art. 116 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la carenza della prova del possesso ultraventennale e continuato, relativamente al terreno di proprietà della N..
Le due censure, suscettibili di essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili, perché si risolvono in una mera richiesta di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, al fine di ottenere una nuova pronuncia sul fatto, da ritenere estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).
Il ricorrente, peraltro, non si confronta in modo adeguato con la sentenza impugnata, che ha attribuito valore decisivo, quanto alla domanda proposta nei confronti della K., alla scrittura del 30.5.2002, con la quale il B. aveva riconosciuto l’altruità del terreno. Il passaggio motivazionale, con cui la Corte di merito esclude, almeno sino a quella data, l’elemento dell’animus in capo all’odierno ricorrente, non viene in alcun modo attinto dalla prima censura. Non e’, in particolare, decisivo il fatto che la K. abbia proposto, nel 2007, un ricorso per la reintegrazione del possesso, poiché comunque tale fatto, successivo all’accordo del 2002, non è idoneo a superare le considerazioni svolte dalla Corte isolana in relazione agli effetti di quest’ultimo.
Il secondo motivo di ricorso, invece, non si confronta in modo specifico con il rilievo, pure contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui, nei confronti della N., non sarebbe stata conseguita la prova del possesso utile ad usucapionem. Il ricorrente non indica, infatti, alcun elemento istruttorio idoneo a sconfessare il giudizio di fatto svolto dalla Corte distrettuale, che quest’ultima avrebbe trascurato o erroneamente valutato.
L’apprezzamento di fatto, condotto dal giudice di merito in base ad una complessiva disamina delle risultanze istruttorie, viene in sostanza contestato dal ricorrente attraverso la proposizione di una mera lettura alternativa dei predetti elementi di prova. Sul punto, occorre ribadire il principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91,99,112,345 c.p.c. e art. 2652 c.c., nonché delle disposizioni di cui al D.MM. n. 140 del 2012 e D.M. n. 55 del 2014, perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente liquidato le spese del doppio grado di giudizio senza considerare che la sentenza del Tribunale era stata pronunciata prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 140 del 2012. Ad avviso del ricorrente, dunque, le spese del giudizio di prime cure avrebbero dovuto essere regolate secondo i criteri di cui al D.M. n. 127 del 2004, mentre quelle di appello secondo i valori di cui al D.M. n. 55 del 2014.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello, riformando in parte la decisione di prime cure -nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di usucapione proposta dal B. nei confronti della N. – ha correttamente regolato le spese del doppio grado di giudizio facendo riferimento alla tariffa in vigore al momento della liquidazione.
Va, in proposito, ribadito che la decisione di seconde cure ha sempre effetto sostitutivo di quella di primo grado (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29021 del 13/11/2018, Rv. 651659; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017, Rv. 645366; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9161 del 16/04/2013, Rv. 625824), e che il giudice di appello, nel regolare le spese, deve comunque apprezzarle sulla base del complessivo esito del giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6522 del 20/03/2014, Rv. 630212; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2634 del 07/02/2007, Rv. 594750; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 16431 del 19/06/2019, Rv. 654608). La determinazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito, dunque, è stata correttamente operata dalla Corte catanese al momento del deposito della sentenza di appello, secondo la tariffa in vigore in quel momento ed in applicazione del principio generale della soccombenza. Non si ravvisa, pertanto, alcun profilo di violazione di legge in merito al governo delle spese di lite.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
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