LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2673/2016 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FIRENZE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresentano e difendono;
– ricorrenti –
contro
J.I., rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPIETRO BEGHIN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1068/2015 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 08/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze hanno proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso la sentenza 1068/15 del Tribunale di Prato, pubblicata in data 8 ottobre 2015.
2. Resiste con controricorso J.I..
3. Il Tribunale di Prato, pronunciando sul gravame proposto da J.I. avverso la sentenza n. 701/2014 resa dal Giudice di Pace di Prato dell’8 agosto 2014, ha accolto l’opposizione a tre verbali di accertamento con cui venivano contestate a J.I. nove distinte infrazioni dell’art. 15, comma 7 Reg. CEE n. 3821/1985, con conseguente applicazione di altrettante sanzioni L. n. 727 del 1978, ex art. 19, per non avere lo stesso esibito i fogli di registrazione del cronotachigrafo installato sul veicolo che conduceva al momento del controllo effettuato dalla Polizia Stradale di Firenze in data 29 agosto 2013.
Il Tribunale ha affermato che l’art. 15, comma 7 Reg. CEE n. 3821/1985 prescrive un obbligo di presentazione dei documenti ivi indicati e non anche un obbligo di conservazione dei medesimi (obbligo che invece incombe sull’impresa di trasporto ex art. 14, comma 2 Reg. CEE n. 3821/1985), di talché l’omessa esibizione integra un’unica violazione della norma e non tante violazioni quanti sono i documenti non esibiti.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c..
5. L’unico motivo del ricorso del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Firenze allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2 e dell’art. 15, comma 7, lett. A) Reg. CEE 3821/1985, nonché della L. n. 727 del 1978, artt. 15 e 19.
Il controricorrente ha depositato memoria.
Secondo i ricorrenti la norma di cui all’art. 14 del Regolamento CEE 3821/1985 differisce da quella di cui all’art. 15, atteso che, mentre la prima impone all’imprenditore la regolare conservazione della documentazione, la seconda prescrive al conducente l’esibizione di tale documentazione quando ne sia richiesto; tale diversità di fattispecie si spiega alla luce dei diversi beni giuridici tutelati dalle citate disposizioni, ovvero la regolare tenuta della documentazione amministrativa quanto all’art. 14 e la sicurezza della circolazione stradale quanto all’art. 15. Ne deriva, stando alla censura, che solo l’esame di ogni singolo foglio di registrazione consente di effettuare la doverosa verifica, configurandosi perciò tante distinte condotte illecite per quanti sono i fogli non esibiti, nessun rilievo potendo assumere la successiva produzione di tale documentazione.
6. Il ricorso è infondato.
A seguito di rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, disposto con ordinanze interlocutorie n. 29469 e n. 29555 del 2019 pronunciate dalla Seconda Sezione civile di questa Corte, la Corte giustizia UE sez. X, con sentenza del 24 marzo 2021, n. 870, C-870/19 e C-871/19, ha dichiarato che:
“L’art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e l’art. 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell’apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un’infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un’unica sanzione”.
Uniformando la decisione alla pronuncia emessa dalla CGUE in sede di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 del TFUE, il ricorso del Ministero dell’Interno e della Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze va perciò rigettato.
In ragione della novità della questione, vengono compensate per intero fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Essendo i ricorrenti Amministrazioni dello Stato, esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021