Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.31249 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14521/2016 proposto da:

Avv. C.G., difeso in proprio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CATANIA, VIA ETNEA 760;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO *****, in persona dell’amministratore p.t.

Ca.Gi., rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSANDRO TUDOR, ed elettivemente domiciliato presso il suo studio in ROMA, VIA SIACCI 38;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 277/2015 della CORTE di APPELLO di TRIESTE, pubblicata il 04.05.2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 885/2006, depositata in data 19.9.2006, il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso proposto da VILLE del CARSO srl, nei confronti del CONDOMINIO *****, ai fini dell’accertamento e della dichiarazione di nullità di una Delib. assembleare adottata in data 15 aprile 2003, contenuta nel verbale del 7.7.2003, nonché del riconoscimento del proprio diritto quale condomina a transitare con veicoli, per accedere alla proprietà esclusiva, sugli spazi comuni come da essa individuati.

Con sentenza n. 49/2010, depositata in data 18.2.2010, la Corte d’Appello di Trieste dichiarava, sulla base di ragioni di ordine processuale, l’inammissibilità dell’appello principale proposto dall’Avv. C.G., quale successore a titolo particolare nel diritto controverso e la conseguente inefficacia di quello incidentale svolto dal Condominio.

Con ordinanza n. 24715 del 2011, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal C. avverso la sentenza emessa dal Giudice di secondo grado, cassando la pronunzia e rinviando la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Trieste.

A seguito di riassunzione del giudizio da parte del C., con ordinanza, depositata in data 14.12.2013, la medesima Corte d’appello, rilevato (come richiesto da entrambe le parti) che fosse necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio mediante vocatio in iudicium degli aventi causa della Ville del Carso s.r.l., da esse individuate in D.F.C. e B.D., quali comproprietari pro quota della P.T. ***** in Comune Censuario di Servola, disponeva procedersi, a cura dell’appellante, all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli aventi causa di Ville del Carso s.r.l., fissando l’udienza del 16.4.2014, con notifica da effettuarsi nel rispetto dei termini di legge. In tale udienza la difesa del C. faceva presente di essere venuto occasionalmente a conoscenza della suddetta udienza in quanto la comunicazione via PEC non risultava pervenuta né a lei stessa né al dominus Avv. Fazzino, chiedendo un breve termine per verificare la situazione sotto il profilo informatico; che alla successiva udienza il medesimo difensore rappresentava che non erano stati acquisiti elementi tecnici che potessero dimostrare la mancata ricezione della PEC, portante la comunicazione dell’ordinanza collegiale de qua, ribadendo le deduzioni contenute nella memoria non autorizzata depositata il giorno precedente dell’udienza; che dal difensore del Condominio era stato subito eccepita la tardività e l’infondatezza di tale memoria, ma che era stato comunque concesso termine per controdedurre; che alla successiva udienza del 21.5.2014, il difensore del riassumente rappresentava altresì la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell’originaria attrice Ville del Carso s.r.l., rilevando che l’ordine di integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto essere indirizzato anche nei confronti del Condominio appellato.

Con sentenza n. 277/2015, depositata in data 4.5.2015, la Corte d’Appello di Trieste dichiarava inammissibile l’appello per mancata integrazione del contraddittorio e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di Cassazione e quelle del giudizio di rinvio. In particolare, la Corte di merito rilevava che la trasmissione e la ricezione della comunicazione via PEC dell’ordinanza risultavano comprovate dalle ricevute telematiche del biglietto di cancelleria; inoltre, era infondata l’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’originaria attrice in quanto l’Avv. C. aveva proposto appello proprio quale successore a titolo particolare di detta società.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Avv. C.G. sulla base di un motivo. Resiste il Condominio di Via dei Vigneti con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il motivo, il ricorrente lamenta la “Nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., n. 4, per la violazione degli artt. 91,99,102,111 e 331 c.p.c., per la mancata integrazione del contraddittorio dell’attore del giudizio di primo grado, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, con rimessione della causa al giudice di merito per l’eliminazione del vizio, non surrogabile dalla chiamata in causa ovvero dalla partecipazione nel giudizio di appello dei successori a titolo particolare, che non hanno partecipato al giudizio di primo grado”. Osserva il ricorrente che, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, se l’avente causa impugna la sentenza sfavorevole al dante causa, la mancata notifica dell’appello a quest’ultimo non può avere l’effetto di estrometterlo dal giudizio di secondo grado di cui è litisconsorte necessario se le altre parti non vi consentono, ma rende necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo (Cass. n. 4486 del 2010).

Pertanto, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di B.D. e D.F.C., ritenuti successori a titolo particolare della Ville del Carso s.r.l., non poteva avere luogo, in quanto estranei al giudizio di primo grado; da ciò l’erroneità della sentenza impognata, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto, per non avere l’appellante principale eseguito l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di B.D. e di D.F.C., in quanto nessuna decadenza è comminabile per tale integrazione nei confronti di chi è stato estraneo al giudizio di primo grado. Se dunque la sentenza è appellata dal successore a titolo particolare, che non ha preso parte al giudizio di primo grado, deve essere ordinata, anche d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società alienante attrice nel procedimento di primo grado, a norma degli artt. 111 e 331 c.p.c., in mancanza deve rilevarsi, anche d’ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio, con rimessione al Giudice di merito per l’eliminazione del vizio (Cass. n. 4486 del 2010, cit.; Cass. n. 1535 del 2010; Cass. n. 18483 del 2006; Cass. n. 15208 del 2005, Cass. n. 13021 del 2000). Ne’ può essere ravvisabile un’estromissione tacita della società Ville del Carso s.r.l., sia perché è indispensabile una richiesta dell’alienante, sia perché l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima era un atto dovuto in relazione all’appello incidentale promosso dall’appellato condominio avverso la sentenza del Tribunale, riguardo all’errata compensazione di 1/3 delle spese liquidate, della quale ne chiedeva la riforma e la condanna alla corresponsione 2. – Il motivo è infondato.

2.1. – Viene, in primo luogo, dedotta dal Condominio controricorrente l’inammissibilità del ricorso principale per violazione del principio dell’autosufficienza, avendo il ricorrente fatto riferimento a contratti di acquisto mai prodotti in causa, ovvero a passaggi di proprietà provati da decreto tavolare senza indicazione specifica della produzione documentale.

L’eccezione si appalesa superabile, in quanto non è dato ravvisare, nella specie, la sussistenza di alcun significativo vulnus all’evocato principio di autosufficienza, come incidente sui contratti e sulla documentazione prodotta in atti, di cui fa menzione la parte controricorrente.

2.2. – Il ricorso risulta, sotto un primo profilo, inammissibile in quanto introduce questioni nuove: il ricorrente si duole, in particolare, della violazione del contraddittorio in cause inscindibili per essere stata omessa l’integrazione del contraddittorio dell’attore del giudizio di primo grado e risultando (a suo dire) priva di effetto la mancata integrazione del contraddittorio in grado d’appello nei confronti dei B. e D.F. come disposta dal Giudice del gravame, trattandosi per il primo di soggetto che non aveva partecipato al giudizio di primo grado e per il secondo di successore a titolo particolare.

L’integrazione del contraddittorio si rendeva necessaria nei confronti di B.D. e D.F.C., successori a titolo particolare della Ville del Carso s.r.l., come concordemente richiesto in corso del giudizio d’appello (sentenza impugnata, pagg. 10-11). Le parti si erano, dunque, trovate d’accordo per integrare il contraddittorio non già nei confronti di Ville del Carso s.r.l., nell’impossibilità di agire nei confronti di un soggetto non più esistente in quanto società cancellata dal Registro delle Imprese, bensì dei suoi aventi causa (e, per la prima volta nel giudizio, il ricorrente sosteneva che il contraddittorio dovesse essere integrato nei confronti del dante causa).

2.3. – Nel merito, il Condominio resistente richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell’alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l’altra parte abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore; tali elementi integrano i presupposti per l’estromissione dal giudizio dell’alienante, che fa cessare la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria (Cass. n. 12035 del 2010; conf. Cass. n. 3056 del 2011; Cass. n. 2048 del 2018). Nella fattispecie, Ville del Carso s.r.l. non ha impugnato la sentenza di primo grado; le parti in causa hanno concordato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi aventi causa B. e D.F., per cui Ville del Carso ha cessato di essere litisconsorte necessario per tacita estromissione.

In ossequio a quanto richiesto dalle parti, la Corte d’appello aveva ordinato all’appellante C. l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei B. e D.F.; ma l’odierno ricorrente, pur essendone stato notiziato dalla cancelleria della Corte d’appello di Trieste, non aveva provveduto nei termini stabiliti. Pertanto, correttamente, la Corte territoriale aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto nei confronti del Condominio.

3. – Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Condominio controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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